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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Scioglimento del Consiglio comunale di San Cipriano d'Aversa (CE), a norma dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Consiglio dei Ministri: 10/08/2012
Proponenti: Interno
Status: Pubblicato in G.U. n. 206 del 04/09/2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di San Cipriano d'Aversa (Caserta) gli

organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni

amministrative del 28 e 29 marzo 2010;

Visto il decreto del Prefetto di Caserta con il quale, ai sensi

dell'art. 141, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

il consiglio comunale di San Cipriano d'Aversa e' stato sospeso a

causa delle dimissioni del sindaco;

Considerato che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emersi

collegamenti diretti ed indiretti tra componenti del consesso e la

criminalita' organizzata locale;

Ritenuto che la permeabilita' dell'ente ai condizionamenti esterni

della criminalita' organizzata arreca grave pregiudizio per gli

interessi della collettivita' e determina lo svilimento e la perdita

di credibilita' dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave

inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di San

Cipriano d'Aversa, si rende necessario far luogo allo scioglimento

del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento,

per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per

l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e'

allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 10 agosto 2012;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di San Cipriano d'Aversa (Caserta) e' sciolto

per la durata di diciotto mesi.

Art. 2

La gestione del comune di San Cipriano d'Aversa (Caserta), e'

affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Marcello Fulvi - prefetto;

dott.ssa Maria Gabriella D'Orso - viceprefetto;

dott. Cosimo Facchiano - funzionario economico finanziario.

Art. 3

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita,

fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le

attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al

sindaco nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime

cariche.

Dato a Roma, addi' 14 agosto 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2012

Registro n. 6, Interno foglio n. 67

Allegato

Al Presidente della Repubblica

Il comune di San Cipriano d'Aversa (Caserta), i cui organi

elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del

28 e 29 marzo 2010, presenta forme di ingerenza da parte della

criminalita' organizzata che compromettono la libera determinazione e

l'imparzialita' degli organi elettivi, il buon andamento

dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave

pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

L'ente in parola, il cui territorio e' caratterizzato dalla

tentacolare struttura organizzativa delle locali cosche malavitose,

e' gia' stato sciolto per condizionamenti da parte della criminalita'

organizzata con d.P.R. del 27 agosto 1992 e con d.P.R. del 19 marzo

2008.

Quest'ultimo provvedimento e' stato impugnato in sede

giurisdizionale e la relativa sentenza, emessa in prime cure dal TAR

Campania, e' stata riformata in sede di appello dal Consiglio di

Stato che, con decisione n. 6657 del 28 ottobre 2009, ha valutato gli

elementi emersi in sede di accesso ispettivo non sufficientemente

supportanti la misura dissolutoria.

Nelle consultazioni elettorali svoltesi nel mese di marzo 2010

sono stati riconfermati, nella carica, il sindaco e sei consiglieri

della passata consiliatura.

Nell'ambito dell'attivita' investigativa condotta dalla locale

Direzione distrettuale antimafia, il Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Napoli ha emesso, il 16 aprile

2012, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del

sindaco, di un consigliere di maggioranza e di alcuni imprenditori ed

affiliati alla locale organizzazione criminale. Gli stessi sono

indagati del reato di associazione di tipo mafioso per aver favorito

la latitanza di esponenti della consorteria egemone e per aver

agevolato imprese contigue alla menzionata organizzazione criminale,

condizionando la gestione degli appalti del comune di San Cipriano

d'Aversa.

In relazione a tali aspetti il prefetto di Caserta, con decreto

del 14 marzo 2012, successivamente prorogato, ha disposto l'accesso

presso il suddetto comune ai sensi dell'art. 59, comma 7, del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per gli accertamenti di rito.

Ricorrendo, per effetto delle dimissioni dalla carica rassegnate

dal sindaco, i presupposti richiesti dall'art. 141, comma 7, del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Prefetto di Caserta,

con provvedimento del 21 maggio c.a., ha sospeso il consiglio

comunale ed ha nominato un commissario prefettizio per la provvisoria

gestione dell'ente.

Al termine delle indagini effettuate, la commissione incaricata

dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sui cui contenuti

il prefetto di Caserta, sentito il Comitato provinciale per l'ordine

e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua

Vetere e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Napoli - Direzione Distrettuale antimafia, ha redatto l'allegata

relazione in data 19 giugno 2012, che costituisce parte integrante

della presente proposta, in cui si da' atto della sussistenza di

concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed

indiretti degli amministratori locali con la criminalita' organizzata

di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi,

riscontrando, pertanto, i presupposti per lo scioglimento del

consiglio comunale.

I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in

esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione

comunale, la cornice criminale ed il contesto ambientale ove si

colloca l'ente locale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli

amministratori e le cosche ed hanno evidenziato come l'uso distorto

della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, nel favorire

soggetti collegati direttamente od indirettamente ad ambienti

malavitosi, per l'esistenza di una fitta ed intricata rete di

parentele, affinita', amicizie e frequentazioni, che lega alcuni

amministratori ad esponenti delle locali consorterie criminali od a

soggetti ad esse contigui.

In particolare e' stato posto in rilievo come il comune di San

Cipriano d'Aversa sia la roccaforte dell'esponente apicale

organizzazione criminale ed e' ricompreso in un ambito territoriale

notoriamente caratterizzato dalla radicata e pervasiva presenza della

citata organizzazione criminale con un raggio di azione che si

estende ai comuni di Casal di Principe e Casapesenna i cui consigli

sono stati recentemente interessati dal provvedimento di cui all'art.

143 del citato decreto legislativo n. 267/2000.

Come si evince dalle risultanze di numerosi procedimenti di

natura giudiziaria la locale consorteria criminale sviluppa la sua

influenza ed azione avvalendosi del vincolo associativo e della

capacita' di assoggettamento per ottenere, attraverso forme di

condizionamento dell'attivita' amministrativa, il rilascio di

concessioni e di autorizzazioni, oltreche' l'acquisizione di appalti

e servizi pubblici.

Le interazioni con l'amministrazione locale sono state favorite

da soggetti che hanno operato nella duplice veste di imprenditori e

politici di riferimento di quella cosca che, in precedenti

consiliature, hanno ricoperto cariche di vertice dell'amministrazione

comunale.

Rilevano, altresi', con riferimento a fatti avvenuti nel corso

della precedente amministrazione, le posizioni del sindaco e di un

consigliere comunale, gia' assessore nella passata consiliatura,

entrambi destinatari della citata ordinanza di custodia cautelare per

aver partecipato, nella consapevolezza della rilevanza del proprio

apporto causale, all'associazione criminale egemone.

