IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che nel comune di San Cipriano d'Aversa (Caserta) gli
organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni
amministrative del 28 e 29 marzo 2010;
Visto il decreto del Prefetto di Caserta con il quale, ai sensi
dell'art. 141, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
il consiglio comunale di San Cipriano d'Aversa e' stato sospeso a
causa delle dimissioni del sindaco;
Considerato che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emersi
collegamenti diretti ed indiretti tra componenti del consesso e la
criminalita' organizzata locale;
Ritenuto che la permeabilita' dell'ente ai condizionamenti esterni
della criminalita' organizzata arreca grave pregiudizio per gli
interessi della collettivita' e determina lo svilimento e la perdita
di credibilita' dell'istituzione locale;
Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave
inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di San
Cipriano d'Aversa, si rende necessario far luogo allo scioglimento
del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento,
per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per
l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;
Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e'
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 agosto 2012;
Decreta:
Art. 1
Il consiglio comunale di San Cipriano d'Aversa (Caserta) e' sciolto
per la durata di diciotto mesi.
Art. 2
La gestione del comune di San Cipriano d'Aversa (Caserta), e'
affidata alla commissione straordinaria composta da:
dott. Marcello Fulvi - prefetto;
dott.ssa Maria Gabriella D'Orso - viceprefetto;
dott. Cosimo Facchiano - funzionario economico finanziario.
Art. 3
La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita,
fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le
attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al
sindaco nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime
cariche.
Dato a Roma, addi' 14 agosto 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2012
Registro n. 6, Interno foglio n. 67
Allegato
Al Presidente della Repubblica
Il comune di San Cipriano d'Aversa (Caserta), i cui organi
elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del
28 e 29 marzo 2010, presenta forme di ingerenza da parte della
criminalita' organizzata che compromettono la libera determinazione e
l'imparzialita' degli organi elettivi, il buon andamento
dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave
pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.
L'ente in parola, il cui territorio e' caratterizzato dalla
tentacolare struttura organizzativa delle locali cosche malavitose,
e' gia' stato sciolto per condizionamenti da parte della criminalita'
organizzata con d.P.R. del 27 agosto 1992 e con d.P.R. del 19 marzo
2008.
Quest'ultimo provvedimento e' stato impugnato in sede
giurisdizionale e la relativa sentenza, emessa in prime cure dal TAR
Campania, e' stata riformata in sede di appello dal Consiglio di
Stato che, con decisione n. 6657 del 28 ottobre 2009, ha valutato gli
elementi emersi in sede di accesso ispettivo non sufficientemente
supportanti la misura dissolutoria.
Nelle consultazioni elettorali svoltesi nel mese di marzo 2010
sono stati riconfermati, nella carica, il sindaco e sei consiglieri
della passata consiliatura.
Nell'ambito dell'attivita' investigativa condotta dalla locale
Direzione distrettuale antimafia, il Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Napoli ha emesso, il 16 aprile
2012, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del
sindaco, di un consigliere di maggioranza e di alcuni imprenditori ed
affiliati alla locale organizzazione criminale. Gli stessi sono
indagati del reato di associazione di tipo mafioso per aver favorito
la latitanza di esponenti della consorteria egemone e per aver
agevolato imprese contigue alla menzionata organizzazione criminale,
condizionando la gestione degli appalti del comune di San Cipriano
d'Aversa.
In relazione a tali aspetti il prefetto di Caserta, con decreto
del 14 marzo 2012, successivamente prorogato, ha disposto l'accesso
presso il suddetto comune ai sensi dell'art. 59, comma 7, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per gli accertamenti di rito.
Ricorrendo, per effetto delle dimissioni dalla carica rassegnate
dal sindaco, i presupposti richiesti dall'art. 141, comma 7, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Prefetto di Caserta,
con provvedimento del 21 maggio c.a., ha sospeso il consiglio
comunale ed ha nominato un commissario prefettizio per la provvisoria
gestione dell'ente.
Al termine delle indagini effettuate, la commissione incaricata
dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sui cui contenuti
il prefetto di Caserta, sentito il Comitato provinciale per l'ordine
e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua
Vetere e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli - Direzione Distrettuale antimafia, ha redatto l'allegata
relazione in data 19 giugno 2012, che costituisce parte integrante
della presente proposta, in cui si da' atto della sussistenza di
concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed
indiretti degli amministratori locali con la criminalita' organizzata
di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi,
riscontrando, pertanto, i presupposti per lo scioglimento del
consiglio comunale.
I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in
esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione
comunale, la cornice criminale ed il contesto ambientale ove si
colloca l'ente locale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli
amministratori e le cosche ed hanno evidenziato come l'uso distorto
della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, nel favorire
soggetti collegati direttamente od indirettamente ad ambienti
malavitosi, per l'esistenza di una fitta ed intricata rete di
parentele, affinita', amicizie e frequentazioni, che lega alcuni
amministratori ad esponenti delle locali consorterie criminali od a
soggetti ad esse contigui.
In particolare e' stato posto in rilievo come il comune di San
Cipriano d'Aversa sia la roccaforte dell'esponente apicale
organizzazione criminale ed e' ricompreso in un ambito territoriale
notoriamente caratterizzato dalla radicata e pervasiva presenza della
citata organizzazione criminale con un raggio di azione che si
estende ai comuni di Casal di Principe e Casapesenna i cui consigli
sono stati recentemente interessati dal provvedimento di cui all'art.
143 del citato decreto legislativo n. 267/2000.
Come si evince dalle risultanze di numerosi procedimenti di
natura giudiziaria la locale consorteria criminale sviluppa la sua
influenza ed azione avvalendosi del vincolo associativo e della
capacita' di assoggettamento per ottenere, attraverso forme di
condizionamento dell'attivita' amministrativa, il rilascio di
concessioni e di autorizzazioni, oltreche' l'acquisizione di appalti
e servizi pubblici.
Le interazioni con l'amministrazione locale sono state favorite
da soggetti che hanno operato nella duplice veste di imprenditori e
politici di riferimento di quella cosca che, in precedenti
consiliature, hanno ricoperto cariche di vertice dell'amministrazione
comunale.