In particolare i contenuti di fonti tecniche di prova hanno messo

in evidenza il contributo assicurato dal sindaco alla suddetta

organizzazione criminale, al fine di favorirne gli interessi,

attraverso incontri effettuati con i suoi rappresentanti apicali

durante la loro latitanza, nonche' il ruolo svolto dal citato

assessore, che aveva messo a disposizione la propria abitazione come

luogo d'incontro per gli illeciti accordi di esponenti

dell'associazione.

Il legame intercorrente tra il primo cittadino e l'organizzazione

criminale e' inoltre emblematicamente rappresentato dal rinvenimento,

nel covo del citato capo camorrista, di un documento composto da

molteplici messaggi di contenuti tipicamente «camorristici» che

testimoniano, inequivocabilmente, la permeabilita' dell'ente agli

interessi della criminalita' organizzata.

Con tali messaggi, prevalentemente indirizzati al sindaco, il

suddetto camorrista, allora latitante, forniva precise indicazioni in

merito ad una serie di appalti che dovevano essere affidati a ditte

di interesse.

Come rilevato nella relazione prefettizia il contenuto

complessivo di tale documento lascia emergere che una delle persone

piu' vicine e di stretta fiducia del camorrista egemone sia proprio

il primo cittadino di San Cipriano d'Aversa.

Altri messaggi, di analogo contenuto, sono indirizzati ad un

consigliere pure riconfermato nella nuova compagine consiliare.

La sussistenza di forme di condizionamento dell'amministrazione

comunale emerge dal contenuto dell'ordinanza emessa dal Tribunale del

riesame il 26 marzo 2012 che, sebbene abbia disposto la revoca del

provvedimento restrittivo, in quanto non piu' attuali le esigenze

cautelari che giustificavano la privazione dello stato di liberta',

ha comunque ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a

carico del primo cittadino in merito al suo proficuo inserimento

nell'organizzazione criminale.

Elementi univoci che evidenziano la continuita' e l'attualita'

del condizionamento esercitato dalla locale consorteria sono emersi

dalle analisi svolte sulle procedure di appalto di lavori, servizi e

forniture. Le stesse sono risultate caratterizzate da sintomatiche

illegittimita' quali, l'assenza di controlli sui requisiti soggettivi

ed oggettivi dei partecipanti, la mancata osservanza delle relative

disposizioni in materia di appalti pubblici e le ripetute anomalie e

irregolarita' delle relative procedure.

Tali procedure si sono spesso risolte in favore di soggetti

direttamente o indirettamente riconducibili a organizzazioni

criminali.

E' in tal senso significativa la vicenda dell'appalto per la

rimozione dei rifiuti non pericolosi dal piazzale antistante il nuovo

cimitero, aggiudicata nel mese di giugno 2010 ad una societa', unica

partecipante alla gara.

L'indagine ispettiva ha posto in rilievo che uno dei titolari di

tale azienda e' anche amministratore di un'altra societa'

destinataria di provvedimento interdittivo antimafia.

Alcuni mesi prima della gara in esame la societa', che e' poi

risultata aggiudicataria, e' stata alienata ad un soggetto non

qualificato per disponibilita' economiche e privo di specifica

professionalita' che a sua volta, dopo un breve arco temporale, ha

ceduto l'azienda ad un fratello degli originari titolari.

Alle verifiche su tale vicenda effettuate in corso di accesso ha

fatto seguito il deferimento alla Direzione distrettuale antimafia

degli amministratori e dei soci di tale societa' per il reato di

trasferimento fraudolento dell'azienda, allo scopo di eludere

l'applicazione delle misure di prevenzione in materia di criminalita'

organizzata, in violazione degli artt. 12-quinquies dei D.L. 8 giugno

1992, n. 306 convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Le conclusioni alle quali e' giunta la commissione d'indagine

sono state ancor piu' avvalorato dal sequestro preventivo dell'intero

complesso aziendale della societa', rappresentato da beni mobili e

immobili per il valore di circa 12 milioni di curo, effettuato l'11

luglio scorso su disposizione della Direzione distrettuale antimafia.

Elementi rilevanti dello sviamento dell'attivita' amministrativa

e della capacita' del sodalizio criminale di interferire e

condizionare le scelte dell'ente emergono anche dall'esame della

procedura, che vede coinvolti anche due dipendenti comunali,

finalizzata all'apertura e alla gestione di una farmacia.

La commissione d'indagine ha disposto appositi accertamenti per

verificare i motivi per cui alcuni farmacisti che avevano partecipato

ad un selettivo concorso ed affrontato un complesso iter burocratico,

avevano successivamente rinunciato alla sede assegnata.

Gli accertamenti disposti dalla commissione d'indagine hanno

evidenziato il ruolo decisionale che in tale procedura hanno svolto i

vertici delle famiglie malavitose, sia per quanto attiene

l'individuazione dei locali da destinare per lo svolgimento di tale

attivita', sia per quanto attiene l'individuazione del personale da

assumere.

Aspetti significativi, che denotano l'assenza di una chiara e

determinata attivita' di indirizzo e controllo da parte dell'organo

politico sono stati messi, altresi', in rilievo dalle indagini svolte

nel settore edilizio urbanistico.

Il territorio comunale e' infatti interessato da un diffuso

abusivismo che si e' concretizzato in un consistente numero di

manufatti realizzati in assenza di titoli autorizzativi, fenomeno di

notevole rilevanza tenuto conto della limitata espansione

territoriale del comune di San Cipriano d'Aversa.

Alle riscontrate illiceita' l'amministrazione comunale ha posto

in essere un'azione di contrasto solo apparente.

La relazione prefettizia pone in rilievo che, successivamente

all'emissione di ordinanze di abbattimento di fabbricati abusivi,

l'amministrazione non ha effettuato alcun accertamento per verificare

se le stesse fossero state eseguite. In particolare, come e' emerso

da un rapporto redatto dalle locali forze dell'ordine, il locale

ufficio di polizia municipale non ha provveduto, alla scadenza del

periodo concesso per l'abbattimento delle opere, a redigere e

trasmettere all'autorita' giudiziaria il verbale di accertata

inottemperanza alle ordinanze.

La mancata attivita' d'impulso da parte del competente ufficio

comunale ha precluso che i manufatti venissero acquisiti al

patrimonio dell'ente e che l'autorita' giudiziaria potesse esercitare

l'azione penale, con la conseguenza che i beni sono tuttora nella

disponibilita' dei proprietari.

Anche l'analisi delle ordinanze emesse dal responsabile del

settore urbanistico, con le quali e' stata contestata agli autori di

abusi la realizzazione e l'alienazione di una lottizzazione abusiva,

rivelano l'incapacita' dell'ente locale di agire nel rispetto dei

principi di legalita' e contrastare efficacemente gli interessi di

ambienti controindicati.

L'amministrazione infatti, dopo aver emesso le suddette ordinanze

non ha posto in essere, nei confronti dei responsabili degli

ulteriori, consequenziali, provvedimenti finalizzati al

perfezionamento della relativa procedura.

E' significativa di un condizionamento dell'attivita' dell'ente

la circostanza che, come rivelato nella relazione prefettizia, gli

autori degli suddetti abusi non efficacemente contrastati, sono

stretti congiunti del capo della locale organizzazione camorrista.

Le marcate criticita' ambientali che connotano il territorio

avrebbero richiesto un ben piu' penetrante intervento in un settore

in cui l'assenza di controlli favorisce l'abusivismo edilizio e gli

interessi di imprese edili vicine ad ambienti controindicati.

Le vicende analiticamente esaminate nella relazione del Prefetto

e nella citata documentazione successivamente pervenuta hanno

rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale

di San Cipriano d'Aversa, volti a perseguire fini diversi da quelli

istituzionali, con pregiudizio del regolare funzionamento dell'ente.

Dette conclusioni trovano ulteriore conferma nella piu' recente

pronuncia della Corte Suprema di Cassazione che, con decisione del 20

luglio c.a. ha annullato, con rinvio al Tribunale di Napoli, la

citata ordinanza di scarcerazione del sindaco, emessa dal Tribunale

del riesame il 26 marzo u.s.

Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il

provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' adottato, ai sensi del comma

13 dello stesso articolo, finanche quando ricorrano le situazioni di

cui all'art. 141 del citato d.lgs. n. 267/2000, si propone l'adozione

della misura di rigore nei confronti del comune di San Cipriano

d'Aversa (Caserta), con conseguente affidamento della gestione

dell'ente ad una commissione straordinaria cui, in virtu' dei

successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze

e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la

rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della

collettivita'.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza

criminale, si rende necessario che la durata della gestione

commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 9 agosto 2012

Il Ministro dell'interno: Cancellieri

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CASERTA

Al Ministro dell'interno

Il Comune di S. Cipriano d'Aversa (popolazione residente 12.530

abitanti) ha rinnovato il proprio Consiglio Comunale, costituito da

venti consiglieri, nella consultazione elettorale del 28 e 29 marzo

2010 con la contestuale rielezione del Sindaco OMISSIS dimessosi

dalla carica il 28 aprile 2012.

A seguito di dette dimissioni, con decreto prefettizio in data 21

maggio u.s., e' stato nominato, ai sensi dell'art. 141 comma 1 lett.

b) n. 2 del TUEL, un commissario prefettizio per la provvisoria

gestione dell'Ente nelle more dello scioglimento del consiglio

comunale.

Nella suddetta consultazione del 2010 venivano, altresi' rieletti

sei consiglieri appartenenti alla precedente consiliatura insediatasi

a seguito della tornata elettorale del 2004, destinataria di un

provvedimento dissolutorio ex art. 143 del TUEL, disposto con D.P.R.

19 marzo 2008, per infiltrazione della criminalita' organizzata di

stampo camorristico sull'apparato politico-amministrativo dell'Ente.

Avverso detto provvedimento del 2008, il summenzionato OMISSIS, i

consiglieri OMISSIS, OMISSIS, (amministratori anche dell'attuale

consiliatura) ed altri hanno proposto ricorso innanzi al Tribunale

Amministrativo Regionale, il quale con sentenza n. 115/2009 rigettava

il gravame. In sede di appello, invece, il Consiglio di Stato,

Sezione VI, con sentenza del 24 luglio 2009, in riforma della

sentenza impugnata, ha annullato il citato provvedimento di

scioglimento.

La compagine politica eletta nel 2010, da ritenersi per quanto

sopra evidenziato in continuita' rispetto alla precedente, e' stata

recentemente interessata dalle vicende giudiziarie che hanno condotto

all'arresto, disposto dal Gip presso il Tribunale Napoli con

ordinanza di custodia cautelare n.150/12 del 2 marzo u.s., su

richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nell'ambito del

procedimento penale n. 12361/07, del Sindaco OMISSIS (nato a OMISSIS

il OMISSIS) e del consigliere di maggioranza OMISSIS (nato a OMISSIS

il OMISSIS), unitamente ad imprenditori ed affiliati al «clan dei

casalesi».

Detto procedimento penale costituisce l'epilogo di complesse

indagini effettuate dal Comando Provinciale dei Carabinieri di

Caserta le cui risultanze evidenziano anche nei confronti dei

summenzionati amministratori, ipotesi di reato ex art. 416-bis c.p.

capo A - associazione per delinquere di tipo mafioso - e art. 1 legge

6 febbraio 1980 n. 15, per aver favorito la latitanza di OMISSIS e di

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, cugino del sindaco, e per aver

agevolato imprese contigue al citato clan, gestito attivita'

estorsive, condizionato la gestione degli appalti del comune San

Cipriano d'Aversa.

Pertanto, atteso che ai sensi dell'art. 59 del Testo Unico

Ordinamento Enti Locali di cui al D.Leg.vo n. 267/2000,

dall'applicazione della suddetta misura coercitiva consegue la

sospensione di diritto dalla carica di pubblici ufficiali, per

entrambi gli amministratori e' stata dichiarata la sospensione con

provvedimenti prefettizi in data 13 marzo 2012.

Nel contempo, a norma del comma settimo del citato art. 59 TUEL,

con decreto prefettizio in data 14 marzo 2012 prot.n.7694/Area

II/EE.LL., successivamente prorogato con decreto n. 11140 del 12

aprile 2012, lo scrivente ha disposto l'accesso, mediante

l'istituzione di una Commissione di indagine, preordinato a «

...verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo

mafioso...» per l'amministrazione comunale interessata dalla cennata

vicenda giudiziaria.

La stessa Commissione, in data 22 maggio 2012 ha rassegnato, nei

termini prescritti, la relazione concernente gli esiti dell'attivita'

ispettiva della quale si allega copia.

Preliminarmente, la relazione si sofferma sull'analisi del

contesto ambientale, evidenziando che il Comune di S. Cipriano di

Aversa, roccaforte dell'esponente apicale dei casalesi OMISSIS, detto

«OMISSIS», e del proprio luogotenente OMISSIS (classe OMISSIS, cugino

del sindaco), entrambi di San Cipriano D'Aversa, tratti in arresto

negli ultimi anni per associazione di tipo mafioso ed altro, e'

ricompreso nell'agro aversano, notoriamente caratterizzato dalla

radicata e pervasiva presenza del clan dei casalesi, avente quale

epicentro il comprensorio tra i comuni di Casal di Principe, San

Cipriano d'Aversa e Casapesenna i quali, com'e' noto, recentemente,

sono stati sciolti ai sensi dell'art. 143 del TUEL con D.P.R. in data

17/4/u.s.

Tale territorio che costituisce di fatto un solo agglomerato

urbano con i predetti comuni, formo' in passato il Comune di Albanova

ricompreso nella Provincia di Napoli.