Rilevano, altresi', con riferimento a fatti avvenuti nel corso
della precedente amministrazione, le posizioni del sindaco e di un
consigliere comunale, gia' assessore nella passata consiliatura,
entrambi destinatari della citata ordinanza di custodia cautelare per
aver partecipato, nella consapevolezza della rilevanza del proprio
apporto causale, all'associazione criminale egemone.
In particolare i contenuti di fonti tecniche di prova hanno messo
in evidenza il contributo assicurato dal sindaco alla suddetta
organizzazione criminale, al fine di favorirne gli interessi,
attraverso incontri effettuati con i suoi rappresentanti apicali
durante la loro latitanza, nonche' il ruolo svolto dal citato
assessore, che aveva messo a disposizione la propria abitazione come
luogo d'incontro per gli illeciti accordi di esponenti
dell'associazione.
Il legame intercorrente tra il primo cittadino e l'organizzazione
criminale e' inoltre emblematicamente rappresentato dal rinvenimento,
nel covo del citato capo camorrista, di un documento composto da
molteplici messaggi di contenuti tipicamente «camorristici» che
testimoniano, inequivocabilmente, la permeabilita' dell'ente agli
interessi della criminalita' organizzata.
Con tali messaggi, prevalentemente indirizzati al sindaco, il
suddetto camorrista, allora latitante, forniva precise indicazioni in
merito ad una serie di appalti che dovevano essere affidati a ditte
di interesse.
Come rilevato nella relazione prefettizia il contenuto
complessivo di tale documento lascia emergere che una delle persone
piu' vicine e di stretta fiducia del camorrista egemone sia proprio
il primo cittadino di San Cipriano d'Aversa.
Altri messaggi, di analogo contenuto, sono indirizzati ad un
consigliere pure riconfermato nella nuova compagine consiliare.
La sussistenza di forme di condizionamento dell'amministrazione
comunale emerge dal contenuto dell'ordinanza emessa dal Tribunale del
riesame il 26 marzo 2012 che, sebbene abbia disposto la revoca del
provvedimento restrittivo, in quanto non piu' attuali le esigenze
cautelari che giustificavano la privazione dello stato di liberta',
ha comunque ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a
carico del primo cittadino in merito al suo proficuo inserimento
nell'organizzazione criminale.
Elementi univoci che evidenziano la continuita' e l'attualita'
del condizionamento esercitato dalla locale consorteria sono emersi
dalle analisi svolte sulle procedure di appalto di lavori, servizi e
forniture. Le stesse sono risultate caratterizzate da sintomatiche
illegittimita' quali, l'assenza di controlli sui requisiti soggettivi
ed oggettivi dei partecipanti, la mancata osservanza delle relative
disposizioni in materia di appalti pubblici e le ripetute anomalie e
irregolarita' delle relative procedure.
Tali procedure si sono spesso risolte in favore di soggetti
direttamente o indirettamente riconducibili a organizzazioni
criminali.
E' in tal senso significativa la vicenda dell'appalto per la
rimozione dei rifiuti non pericolosi dal piazzale antistante il nuovo
cimitero, aggiudicata nel mese di giugno 2010 ad una societa', unica
partecipante alla gara.
L'indagine ispettiva ha posto in rilievo che uno dei titolari di
tale azienda e' anche amministratore di un'altra societa'
destinataria di provvedimento interdittivo antimafia.
Alcuni mesi prima della gara in esame la societa', che e' poi
risultata aggiudicataria, e' stata alienata ad un soggetto non
qualificato per disponibilita' economiche e privo di specifica
professionalita' che a sua volta, dopo un breve arco temporale, ha
ceduto l'azienda ad un fratello degli originari titolari.
Alle verifiche su tale vicenda effettuate in corso di accesso ha
fatto seguito il deferimento alla Direzione distrettuale antimafia
degli amministratori e dei soci di tale societa' per il reato di
trasferimento fraudolento dell'azienda, allo scopo di eludere
l'applicazione delle misure di prevenzione in materia di criminalita'
organizzata, in violazione degli artt. 12-quinquies dei D.L. 8 giugno
1992, n. 306 convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
Le conclusioni alle quali e' giunta la commissione d'indagine
sono state ancor piu' avvalorato dal sequestro preventivo dell'intero
complesso aziendale della societa', rappresentato da beni mobili e
immobili per il valore di circa 12 milioni di curo, effettuato l'11
luglio scorso su disposizione della Direzione distrettuale antimafia.
Elementi rilevanti dello sviamento dell'attivita' amministrativa
e della capacita' del sodalizio criminale di interferire e
condizionare le scelte dell'ente emergono anche dall'esame della
procedura, che vede coinvolti anche due dipendenti comunali,
finalizzata all'apertura e alla gestione di una farmacia.
La commissione d'indagine ha disposto appositi accertamenti per
verificare i motivi per cui alcuni farmacisti che avevano partecipato
ad un selettivo concorso ed affrontato un complesso iter burocratico,
avevano successivamente rinunciato alla sede assegnata.
Gli accertamenti disposti dalla commissione d'indagine hanno
evidenziato il ruolo decisionale che in tale procedura hanno svolto i
vertici delle famiglie malavitose, sia per quanto attiene
l'individuazione dei locali da destinare per lo svolgimento di tale
attivita', sia per quanto attiene l'individuazione del personale da
assumere.
Aspetti significativi, che denotano l'assenza di una chiara e
determinata attivita' di indirizzo e controllo da parte dell'organo
politico sono stati messi, altresi', in rilievo dalle indagini svolte
nel settore edilizio urbanistico.
Il territorio comunale e' infatti interessato da un diffuso
abusivismo che si e' concretizzato in un consistente numero di
manufatti realizzati in assenza di titoli autorizzativi, fenomeno di
notevole rilevanza tenuto conto della limitata espansione
territoriale del comune di San Cipriano d'Aversa.
Alle riscontrate illiceita' l'amministrazione comunale ha posto
in essere un'azione di contrasto solo apparente.
La relazione prefettizia pone in rilievo che, successivamente
all'emissione di ordinanze di abbattimento di fabbricati abusivi,
l'amministrazione non ha effettuato alcun accertamento per verificare
se le stesse fossero state eseguite. In particolare, come e' emerso
da un rapporto redatto dalle locali forze dell'ordine, il locale
ufficio di polizia municipale non ha provveduto, alla scadenza del
periodo concesso per l'abbattimento delle opere, a redigere e
trasmettere all'autorita' giudiziaria il verbale di accertata
inottemperanza alle ordinanze.
La mancata attivita' d'impulso da parte del competente ufficio
comunale ha precluso che i manufatti venissero acquisiti al
patrimonio dell'ente e che l'autorita' giudiziaria potesse esercitare
l'azione penale, con la conseguenza che i beni sono tuttora nella
disponibilita' dei proprietari.
Anche l'analisi delle ordinanze emesse dal responsabile del
settore urbanistico, con le quali e' stata contestata agli autori di
abusi la realizzazione e l'alienazione di una lottizzazione abusiva,
rivelano l'incapacita' dell'ente locale di agire nel rispetto dei
principi di legalita' e contrastare efficacemente gli interessi di
ambienti controindicati.
L'amministrazione infatti, dopo aver emesso le suddette ordinanze
non ha posto in essere, nei confronti dei responsabili degli
ulteriori, consequenziali, provvedimenti finalizzati al
perfezionamento della relativa procedura.
E' significativa di un condizionamento dell'attivita' dell'ente
la circostanza che, come rivelato nella relazione prefettizia, gli
autori degli suddetti abusi non efficacemente contrastati, sono
stretti congiunti del capo della locale organizzazione camorrista.
Le marcate criticita' ambientali che connotano il territorio
avrebbero richiesto un ben piu' penetrante intervento in un settore
in cui l'assenza di controlli favorisce l'abusivismo edilizio e gli
interessi di imprese edili vicine ad ambienti controindicati.
Le vicende analiticamente esaminate nella relazione del Prefetto
e nella citata documentazione successivamente pervenuta hanno
rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale
di San Cipriano d'Aversa, volti a perseguire fini diversi da quelli
istituzionali, con pregiudizio del regolare funzionamento dell'ente.
Dette conclusioni trovano ulteriore conferma nella piu' recente
pronuncia della Corte Suprema di Cassazione che, con decisione del 20
luglio c.a. ha annullato, con rinvio al Tribunale di Napoli, la
citata ordinanza di scarcerazione del sindaco, emessa dal Tribunale
del riesame il 26 marzo u.s.
Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il
provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' adottato, ai sensi del comma
13 dello stesso articolo, finanche quando ricorrano le situazioni di
cui all'art. 141 del citato d.lgs. n. 267/2000, si propone l'adozione
della misura di rigore nei confronti del comune di San Cipriano
d'Aversa (Caserta), con conseguente affidamento della gestione
dell'ente ad una commissione straordinaria cui, in virtu' dei
successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze
e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la
rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della
collettivita'.
In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza
criminale, si rende necessario che la durata della gestione
commissariale sia determinata in diciotto mesi.
Roma, 9 agosto 2012
Il Ministro dell'interno: Cancellieri
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CASERTA
Al Ministro dell'interno
Il Comune di S. Cipriano d'Aversa (popolazione residente 12.530
abitanti) ha rinnovato il proprio Consiglio Comunale, costituito da
venti consiglieri, nella consultazione elettorale del 28 e 29 marzo
2010 con la contestuale rielezione del Sindaco OMISSIS dimessosi
dalla carica il 28 aprile 2012.
A seguito di dette dimissioni, con decreto prefettizio in data 21
maggio u.s., e' stato nominato, ai sensi dell'art. 141 comma 1 lett.
b) n. 2 del TUEL, un commissario prefettizio per la provvisoria
gestione dell'Ente nelle more dello scioglimento del consiglio
comunale.
Nella suddetta consultazione del 2010 venivano, altresi' rieletti
sei consiglieri appartenenti alla precedente consiliatura insediatasi
a seguito della tornata elettorale del 2004, destinataria di un
provvedimento dissolutorio ex art. 143 del TUEL, disposto con D.P.R.
19 marzo 2008, per infiltrazione della criminalita' organizzata di
stampo camorristico sull'apparato politico-amministrativo dell'Ente.
Avverso detto provvedimento del 2008, il summenzionato OMISSIS, i
consiglieri OMISSIS, OMISSIS, (amministratori anche dell'attuale
consiliatura) ed altri hanno proposto ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale, il quale con sentenza n. 115/2009 rigettava
il gravame. In sede di appello, invece, il Consiglio di Stato,
Sezione VI, con sentenza del 24 luglio 2009, in riforma della
sentenza impugnata, ha annullato il citato provvedimento di
scioglimento.
La compagine politica eletta nel 2010, da ritenersi per quanto
sopra evidenziato in continuita' rispetto alla precedente, e' stata
recentemente interessata dalle vicende giudiziarie che hanno condotto
all'arresto, disposto dal Gip presso il Tribunale Napoli con
ordinanza di custodia cautelare n.150/12 del 2 marzo u.s., su
richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nell'ambito del
procedimento penale n. 12361/07, del Sindaco OMISSIS (nato a OMISSIS
il OMISSIS) e del consigliere di maggioranza OMISSIS (nato a OMISSIS
il OMISSIS), unitamente ad imprenditori ed affiliati al «clan dei
casalesi».
Detto procedimento penale costituisce l'epilogo di complesse
indagini effettuate dal Comando Provinciale dei Carabinieri di
Caserta le cui risultanze evidenziano anche nei confronti dei
summenzionati amministratori, ipotesi di reato ex art. 416-bis c.p.
capo A - associazione per delinquere di tipo mafioso - e art. 1 legge
6 febbraio 1980 n. 15, per aver favorito la latitanza di OMISSIS e di
OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, cugino del sindaco, e per aver
agevolato imprese contigue al citato clan, gestito attivita'
estorsive, condizionato la gestione degli appalti del comune San
Cipriano d'Aversa.
Pertanto, atteso che ai sensi dell'art. 59 del Testo Unico
Ordinamento Enti Locali di cui al D.Leg.vo n. 267/2000,
dall'applicazione della suddetta misura coercitiva consegue la
sospensione di diritto dalla carica di pubblici ufficiali, per
entrambi gli amministratori e' stata dichiarata la sospensione con
provvedimenti prefettizi in data 13 marzo 2012.