Secondo le risultanze info-investigative tratte anche da numerosi

provvedimenti emessi in sede giudiziaria e, da ultimo, dalla citata

O.C.C. n. 150/12, la consorteria dei casalesi, strutturata in quattro

gruppi principali, organizzati sul territorio in una sorta di

confederazione, un vero e proprio cartello criminale - facenti capo a

OMISSIS al summenzionato OMISSIS, ed ai capi storici OMISSIS e

OMISSIS, in atto pluricondannati e detenuti al 41-bis - estende la

sua influenza ed azione criminale ben oltre l'ambito provinciale di

provenienza, avvalendosi del vincolo associativo e della condizione

di assoggettamento ed omerta' che ne deriva per il perseguimento, tra

l'altro, dei seguenti obiettivi: il rilascio di concessioni e di

autorizzazioni amministrative; l'acquisizione di appalti e servizi

pubblici; l'illecito condizionamento dei diritti politici dei

cittadini (ostacolando il libero esercizio del voto, procurando voti

a candidati indicati dall'organizzazione in occasione di

consultazioni elettorali) e, per tale tramite, il condizionamento

della composizione e delle attivita' degli organismi politici

rappresentativi locali.

Nei predetti territori si registra, l'espressione piu' evoluta

del «sistema camorristico» che, nell'arco di un ventennio, si e'

affermato secondo un modello di «camorra imprenditrice», con traffici

illeciti estesi in un assetto geo-economico-criminale di livello

addirittura transnazionale. In analogia con la terminologia

economica, non e' errato definire detto sistema quale «settore

terziario avanzato» della realta' camorristica.

Le interazioni con le amministrazioni locali per l'infiltrazione

dei pubblici appalti, sono state favorite, nel comprensorio di

riferimento, da soggetti che hanno operato nella duplice veste di

imprenditori e politici «di riferimento» del clan dei Casalesi.

In particolare per quanto riguarda il Comune di S. Cipriano, come

si evince dalla ordinanza di custodia cautelare n. 733/201122 del 28

novembre 2011 emessa dal GIP di Napoli, l'imprenditore «di

riferimento» del sodalizio era il Consigliere Provinciale OMISSIS

gia' vicesindaco di San Cipriano d'Averla (destinatario

dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di S. Maria C.V.

il 18 giugno 2007 ritenuto fiancheggiatore dei casalesi), la cui

elezione era stata sostenuta dallo OMISSIS. Il OMISSIS, a sua volta,

attraverso le proprie imprese, forniva «buste d'appoggio» in

occasione delle gare al clan «dei casalesi», consentendo alle imprese

contigue al sodalizio l'aggiudicazione di numerosi appalti.

Difatti, come si rileva dalla suddetta ordinanza,

l'organizzazione casalese si e' assicurata, nel corso degli anni,

«uno stabile appoggio da parte di settori del ceto politico campano

che, pur di affermarsi elettoralmente, non hanno esitato ad allearsi

con l'associazione criminale».

La disamina delle posizioni dei componenti della compagine

politico-amministrativa eletta nel 2010, evidenziano una rete di

rapporti parentali e frequentazioni tra amministratori e dipendenti

per i quali si rinvengono pregiudizi c/o precedenti penali, con

appartenenti alla criminalita' organizzata, che riflettono un

substrato di collegamenti e cointeressenze.

In proposito rilevano le posizioni dei dipendenti comunali

OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, e del consigliere OMISSIS

oltreche' quelle del sindaco OMISSIS e del consigliere OMISSIS.

Questi ultimi, entrambi in carica dalla precedente consiliatura

del 2004, destinatari come si e' accennato di ordinanza di custodia

cautelare in data 2 marzo 2012 per i reati di cui all'art. 416-bis,

I, II, III, IV, V, VI, VIII comma c.p. e art. 1 legge 6 febbraio

1980, n. 15, «per aver partecipato, ciascuno nella consapevolezza

della rilevanza casuale del proprio apporto, ad una associazione di

tipo mafioso denominata clan dei casalesi», possono ritenersi, sulla

scorta degli esiti investigativi, organici alla consorteria

malavitosa.

Indipendentemente dagli aspetti di rilevanza penale della

suddetta ordinanza di custodia cautelare, si rileva che gli elementi

e le circostanze fattuali di tempo e di luogo, desunte dalle

intercettazioni ambientali - tra cui la conversazione n. 673 del 2

maggio 2007 in cui OMISSIS parla dell'appoggio prestato al OMISSIS

durante la competizione elettorale e quella n. 558 del 30 aprile 2007

tra OMISSIS e OMISSIS, che denota il totale assoggettamento del

Sindaco alla cosca - sono da ritenersi emblematiche della valenza e

del ruolo del Sindaco.

Lo stesso, attivamente partecipe del sodalizio criminale, che gli

ha garantito il proprio appoggio elettorale, offre il proprio

contributo all'esistenza ed al rafforzamento del gruppo criminale,

incontrando direttamente gli esponenti di ruolo apicale, durante la

loro latitanza, allo scopo di favorirne gli interessi.

In ordine a tale riscontro probatorio, si reputa sottolineare la

collocazione assunta nell'ambito del locale sodalizio criminale dal

OMISSIS (all'epoca dei fatti assessore all'Ambiente e Risorse Umane),

mostratosi sistematicamente disponibile a fungere da anello di

congiunzione tra il sindaco OMISSIS (classe OMISSIS) e gli esponenti

di spicco dell'associazione in esame, OMISSIS (detto OMISSIS) e

OMISSIS (classe OMISSIS, detto OMISSIS), anche mettendo a

disposizione la propria abitazione come base logistica per gli

illeciti accordi per favorire gli interessi del gruppo criminale.

Ad ulteriore riscontro dell'intreccio politico affaristico

criminale in atto, giova ricordare altre conversazioni ambientali

dimostrative della costante volonta' degli affiliati OMISSIS,

OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, del Sindaco OMISSIS, e del

consigliere comunale OMISSIS, protesa alla commissione di un numero

indeterminato di reati in funzione dei mutevoli e quanto mai

pressanti bisogni dell'associazione, tanto da richiedere, in

occasione delle piu' delicate aggiudicazioni di gare pubbliche, il

diretto intervento dei vertici dell'associazione nelle persone di

OMISSIS e di OMISSIS (classe OMISSIS, detto OMISSIS), disposti,

nonostante la latitanza, ad esporsi al rischio di incontrare

personalmente i nominati amministratori locali pur di interferire

nell'aggiudicazione delle gare pubbliche e di portare a termine gli

illeciti traffici del sodalizio.

Nondimeno rilevante sotto il profilo della contiguita' e

permeabilita' dei suddetti amministratori sono da considerarsi le

risultanze info-investigative incentrate sul rinvenimento nel covo

del summenzionato OMISSIS - classe OMISSIS - catturato il 29 agosto

2007 attualmente detenuto in regime di 41-bis, condannato

all'ergastolo nella sentenza Spartacus per omicidio e partecipazione

all'associazione criminale «dei casalesi», e che numerosi

collaboratori di giustizia riferiscono del suo ruolo assiduo di capo

e di reggente del clan, in particolare simbiosi con il boss OMISSIS e

con gli esponenti apicali della famiglia OMISSIS), di una macchina

per scrivere elettronica, dotata di nastro cartografico, utilizzata

dal latitante per mandare messaggi attraverso altri affiliati.

Gli esiti delle investigazioni scientifiche e accertamenti

tecnico-grafici, ultimati in data 9 dicembre 2010 e costituenti i

presupposti della citata OCC in data 2 marzo u.s., hanno consentito

di estrapolare ben cinque pagine di testo composto di molteplici

messaggi dai contenuti camorristici, che collegano

inequivocabilmente, secondo la citata ordinanza, il OMISSIS detenuto

al OMISSIS Sindaco.

I contenuti degli stessi rivestono una notevole valenza

probatoria ed acclarano la sussistenza di elementi che rendono

oltremodo verosimile un atteggiamento di soggezione tout court o

comunque di una permeabilita' dell'Ente alle logiche ed agli

obiettivi del crimine organizzato.

Particolare rilevanza assume il testo dei pizzini n. 6 e n. 7,

indirizzati al sindaco di S. Cipriano d'Aversa, da cui si comprende

che lo stesso ha prontamente risposto - stesso mezzo - al boss, che

inizia «Carissimo Sindaco» e si conclude «Non dimenticarti che fai di

cognome OMISSIS .....omissis ....ti saluto OMISSIS», e il testo del

pizzino n. 32 che prescrive «Ora ti elenco tutti i lavori e chi li

deve fare. Ora ti elenco tutti i nominativi delle persone che devono

fare il ... Ora ti elenco tutti i lavori e chi li deve fare, per non

creare malintesi. Cimitero: OMISSIS; ...omissis. Se c'e' qualche

altro lavoro fammi sapere CIAO!!!!!!». Tale «pizzino» e' considerato

l'ultimo episodio della fitta corrispondenza epistolare intercorsa

tra il latitante OMISSIS e il suo omonimo Sindaco, in quanto si

ritiene che successivamente i predetti abbiano comunicato tra loro a

mezzo chat facendo uso del computer.

Dal contenuto del «pizzino», rileva l'ordinanza, che l'allora

latitante OMISSIS, evidentemente preoccupato dai comportamenti del

suo omonimo sindaco, per evitare malintesi gli ha elencato, in forma

scritta, tutti gli appalti di suo interesse e le ditte alle quali

tali appalti devono essere affidati quali: Cimitero, OMISSIS; PIP,

OMISSIS, di cui appaltera' una ditta non intestata a lui; Asfalto

primo lotto OMISSIS; seconda lotto asfalto, OMISSIS amico di OMISSIS;

Villa Comunale e via Acquario OMISSIS, Ristrutturazione Casa Comunale

OMISSIS; Ampliamento stadio comunale secondo lotto OMISSIS: Villa

Comunale di fronte Chiesa Annunziata, genero di «OMISSIS»; Rifiuti,

OMISSIS. Poi, se hai una ditta tu, l'importante che ci da i soldi a

noi. Piazzetta Incoronata: una ditta a quel famoso pronto intervento:

Pubblica illuminazione e Servizi Cimiteriali poi ti faro' sapere. Se

poi tu, vuoi accontentare qualcuno, fammi sapere, l'importante e'

dirlo prima. Computer, OMISSIS. OK Ora, al di fuori a questi lavori,

c'e' qualche altro lavoro? fammi sapere. Ciao!!!!!!

Esemplificativamente per i lavori di realizzazione e ampliamento

del nuovo cimitero comunale, il latitante OMISSIS ha disposto di

affidarli a «OMISSIS» identificato in OMISSIS; dagli accertamenti

svolti e' emerso che tali lavori finora non sono stati appaltati,

atteso che il progetto iniziale e' stato modificato e

l'Amministrazione comunale non ha ancora indetto la relativa gara di

appalto. In proposito la citata ordinanza evidenzia che: «quanto

acquisito contribuisce in modo determinante a confermare la

prospettazione che il OMISSIS fornisce precise indicazioni al suo

omonimo OMISSIS Sindaco, di assegnare l'appalto a OMISSIS, che egli

individua come Suo imprenditore di fiducia. Ne fa menzione in un

pizzino che dalla sua latitanza, insieme a numerosi altri, invia al

Sindaco, che egli stesso ha fatto eleggere e che deve sdebitarsi con

lui. OMISSIS, titolare della ditta «OMISSIS. S.n.c. di OMISSIS.», che

ha come oggetto sociale: «...l'appalto il subappalto e l'esecuzione,

per conto proprio e di terzi (Enti pubblici e privati) di lavori

edili in genere ed affini, in particolare di complessi edilizi anche

residenziali, di case per civili abitazioni, strade, ponti...».

Personaggio gia' noto alle Forze dell'Ordine, deferito

all'Autorita' Giudiziaria, unitamente al fratello OMISSIS, con

l'informativa numero 314/110-2003 del 18 giugno 2003, perche'

indagato per i reati di associazione camorristica, capeggiata da

OMISSIS e OMISSIS. Il OMISSIS, tra l'altro, e' stato indagato proprio

per l'accaparramento di un appalto pubblico.

Parimenti rilevanti sono da ritenersi i messaggi, citati in

ordinanza, di cui ai:

pizzino nr. 5 indirizzato al Consigliere Comunale OMISSIS

tutt'ora in carica;

pizzino nr. 9 collegato alla questione dell'illuminazione

pubblica trattata;

nel pizzino nr. 5 e questa volta indirizzato al Sindaco;

pizzini 10, 14, 15, 16 sono indirizzati al Sindaco, ma quello

indicato al n. 17 e' di particolare rilievo afferente agli incarichi

da affidare ad alcuni funzionari comunali e la polizia giudiziaria

chiosa indicando che si tratta della dimostrazione che il vero

Sindaco di San Cipriano in quel periodo era il boss;

i pizzini da 18 a 32, indirizzati al Sindaco continuano a

trattare argomenti relativi alla gestione di appalti, e di affari del

Comune, compresa la richiesta di assunzione di una persona come

operatore ecologico; anche con riferimento ai medesimi argomenti si

ha la prova che il Sindaco ha risposto con altri pizzini ai primi

inviati dal OMISSIS, in un dialogo continuo fra boss e Sindaco sul da

farsi, nel quale il boss ricorda platealmente al Sindaco di essere

stato eletto grazie ai voti della camorra.