Nel contempo, a norma del comma settimo del citato art. 59 TUEL,
con decreto prefettizio in data 14 marzo 2012 prot.n.7694/Area
II/EE.LL., successivamente prorogato con decreto n. 11140 del 12
aprile 2012, lo scrivente ha disposto l'accesso, mediante
l'istituzione di una Commissione di indagine, preordinato a «
...verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo
mafioso...» per l'amministrazione comunale interessata dalla cennata
vicenda giudiziaria.
La stessa Commissione, in data 22 maggio 2012 ha rassegnato, nei
termini prescritti, la relazione concernente gli esiti dell'attivita'
ispettiva della quale si allega copia.
Preliminarmente, la relazione si sofferma sull'analisi del
contesto ambientale, evidenziando che il Comune di S. Cipriano di
Aversa, roccaforte dell'esponente apicale dei casalesi OMISSIS, detto
«OMISSIS», e del proprio luogotenente OMISSIS (classe OMISSIS, cugino
del sindaco), entrambi di San Cipriano D'Aversa, tratti in arresto
negli ultimi anni per associazione di tipo mafioso ed altro, e'
ricompreso nell'agro aversano, notoriamente caratterizzato dalla
radicata e pervasiva presenza del clan dei casalesi, avente quale
epicentro il comprensorio tra i comuni di Casal di Principe, San
Cipriano d'Aversa e Casapesenna i quali, com'e' noto, recentemente,
sono stati sciolti ai sensi dell'art. 143 del TUEL con D.P.R. in data
17/4/u.s.
Tale territorio che costituisce di fatto un solo agglomerato
urbano con i predetti comuni, formo' in passato il Comune di Albanova
ricompreso nella Provincia di Napoli.
Secondo le risultanze info-investigative tratte anche da numerosi
provvedimenti emessi in sede giudiziaria e, da ultimo, dalla citata
O.C.C. n. 150/12, la consorteria dei casalesi, strutturata in quattro
gruppi principali, organizzati sul territorio in una sorta di
confederazione, un vero e proprio cartello criminale - facenti capo a
OMISSIS al summenzionato OMISSIS, ed ai capi storici OMISSIS e
OMISSIS, in atto pluricondannati e detenuti al 41-bis - estende la
sua influenza ed azione criminale ben oltre l'ambito provinciale di
provenienza, avvalendosi del vincolo associativo e della condizione
di assoggettamento ed omerta' che ne deriva per il perseguimento, tra
l'altro, dei seguenti obiettivi: il rilascio di concessioni e di
autorizzazioni amministrative; l'acquisizione di appalti e servizi
pubblici; l'illecito condizionamento dei diritti politici dei
cittadini (ostacolando il libero esercizio del voto, procurando voti
a candidati indicati dall'organizzazione in occasione di
consultazioni elettorali) e, per tale tramite, il condizionamento
della composizione e delle attivita' degli organismi politici
rappresentativi locali.
Nei predetti territori si registra, l'espressione piu' evoluta
del «sistema camorristico» che, nell'arco di un ventennio, si e'
affermato secondo un modello di «camorra imprenditrice», con traffici
illeciti estesi in un assetto geo-economico-criminale di livello
addirittura transnazionale. In analogia con la terminologia
economica, non e' errato definire detto sistema quale «settore
terziario avanzato» della realta' camorristica.
Le interazioni con le amministrazioni locali per l'infiltrazione
dei pubblici appalti, sono state favorite, nel comprensorio di
riferimento, da soggetti che hanno operato nella duplice veste di
imprenditori e politici «di riferimento» del clan dei Casalesi.
In particolare per quanto riguarda il Comune di S. Cipriano, come
si evince dalla ordinanza di custodia cautelare n. 733/201122 del 28
novembre 2011 emessa dal GIP di Napoli, l'imprenditore «di
riferimento» del sodalizio era il Consigliere Provinciale OMISSIS
gia' vicesindaco di San Cipriano d'Averla (destinatario
dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di S. Maria C.V.
il 18 giugno 2007 ritenuto fiancheggiatore dei casalesi), la cui
elezione era stata sostenuta dallo OMISSIS. Il OMISSIS, a sua volta,
attraverso le proprie imprese, forniva «buste d'appoggio» in
occasione delle gare al clan «dei casalesi», consentendo alle imprese
contigue al sodalizio l'aggiudicazione di numerosi appalti.
Difatti, come si rileva dalla suddetta ordinanza,
l'organizzazione casalese si e' assicurata, nel corso degli anni,
«uno stabile appoggio da parte di settori del ceto politico campano
che, pur di affermarsi elettoralmente, non hanno esitato ad allearsi
con l'associazione criminale».
La disamina delle posizioni dei componenti della compagine
politico-amministrativa eletta nel 2010, evidenziano una rete di
rapporti parentali e frequentazioni tra amministratori e dipendenti
per i quali si rinvengono pregiudizi c/o precedenti penali, con
appartenenti alla criminalita' organizzata, che riflettono un
substrato di collegamenti e cointeressenze.
In proposito rilevano le posizioni dei dipendenti comunali
OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, e del consigliere OMISSIS
oltreche' quelle del sindaco OMISSIS e del consigliere OMISSIS.
Questi ultimi, entrambi in carica dalla precedente consiliatura
del 2004, destinatari come si e' accennato di ordinanza di custodia
cautelare in data 2 marzo 2012 per i reati di cui all'art. 416-bis,
I, II, III, IV, V, VI, VIII comma c.p. e art. 1 legge 6 febbraio
1980, n. 15, «per aver partecipato, ciascuno nella consapevolezza
della rilevanza casuale del proprio apporto, ad una associazione di
tipo mafioso denominata clan dei casalesi», possono ritenersi, sulla
scorta degli esiti investigativi, organici alla consorteria
malavitosa.