Orbene, dal materiale documentale acquisito ed esaminato emerge

come OMISSIS, cl. 1964, fra i piu' ridati luogotenenti del caro clan

OMISSIS, e' il vero sindaco di San Cipriano d'Aversa ed utilizza il

suo omonimo come prestanome della carica pubblica.

I pizzini rinvenuti risultano «imbarazzanti» per il Sindaco, in

particolar modo nella parte in cui costui e' destinatario dei

rimbrotti e rimproveri del boss, che gli ricorda che intanto e' stato

eletto in quanto egli stesso affiliato al clan camorristico.

Tutto cio' a ulteriore riprova, ove ve ne fosse bisogno, della

intraneita' del primo cittadino nell'associazione mafiosa, poiche'

costui oltre a fornire un contributo stabile e decisivo per le sorti

dell'organizzazione, lo fa condividendone i fini ed il programma e

facendosi partecipe della sua costante attuazione.

D'altronde l'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame Sez. 10

n. 1997/2012 RIM Caut. Pers.2027/2010 all'udienza del 26 marzo 2012,

che ha disposto la scarcerazione di OMISSIS prevalentemente in

considerazione «....della distanza temporale dai fatti ad oggi non

residuino le esigenze cautelari..» ha confermato la sussistenza di

gravi indizi di colpevolezza a carico di OMISSIS cl. OMISSIS in

ordine al suo proficuo inserimento nell'organizzazione criminale

avendo egli, con la sua condotta, rivelato la propria adesione al

sodalizio mediante la propria messa a disposizione in suo favore.

E' stato altresi', osservato che in tema di associazione a

delinquere di tipo mafioso, la messa a disposizione

dell'organizzazione criminale e' rilevante ai fini della prova

dell'adesione in quanto rivolta al sodalizio e dimostrativa

dell'adesione permanente e volontaria ad esso per ogni illecito suo

proprio (cfr. in tal senso Cass. Pen. 1994, sez. I n. 26331 del 7

giugno 2011).

Il Collegio del Riesame, in particolare, ha dedotto, dallo stesso

tenore dei messaggi inviati dal boss OMISSIS, in particolare gli

ultimi in senso cronologico, «... che l'amministratore, per tutelarsi

rispetto ai controlli in corso da parte dell'allora Commissione di

Accesso, aveva almeno formalmente smesso di ottemperare agli ordini

del boss, e per tale sua condotta veniva rimproverato dal boss

medesimo...».

In tale sede e' stato anche sostenuto, contrariamente a quanto

eccepito dalla difesa circa la genericita' dell'imputazione, che la

contestazione mossa al OMISSIS non puo' ritenersi generica «in quanto

e' ben spiegato il contenuto della condotta criminosa».

Infatti, secondo l'assunto accusatorio egli sarebbe diventato nel

2004 Sindaco del comune di San Cipriano d'Aversa quale mero alter ego

del cugino omonimo OMISSIS (cl. OMISSIS) - appartenente al clan dei

casalesi - ed avrebbe raggiunto tale carica pubblica proprio grazie

all'appoggio del predetto sodalizio, mettendosi a disposizione del

medesimo clan e favorendone gli interessi, nel corso della gestione

amministrativa a lui affidata.

La difesa, al riguardo, ha evidenziato come, la stessa P.G. abbia

dato atto che nessuno degli ordini impartiti dal latitante nel

suddetto pizzino sia stato effettivamente rispettato, poiche' gli

appalti non sono stati distribuiti secondo i voleri esplicitati dal

boss.

A tal proposito, il Tribunale adito nel controdedurre, ha

rilevato che detta osservazione difensiva non priva di valenza

probatoria il messaggio proveniente dal boss, atteso che, da un lato

va considerato che all'epoca, e precisamente dal novembre 2006, si

era gia' insediata la Commissione di accesso nel comune (che avrebbe

portato al commissariamento dell'Ente locale per infiltrazioni

mafiose) e dell'ulteriore fatto che di li' a breve il latitante

OMISSIS era stato catturato ed, infine, che lo stesso fatto che il

boss dettasse le sue determinazioni con tale puntualita' dimostra che

era certo che avrebbero trovato ascolto e ottemperanza ai suoi

diktat.

Da intercettazioni ambientali e' stato possibile riscontrare la

natura dei rapporti tra il OMISSIS sindaco e l'omonimo boss (OMISSIS,

ad esempio riferisce di aver personalmente accompagnato il OMISSIS

dal cugino latitante per farli parlare), e da' conto del rapporto di

sovraordinazione che il OMISSIS latitante aveva sul cugino sindaco

nonche' di asservimento del Comune ai voleri del clan.

Aspetto sintomatico del circuito relazionale tra amministratori

ed esponenti della criminalita' organizzata protesa, peraltro, al

controllo degli apparati pubblici ed alla coltivazione dei necessari

rapporti con settori della politica, e' costituito da quella sorta di

«gemellaggio» con il Comune di Gragnano (NA), sciolto con D.P.R. in

data 30 marzo 2012 per condizionamento della criminalita'

organizzata, il quale indipendentemente dal legame di coniugio tra i

rispettivi sindaci, denota un'ingerenza dei sodalizi malavitosi,

conniventi con le rispettive amministrazioni, nelle attivita' delle

stesse.

Il sindaco di Gragnano, OMISSIS (coniugata con OMISSIS, dal 4

ottobre 2010 data del matrimonio) figlia dell'ex senatore OMISSIS,

condannato per associazione di tipo mafioso con sentenza divenuta

irrevocabile il 14 giugno 2007, come riportato nella relazione di

accesso del 13 dicembre 2011 disposto dal Prefetto di Napoli, appare

« ... il perno attorno a cui ruota il sistema di irregolarita'

gestionale nonche' delle frequentazioni e la contiguita' dei politici

comunali con ambienti della criminalita' organizzata..»

Tra le situazioni di contiguita' della summenzionata OMISSIS con

esponenti della criminalita' organizzata si evidenzia quella relativa

ai rapporti di affinita' con OMISSIS, tratto in arresto per

estorsione aggravata dal metodo mafioso, titolare dell'omonima

impresa di onoranze funebri ubicata in Gragnano; il figlio OMISSIS

infatti e' coniugato con OMISSIS sorella del Sindaco. OMISSIS e' a

sua volta cugino di primo grado del boss OMISSIS, detto «OMISSIS»,

esponente di punta del clan omissis.

La predetta impresa che di fatto gestisce, in situazione di

monopolio l'attivita' di onoranze funebri nel predetto comune risulta

destinataria, tra l'altro. di interdittiva antimafia.

La OMISSIS, gia' presidente del Consiglio comunale durante la

seconda Amministrazione OMISSIS (2004-2009), nel 2009 e' stata eletta

sindaco per il primo mandato, a conclusione della campagna elettorale

e delle operazioni di voto contrassegnate da episodi di

intimidazioni, da irregolarita' e tacite connivenze con i locali

sodalizi criminali. Infatti, le liste che hanno appoggiato sia la

maggioranza che il Sindaco OMISSIS sono state sostenute da esponenti

della malavita locale, i quali hanno contribuito materialmente alla

campagna elettorale.

Il proprio coniuge OMISSIS, come rappresentato nella suddetta

relazione, assume un ruolo non secondario nelle vicende

amministrative di quel comune caratterizzato dal grave clima

intimidatorio di cui si e' reso artefice, certamente teso ad alterare

il procedimento di formazione della volonta' degli organi elettivi ed

amministrativi.

Peraltro, il Consigliere OMISSIS ha dichiarato alla Commissione

di accesso di Napoli, che il OMISSIS risulterebbe presente, secondo

quanto a lui riferito dal Vice Sindaco OMISSIS, a quasi tutte le

riunioni di maggioranza, che si svolgevano presso la casa dei coniugi

OMISSIS-OMISSIS.

Circostanza sintomatica di tale influenza e' costituita

dall'aggiudicazione in data 1° settembre 2010 da parte dell'impresa

di costruzioni di S. Cipriano di Aversa, «OMISSIS», oggetto della

citata corrispondenza tra i cugini OMISSIS, contigua al clan dei

casalesi (i cugini OMISSIS entrambi di nome OMISSIS nati

rispettivamente a S. Cipriano di Aversa il OMISSIS ed a Capua il

OMISSIS in rapporti di parentela indiretta con OMISSIS, sorella

dell'esponente apicale OMISSIS) di un appalto indetto dalla OMISSIS

s.p.a. relativa alla progettazione ed esecuzione dei lavori di

restauro dell'ex OMISSIS a Gragnano per il considerevole importo di

circa 11 milioni di euro, con la partnership amministrativa del

comune di Gragnano, interessato ai lavori.

Riguardo all'attivita' gestionale riferita all'attuale

amministrazione afferente l'affidamento di appalti ed incarichi per

la fornitura di beni e servizi, le risultanze degli accertamenti

esperiti dalla Commissione di accesso hanno, in via generale,

riscontrato profili di illegittimita' e anomalie procedurali che

potrebbero indurre a far ritenere che le stesse assurgono a prassi

nel settore dell'approvvigionamento di servizi preordinati ad eludere

le relative prescrizioni normative ed a beneficiare ditte e/o

soggetti talvolta controindicati, come nel caso dell'appalto per la

rimozione dei rifiuti alla societa' «OMISSIS» con importo a base

d'asta era pari ad € 150.000,00.

Detta societa', unica ditta partecipante alla gara, si e'

aggiudicata nel giugno 2010 l'affidamento del servizio di rimozione

rifiuti non pericolosi nel piazzale antistante il nuovo cimitero ed

in via Acquaro.

Dall'analisi della compagine sociale e' emerso, infatti, che gli

originari titolari: i fratelli OMISSIS e OMISSIS (quest'ultimo gia'

amministratore unico della Societa' Gruppo OMISSIS destinataria di

provvedimento interdittivo antimafia), in data 8 aprile 2009, non

molto tempo prima della gara, hanno alienato l'azienda ad OMISSIS

(all'epoca dei fatti studentessa) che a sua volta, dopo circa un anno

e mezzo, (6 ottobre 2010) , ha ceduto la stessa a OMISSIS, altro

fratello dei predetti.

Le risultanze informative evidenziano che OMISSIS, nel corso

dell'anno 2009, e' stato indagato nell'ambito di indagini coordinate

dalla Direzione Distrettuale Antimafia, che hanno portato

all'emissione ed applicazione della misura cautelare coercitiva nr.

57027/07 p.m., 51054 gip e 649/09 o.c.c. emessa dal Tribunale di

Napoli Sezione del Giudice delle Indagini Preliminari Ufficio 20 in

data 8 ottobre 2009, contestando a carico dell'indagato l'aggravante

di cui all'art. 7 legge n. 203/91 per aver agito al fine di agevolare

l'attivita' dell'associazione mafiosa denominata clan dei casalesi,

capeggiata dal latitante omissis.

A tal proposito, si evidenzia che le verifiche effettuate in sede

di accesso hanno determinato il deferimento alla Direzione

Distrettuale Antimafia degli amministratori e soci di detta societa'

per il reato ex art. 12-quinquies del D.L. 8 giugno 1992 nr. 306 e

110 c.p. e nel contempo interessato il Gruppo Ispettivo Antimafia ai

fini dell'interdittiva antimafia recentemente disposta, in data

12/6/u.s.

Ulteriore vicenda che puo' ritenersi sintomatica della capacita'

e livello di infiltrazione del sodalizio nelle attivita' economiche

del territorio e delle correlate procedure amministrative e' quella

concernente l'apertura e gestione della terza farmacia che

segnatamente all'iter amministrativo per l'apertura della stessa

registra il coinvolgimento di Responsabile dell'Area Amministrativa

del comune OMISSIS unitamente ad un vigile urbano che potrebbe

identificarsi in OMISSIS (fratello dell'arcinoto camorrista OMISSIS),

all'epoca dei fatti in servizio presso la Polizia Municipale di San

Cipriano d'Aversa, in seguito tratto in arresto per associazione

mafiosa.

Le risultanze investigative di cui alla nota informativa prot.

nr. 250/290-15-208 del 23 febbraio 2012 hanno evidenziato che le

principali famiglie di vertice del clan «dei Casalesi», OMISSIS -

OMISSIS - OMISSIS hanno gestito «in toto» l'assegnazione della sede

farmaceutica perche' OMISSIS (classe OMISSIS) ha imposto che i locali

da impegnare dovevano, come lo sono stati, essere quelli di OMISSIS

detto «OMISSIS»; OMISSIS e OMISSIS, invece, hanno fatto assumere

rispettivamente una parente diretta, OMISSIS, e il fratello di un

fedelissimo di OMISSIS, OMISSIS, evidentemente per il sicuro

controllo degli introiti della farmacia.

Sotto l'aspetto della gestione urbanistica si rileva che il

territorio e' contrassegnato da un diffuso abusivismo edilizio che

registra circa 1.380 case e manufatti realizzate in assenza di titoli

autorizzativi.

Tale situazione emergenziale denota un'inadeguatezza sia sotto

l'aspetto della pianificazione urbanistica, il comune a tutt'oggi

privo del PUC (il Piano Regolatore Generale risale all'anno 1999

adottato con verbale n. 6 del 14 dicembre 1999, approvato con decreto

Presidente Amministrazione Provinciale n. 125 del 19 dicembre 2003 e

decreto Presidente Amministrazione Provinciale n. 56 del 20 aprile

2004,) che sotto il profilo dell'attivita' di prevenzione e

repressione.