Indipendentemente dagli aspetti di rilevanza penale della
suddetta ordinanza di custodia cautelare, si rileva che gli elementi
e le circostanze fattuali di tempo e di luogo, desunte dalle
intercettazioni ambientali - tra cui la conversazione n. 673 del 2
maggio 2007 in cui OMISSIS parla dell'appoggio prestato al OMISSIS
durante la competizione elettorale e quella n. 558 del 30 aprile 2007
tra OMISSIS e OMISSIS, che denota il totale assoggettamento del
Sindaco alla cosca - sono da ritenersi emblematiche della valenza e
del ruolo del Sindaco.
Lo stesso, attivamente partecipe del sodalizio criminale, che gli
ha garantito il proprio appoggio elettorale, offre il proprio
contributo all'esistenza ed al rafforzamento del gruppo criminale,
incontrando direttamente gli esponenti di ruolo apicale, durante la
loro latitanza, allo scopo di favorirne gli interessi.
In ordine a tale riscontro probatorio, si reputa sottolineare la
collocazione assunta nell'ambito del locale sodalizio criminale dal
OMISSIS (all'epoca dei fatti assessore all'Ambiente e Risorse Umane),
mostratosi sistematicamente disponibile a fungere da anello di
congiunzione tra il sindaco OMISSIS (classe OMISSIS) e gli esponenti
di spicco dell'associazione in esame, OMISSIS (detto OMISSIS) e
OMISSIS (classe OMISSIS, detto OMISSIS), anche mettendo a
disposizione la propria abitazione come base logistica per gli
illeciti accordi per favorire gli interessi del gruppo criminale.
Ad ulteriore riscontro dell'intreccio politico affaristico
criminale in atto, giova ricordare altre conversazioni ambientali
dimostrative della costante volonta' degli affiliati OMISSIS,
OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, del Sindaco OMISSIS, e del
consigliere comunale OMISSIS, protesa alla commissione di un numero
indeterminato di reati in funzione dei mutevoli e quanto mai
pressanti bisogni dell'associazione, tanto da richiedere, in
occasione delle piu' delicate aggiudicazioni di gare pubbliche, il
diretto intervento dei vertici dell'associazione nelle persone di
OMISSIS e di OMISSIS (classe OMISSIS, detto OMISSIS), disposti,
nonostante la latitanza, ad esporsi al rischio di incontrare
personalmente i nominati amministratori locali pur di interferire
nell'aggiudicazione delle gare pubbliche e di portare a termine gli
illeciti traffici del sodalizio.
Nondimeno rilevante sotto il profilo della contiguita' e
permeabilita' dei suddetti amministratori sono da considerarsi le
risultanze info-investigative incentrate sul rinvenimento nel covo
del summenzionato OMISSIS - classe OMISSIS - catturato il 29 agosto
2007 attualmente detenuto in regime di 41-bis, condannato
all'ergastolo nella sentenza Spartacus per omicidio e partecipazione
all'associazione criminale «dei casalesi», e che numerosi
collaboratori di giustizia riferiscono del suo ruolo assiduo di capo
e di reggente del clan, in particolare simbiosi con il boss OMISSIS e
con gli esponenti apicali della famiglia OMISSIS), di una macchina
per scrivere elettronica, dotata di nastro cartografico, utilizzata
dal latitante per mandare messaggi attraverso altri affiliati.
Gli esiti delle investigazioni scientifiche e accertamenti
tecnico-grafici, ultimati in data 9 dicembre 2010 e costituenti i
presupposti della citata OCC in data 2 marzo u.s., hanno consentito
di estrapolare ben cinque pagine di testo composto di molteplici
messaggi dai contenuti camorristici, che collegano
inequivocabilmente, secondo la citata ordinanza, il OMISSIS detenuto
al OMISSIS Sindaco.
I contenuti degli stessi rivestono una notevole valenza
probatoria ed acclarano la sussistenza di elementi che rendono
oltremodo verosimile un atteggiamento di soggezione tout court o
comunque di una permeabilita' dell'Ente alle logiche ed agli
obiettivi del crimine organizzato.
Particolare rilevanza assume il testo dei pizzini n. 6 e n. 7,
indirizzati al sindaco di S. Cipriano d'Aversa, da cui si comprende
che lo stesso ha prontamente risposto - stesso mezzo - al boss, che
inizia «Carissimo Sindaco» e si conclude «Non dimenticarti che fai di
cognome OMISSIS .....omissis ....ti saluto OMISSIS», e il testo del
pizzino n. 32 che prescrive «Ora ti elenco tutti i lavori e chi li
deve fare. Ora ti elenco tutti i nominativi delle persone che devono
fare il ... Ora ti elenco tutti i lavori e chi li deve fare, per non
creare malintesi. Cimitero: OMISSIS; ...omissis. Se c'e' qualche
altro lavoro fammi sapere CIAO!!!!!!». Tale «pizzino» e' considerato
l'ultimo episodio della fitta corrispondenza epistolare intercorsa
tra il latitante OMISSIS e il suo omonimo Sindaco, in quanto si
ritiene che successivamente i predetti abbiano comunicato tra loro a
mezzo chat facendo uso del computer.
Dal contenuto del «pizzino», rileva l'ordinanza, che l'allora
latitante OMISSIS, evidentemente preoccupato dai comportamenti del
suo omonimo sindaco, per evitare malintesi gli ha elencato, in forma
scritta, tutti gli appalti di suo interesse e le ditte alle quali
tali appalti devono essere affidati quali: Cimitero, OMISSIS; PIP,
OMISSIS, di cui appaltera' una ditta non intestata a lui; Asfalto
primo lotto OMISSIS; seconda lotto asfalto, OMISSIS amico di OMISSIS;
Villa Comunale e via Acquario OMISSIS, Ristrutturazione Casa Comunale
OMISSIS; Ampliamento stadio comunale secondo lotto OMISSIS: Villa
Comunale di fronte Chiesa Annunziata, genero di «OMISSIS»; Rifiuti,
OMISSIS. Poi, se hai una ditta tu, l'importante che ci da i soldi a
noi. Piazzetta Incoronata: una ditta a quel famoso pronto intervento:
Pubblica illuminazione e Servizi Cimiteriali poi ti faro' sapere. Se
poi tu, vuoi accontentare qualcuno, fammi sapere, l'importante e'
dirlo prima. Computer, OMISSIS. OK Ora, al di fuori a questi lavori,
c'e' qualche altro lavoro? fammi sapere. Ciao!!!!!!
Esemplificativamente per i lavori di realizzazione e ampliamento
del nuovo cimitero comunale, il latitante OMISSIS ha disposto di
affidarli a «OMISSIS» identificato in OMISSIS; dagli accertamenti
svolti e' emerso che tali lavori finora non sono stati appaltati,
atteso che il progetto iniziale e' stato modificato e
l'Amministrazione comunale non ha ancora indetto la relativa gara di
appalto. In proposito la citata ordinanza evidenzia che: «quanto
acquisito contribuisce in modo determinante a confermare la
prospettazione che il OMISSIS fornisce precise indicazioni al suo
omonimo OMISSIS Sindaco, di assegnare l'appalto a OMISSIS, che egli
individua come Suo imprenditore di fiducia. Ne fa menzione in un
pizzino che dalla sua latitanza, insieme a numerosi altri, invia al
Sindaco, che egli stesso ha fatto eleggere e che deve sdebitarsi con
lui. OMISSIS, titolare della ditta «OMISSIS. S.n.c. di OMISSIS.», che
ha come oggetto sociale: «...l'appalto il subappalto e l'esecuzione,
per conto proprio e di terzi (Enti pubblici e privati) di lavori
edili in genere ed affini, in particolare di complessi edilizi anche
residenziali, di case per civili abitazioni, strade, ponti...».
Personaggio gia' noto alle Forze dell'Ordine, deferito
all'Autorita' Giudiziaria, unitamente al fratello OMISSIS, con
l'informativa numero 314/110-2003 del 18 giugno 2003, perche'
indagato per i reati di associazione camorristica, capeggiata da
OMISSIS e OMISSIS. Il OMISSIS, tra l'altro, e' stato indagato proprio
per l'accaparramento di un appalto pubblico.
Parimenti rilevanti sono da ritenersi i messaggi, citati in
ordinanza, di cui ai:
pizzino nr. 5 indirizzato al Consigliere Comunale OMISSIS
tutt'ora in carica;
pizzino nr. 9 collegato alla questione dell'illuminazione
pubblica trattata;
nel pizzino nr. 5 e questa volta indirizzato al Sindaco;
pizzini 10, 14, 15, 16 sono indirizzati al Sindaco, ma quello
indicato al n. 17 e' di particolare rilievo afferente agli incarichi
da affidare ad alcuni funzionari comunali e la polizia giudiziaria
chiosa indicando che si tratta della dimostrazione che il vero
Sindaco di San Cipriano in quel periodo era il boss;
i pizzini da 18 a 32, indirizzati al Sindaco continuano a
trattare argomenti relativi alla gestione di appalti, e di affari del
Comune, compresa la richiesta di assunzione di una persona come
operatore ecologico; anche con riferimento ai medesimi argomenti si
ha la prova che il Sindaco ha risposto con altri pizzini ai primi
inviati dal OMISSIS, in un dialogo continuo fra boss e Sindaco sul da
farsi, nel quale il boss ricorda platealmente al Sindaco di essere
stato eletto grazie ai voti della camorra.
Orbene, dal materiale documentale acquisito ed esaminato emerge
come OMISSIS, cl. 1964, fra i piu' ridati luogotenenti del caro clan
OMISSIS, e' il vero sindaco di San Cipriano d'Aversa ed utilizza il
suo omonimo come prestanome della carica pubblica.
I pizzini rinvenuti risultano «imbarazzanti» per il Sindaco, in
particolar modo nella parte in cui costui e' destinatario dei
rimbrotti e rimproveri del boss, che gli ricorda che intanto e' stato
eletto in quanto egli stesso affiliato al clan camorristico.
Tutto cio' a ulteriore riprova, ove ve ne fosse bisogno, della
intraneita' del primo cittadino nell'associazione mafiosa, poiche'
costui oltre a fornire un contributo stabile e decisivo per le sorti
dell'organizzazione, lo fa condividendone i fini ed il programma e
facendosi partecipe della sua costante attuazione.
D'altronde l'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame Sez. 10
n. 1997/2012 RIM Caut. Pers.2027/2010 all'udienza del 26 marzo 2012,
che ha disposto la scarcerazione di OMISSIS prevalentemente in
considerazione «....della distanza temporale dai fatti ad oggi non
residuino le esigenze cautelari..» ha confermato la sussistenza di
gravi indizi di colpevolezza a carico di OMISSIS cl. OMISSIS in
ordine al suo proficuo inserimento nell'organizzazione criminale
avendo egli, con la sua condotta, rivelato la propria adesione al
sodalizio mediante la propria messa a disposizione in suo favore.
E' stato altresi', osservato che in tema di associazione a
delinquere di tipo mafioso, la messa a disposizione
dell'organizzazione criminale e' rilevante ai fini della prova
dell'adesione in quanto rivolta al sodalizio e dimostrativa
dell'adesione permanente e volontaria ad esso per ogni illecito suo
proprio (cfr. in tal senso Cass. Pen. 1994, sez. I n. 26331 del 7
giugno 2011).
Il Collegio del Riesame, in particolare, ha dedotto, dallo stesso
tenore dei messaggi inviati dal boss OMISSIS, in particolare gli
ultimi in senso cronologico, «... che l'amministratore, per tutelarsi
rispetto ai controlli in corso da parte dell'allora Commissione di
Accesso, aveva almeno formalmente smesso di ottemperare agli ordini
del boss, e per tale sua condotta veniva rimproverato dal boss
medesimo...».
In tale sede e' stato anche sostenuto, contrariamente a quanto
eccepito dalla difesa circa la genericita' dell'imputazione, che la
contestazione mossa al OMISSIS non puo' ritenersi generica «in quanto
e' ben spiegato il contenuto della condotta criminosa».
Infatti, secondo l'assunto accusatorio egli sarebbe diventato nel
2004 Sindaco del comune di San Cipriano d'Aversa quale mero alter ego
del cugino omonimo OMISSIS (cl. OMISSIS) - appartenente al clan dei
casalesi - ed avrebbe raggiunto tale carica pubblica proprio grazie
all'appoggio del predetto sodalizio, mettendosi a disposizione del
medesimo clan e favorendone gli interessi, nel corso della gestione
amministrativa a lui affidata.