Segnatamente all'attivita' di contrasto si reputa opportuno

riferire che, interessato al riguardo il Posto Fisso della Polizia di

Stato del limitrofo Comune di Casapesenna per l'acquisizione di ogni

utile elemento informativo e di valutazione, detto Ufficio con nota

del 29/3/u.s. ha, tra l'altro, segnalato che, nel corso indagini, gli

agenti «... apprendevano informalmente da personale della Polizia

Municipale del citato comune che, per il passato, a seguito delle

emissione di ordinanze di abbattimento per i fabbricati costruiti

abusivamente, non sono stati effettuati gli accertamenti per

verificare se le stesse erano state eseguite.

In particolare, il personale della Polizia Municipale

appositamente incaricato non ha provveduto, alla scadenza dei giorni

indicati nell'ordinanza di abbattimento (90 giorni), alla

compilazione del verbale di accertata inottemperanza all'ordinanza di

abbattimento, che andava notificato alle persone colpite dalle citate

ordinanze e trasmesso e al Dirigente dell'Ufficio Tecnico per i

provvedimenti di competenza.

Tale omissione, non ha consentito al Dirigente dell'Ufficio

tecnico del predetto ente, cosi' come previsto dall'art. 31 comma 4

del D.P.R. n. 380/2001, di acquisire al patrimonio del comune, il

manufatto costruito abusivamente, al fine di procedere,

successivamente, al suo abbattimento.

E' chiaro che tutti quei fabbricati, costruiti abusivamente nel

comune di San Cipriano d'Aversa per i quali l'A.G., a seguito della

dichiarata prescrizione, per decorrenze dei termini (circa 4 anni e

mezzo dalla data della costruzione), non e' potuto intervenire

penalmente per l'esecuzione dell'abbattimento, non hanno subito

ulteriori procedure per il loro abbattimento e sono rimasti nella

disponibilita' dei proprietari.»

Le criticita' riscontrate in tema di abusivismo edilizio si

esemplificano, pero', tanto nella inerzia rispetto alle ordinanze di

abbattimento, quanto nella apparente azione di contrasto ai fenomeni

di lottizzazione abusiva.

Emblematiche in tal senso sono da ritenersi le ordinanze del

Responsabile della II Struttura Urbanistica n. 1312009 e 14/2009, con

le quali si contesta, rispettivamente, a OMISSIS e OMISSIS, in

rapporti di parentela con l'esponente apicale dei casalesi OMISSIS,

recentemente catturato, l'esecuzione di opere senza titolo e

l'alienazione di una lottizzazione abusiva ex art. 30 del D.P.R. n.

380/2001, limitandosi, come da documentazione a tutt'oggi fornita e

fatta salva ogni altra eventuale documentazione, ad ordinare il

divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse, con atti tra

vivi. In proposito risultano esibiti solo per la lottizzazione

OMISSIS due provvedimenti del TAR nn. 1841/09 e 789/09 di rigetto

dell'istanza cautelare di sospensiva per l'annullamento della

predetta ordinanza e non vi e' traccia, ad oltre tre anni

dall'accertamento tecnico dei conseguenti adempimenti che incombevano

sull'amministrazione, quali ad esempio l'iter procedurale preordinato

all'acquisizione dei suoli.

La carente azione di governo del territorio, sotto il profilo

urbanistico ed edilizio, e' intrinsecamente rappresentativa di una

amministrazione locale timida, debole, oggettivamente gregaria e

collusiva con il sistema camorristico di condizionamento dello

sviluppo sociale ed economico del territorio. L'aspetto concernente

la carente attivita' nella repressione dell'abusivismo costituisce,

del resto, l'ambito in cui maggiormente si puo' percepire la

sussistenza od il pericolo oggettivo di commistione tra i poteri

pubblici e gli interessi mafiosi: l'assenza, o la cattiva

programmazione dei primi avvantaggia, infatti, in maniera immediata e

diretta sul piano economico i secondi, concorrendo a precostituire,

nell'ambiente urbano degradato, una delle principali concause

effettive del corrispondente degrado sociale che fa da «humus» al

radicamento del potere mafioso nel territorio.

Un siffatto contesto, consolidatosi negli anni e al quale

l'Amministrazione, peraltro gravata dalle forme di collegamento

ampiamente esposte, non e' apparsa in grado di porre rimedio, non

puo' che costituire il presupposto per l'adozione di un'incisiva

azione di ripristino della legalita' e di buone prassi che rendano il

Comune di che trattasi, capace di respingere il condizionamento da

parte della criminalita' organizzata.

Nel caso di specie puo' ritenersi che, costituisce «asse portante

della valutazione di scioglimento, da un lato, la accertata o notoria

diffusione sul territorio della criminalita' organizzata e,

dall'altro, le precarie condizioni di funzionalita' dell'ente in

conseguenza del condizionamento criminale». (Cfr . Cons. Stato n.

227/2011 cit., ma anche 26 gennaio 2010, n. 1490; 30 marzo 2010, n.

3462).

Per quanto innanzi, e su conforme parere del Comitato per

l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nella riunione in data 6 giugno,

integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica

presso il Tribunale di S. Maria C.V. e del Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Direzione Distrettuale

Antimafia - del Commissario Prefettizio incaricato della gestione del

predetto comune nonche' dei Coordinatore della commissione di

accesso, si ritiene che nel caso in esame si configurino i

presupposti di fatto e di diritto per l'adozione della misura di

rigore dello scioglimento del consiglio comunale ai sensi e per gli

effetti di cui all'art. 143 del TUEL

In tale sede e' stato riscontrato che le risultatone ispettive

palesano profili di univocita', gravita' e concretezza tali da far

emergere, in relazione alle vicende e circostanze in disamina, un

contesto amministrativo influenzato da forme di ingerenza della

criminalita' organizzata.

In particolare, il condizionamento dell'attivita' amministrativa

dell'ente e la strumentalizzazione delle scelte amministrative nei

casi considerati, sono da ritenersi ascrivibili alla responsabilita'

del Sindaco e del consigliere di maggioranza OMISSIS entrambi

destinatari, come accennato, della misura di custodia cautelare.

Per quanto concerne i profili di responsabilita' dell'apparato

burocratico si fa presente che i responsabili dell'Ufficio tecnico e

della Polizia municipale nominati a suo tempo ex art. 110 del TUEL

non risultano piu' in servizio in quanto gli stessi non sono stati

riconfermati nei rispettivi incarichi dall'attuale Commissario

Prefettizio.

Sempre sotto l'aspetto delle responsabilita' di carattere

gestionale si segnala il coinvolgimento del Responsabile dell'Area

Amministrativa OMISSIS nella vicenda relativa all'apertura della

terza farmacia.