La difesa, al riguardo, ha evidenziato come, la stessa P.G. abbia
dato atto che nessuno degli ordini impartiti dal latitante nel
suddetto pizzino sia stato effettivamente rispettato, poiche' gli
appalti non sono stati distribuiti secondo i voleri esplicitati dal
boss.
A tal proposito, il Tribunale adito nel controdedurre, ha
rilevato che detta osservazione difensiva non priva di valenza
probatoria il messaggio proveniente dal boss, atteso che, da un lato
va considerato che all'epoca, e precisamente dal novembre 2006, si
era gia' insediata la Commissione di accesso nel comune (che avrebbe
portato al commissariamento dell'Ente locale per infiltrazioni
mafiose) e dell'ulteriore fatto che di li' a breve il latitante
OMISSIS era stato catturato ed, infine, che lo stesso fatto che il
boss dettasse le sue determinazioni con tale puntualita' dimostra che
era certo che avrebbero trovato ascolto e ottemperanza ai suoi
diktat.
Da intercettazioni ambientali e' stato possibile riscontrare la
natura dei rapporti tra il OMISSIS sindaco e l'omonimo boss (OMISSIS,
ad esempio riferisce di aver personalmente accompagnato il OMISSIS
dal cugino latitante per farli parlare), e da' conto del rapporto di
sovraordinazione che il OMISSIS latitante aveva sul cugino sindaco
nonche' di asservimento del Comune ai voleri del clan.
Aspetto sintomatico del circuito relazionale tra amministratori
ed esponenti della criminalita' organizzata protesa, peraltro, al
controllo degli apparati pubblici ed alla coltivazione dei necessari
rapporti con settori della politica, e' costituito da quella sorta di
«gemellaggio» con il Comune di Gragnano (NA), sciolto con D.P.R. in
data 30 marzo 2012 per condizionamento della criminalita'
organizzata, il quale indipendentemente dal legame di coniugio tra i
rispettivi sindaci, denota un'ingerenza dei sodalizi malavitosi,
conniventi con le rispettive amministrazioni, nelle attivita' delle
stesse.
Il sindaco di Gragnano, OMISSIS (coniugata con OMISSIS, dal 4
ottobre 2010 data del matrimonio) figlia dell'ex senatore OMISSIS,
condannato per associazione di tipo mafioso con sentenza divenuta
irrevocabile il 14 giugno 2007, come riportato nella relazione di
accesso del 13 dicembre 2011 disposto dal Prefetto di Napoli, appare
« ... il perno attorno a cui ruota il sistema di irregolarita'
gestionale nonche' delle frequentazioni e la contiguita' dei politici
comunali con ambienti della criminalita' organizzata..»
Tra le situazioni di contiguita' della summenzionata OMISSIS con
esponenti della criminalita' organizzata si evidenzia quella relativa
ai rapporti di affinita' con OMISSIS, tratto in arresto per
estorsione aggravata dal metodo mafioso, titolare dell'omonima
impresa di onoranze funebri ubicata in Gragnano; il figlio OMISSIS
infatti e' coniugato con OMISSIS sorella del Sindaco. OMISSIS e' a
sua volta cugino di primo grado del boss OMISSIS, detto «OMISSIS»,
esponente di punta del clan omissis.
La predetta impresa che di fatto gestisce, in situazione di
monopolio l'attivita' di onoranze funebri nel predetto comune risulta
destinataria, tra l'altro. di interdittiva antimafia.
La OMISSIS, gia' presidente del Consiglio comunale durante la
seconda Amministrazione OMISSIS (2004-2009), nel 2009 e' stata eletta
sindaco per il primo mandato, a conclusione della campagna elettorale
e delle operazioni di voto contrassegnate da episodi di
intimidazioni, da irregolarita' e tacite connivenze con i locali
sodalizi criminali. Infatti, le liste che hanno appoggiato sia la
maggioranza che il Sindaco OMISSIS sono state sostenute da esponenti
della malavita locale, i quali hanno contribuito materialmente alla
campagna elettorale.
Il proprio coniuge OMISSIS, come rappresentato nella suddetta
relazione, assume un ruolo non secondario nelle vicende
amministrative di quel comune caratterizzato dal grave clima
intimidatorio di cui si e' reso artefice, certamente teso ad alterare
il procedimento di formazione della volonta' degli organi elettivi ed
amministrativi.
Peraltro, il Consigliere OMISSIS ha dichiarato alla Commissione
di accesso di Napoli, che il OMISSIS risulterebbe presente, secondo
quanto a lui riferito dal Vice Sindaco OMISSIS, a quasi tutte le
riunioni di maggioranza, che si svolgevano presso la casa dei coniugi
OMISSIS-OMISSIS.
Circostanza sintomatica di tale influenza e' costituita
dall'aggiudicazione in data 1° settembre 2010 da parte dell'impresa
di costruzioni di S. Cipriano di Aversa, «OMISSIS», oggetto della
citata corrispondenza tra i cugini OMISSIS, contigua al clan dei
casalesi (i cugini OMISSIS entrambi di nome OMISSIS nati
rispettivamente a S. Cipriano di Aversa il OMISSIS ed a Capua il
OMISSIS in rapporti di parentela indiretta con OMISSIS, sorella
dell'esponente apicale OMISSIS) di un appalto indetto dalla OMISSIS
s.p.a. relativa alla progettazione ed esecuzione dei lavori di
restauro dell'ex OMISSIS a Gragnano per il considerevole importo di
circa 11 milioni di euro, con la partnership amministrativa del
comune di Gragnano, interessato ai lavori.
Riguardo all'attivita' gestionale riferita all'attuale
amministrazione afferente l'affidamento di appalti ed incarichi per
la fornitura di beni e servizi, le risultanze degli accertamenti
esperiti dalla Commissione di accesso hanno, in via generale,
riscontrato profili di illegittimita' e anomalie procedurali che
potrebbero indurre a far ritenere che le stesse assurgono a prassi
nel settore dell'approvvigionamento di servizi preordinati ad eludere
le relative prescrizioni normative ed a beneficiare ditte e/o
soggetti talvolta controindicati, come nel caso dell'appalto per la
rimozione dei rifiuti alla societa' «OMISSIS» con importo a base
d'asta era pari ad € 150.000,00.
Detta societa', unica ditta partecipante alla gara, si e'
aggiudicata nel giugno 2010 l'affidamento del servizio di rimozione
rifiuti non pericolosi nel piazzale antistante il nuovo cimitero ed
in via Acquaro.
Dall'analisi della compagine sociale e' emerso, infatti, che gli
originari titolari: i fratelli OMISSIS e OMISSIS (quest'ultimo gia'
amministratore unico della Societa' Gruppo OMISSIS destinataria di
provvedimento interdittivo antimafia), in data 8 aprile 2009, non
molto tempo prima della gara, hanno alienato l'azienda ad OMISSIS
(all'epoca dei fatti studentessa) che a sua volta, dopo circa un anno
e mezzo, (6 ottobre 2010) , ha ceduto la stessa a OMISSIS, altro
fratello dei predetti.
Le risultanze informative evidenziano che OMISSIS, nel corso
dell'anno 2009, e' stato indagato nell'ambito di indagini coordinate
dalla Direzione Distrettuale Antimafia, che hanno portato
all'emissione ed applicazione della misura cautelare coercitiva nr.
57027/07 p.m., 51054 gip e 649/09 o.c.c. emessa dal Tribunale di
Napoli Sezione del Giudice delle Indagini Preliminari Ufficio 20 in
data 8 ottobre 2009, contestando a carico dell'indagato l'aggravante
di cui all'art. 7 legge n. 203/91 per aver agito al fine di agevolare
l'attivita' dell'associazione mafiosa denominata clan dei casalesi,
capeggiata dal latitante omissis.
A tal proposito, si evidenzia che le verifiche effettuate in sede
di accesso hanno determinato il deferimento alla Direzione
Distrettuale Antimafia degli amministratori e soci di detta societa'
per il reato ex art. 12-quinquies del D.L. 8 giugno 1992 nr. 306 e
110 c.p. e nel contempo interessato il Gruppo Ispettivo Antimafia ai
fini dell'interdittiva antimafia recentemente disposta, in data
12/6/u.s.
Ulteriore vicenda che puo' ritenersi sintomatica della capacita'
e livello di infiltrazione del sodalizio nelle attivita' economiche
del territorio e delle correlate procedure amministrative e' quella
concernente l'apertura e gestione della terza farmacia che
segnatamente all'iter amministrativo per l'apertura della stessa
registra il coinvolgimento di Responsabile dell'Area Amministrativa
del comune OMISSIS unitamente ad un vigile urbano che potrebbe
identificarsi in OMISSIS (fratello dell'arcinoto camorrista OMISSIS),
all'epoca dei fatti in servizio presso la Polizia Municipale di San
Cipriano d'Aversa, in seguito tratto in arresto per associazione
mafiosa.
Le risultanze investigative di cui alla nota informativa prot.
nr. 250/290-15-208 del 23 febbraio 2012 hanno evidenziato che le
principali famiglie di vertice del clan «dei Casalesi», OMISSIS -
OMISSIS - OMISSIS hanno gestito «in toto» l'assegnazione della sede
farmaceutica perche' OMISSIS (classe OMISSIS) ha imposto che i locali
da impegnare dovevano, come lo sono stati, essere quelli di OMISSIS
detto «OMISSIS»; OMISSIS e OMISSIS, invece, hanno fatto assumere
rispettivamente una parente diretta, OMISSIS, e il fratello di un
fedelissimo di OMISSIS, OMISSIS, evidentemente per il sicuro
controllo degli introiti della farmacia.
Sotto l'aspetto della gestione urbanistica si rileva che il
territorio e' contrassegnato da un diffuso abusivismo edilizio che
registra circa 1.380 case e manufatti realizzate in assenza di titoli
autorizzativi.
Tale situazione emergenziale denota un'inadeguatezza sia sotto
l'aspetto della pianificazione urbanistica, il comune a tutt'oggi
privo del PUC (il Piano Regolatore Generale risale all'anno 1999
adottato con verbale n. 6 del 14 dicembre 1999, approvato con decreto
Presidente Amministrazione Provinciale n. 125 del 19 dicembre 2003 e
decreto Presidente Amministrazione Provinciale n. 56 del 20 aprile
2004,) che sotto il profilo dell'attivita' di prevenzione e
repressione.
Segnatamente all'attivita' di contrasto si reputa opportuno
riferire che, interessato al riguardo il Posto Fisso della Polizia di
Stato del limitrofo Comune di Casapesenna per l'acquisizione di ogni
utile elemento informativo e di valutazione, detto Ufficio con nota
del 29/3/u.s. ha, tra l'altro, segnalato che, nel corso indagini, gli
agenti «... apprendevano informalmente da personale della Polizia
Municipale del citato comune che, per il passato, a seguito delle
emissione di ordinanze di abbattimento per i fabbricati costruiti
abusivamente, non sono stati effettuati gli accertamenti per
verificare se le stesse erano state eseguite.
In particolare, il personale della Polizia Municipale
appositamente incaricato non ha provveduto, alla scadenza dei giorni
indicati nell'ordinanza di abbattimento (90 giorni), alla
compilazione del verbale di accertata inottemperanza all'ordinanza di
abbattimento, che andava notificato alle persone colpite dalle citate
ordinanze e trasmesso e al Dirigente dell'Ufficio Tecnico per i
provvedimenti di competenza.
Tale omissione, non ha consentito al Dirigente dell'Ufficio
tecnico del predetto ente, cosi' come previsto dall'art. 31 comma 4
del D.P.R. n. 380/2001, di acquisire al patrimonio del comune, il
manufatto costruito abusivamente, al fine di procedere,
successivamente, al suo abbattimento.
E' chiaro che tutti quei fabbricati, costruiti abusivamente nel
comune di San Cipriano d'Aversa per i quali l'A.G., a seguito della
dichiarata prescrizione, per decorrenze dei termini (circa 4 anni e
mezzo dalla data della costruzione), non e' potuto intervenire
penalmente per l'esecuzione dell'abbattimento, non hanno subito
ulteriori procedure per il loro abbattimento e sono rimasti nella
disponibilita' dei proprietari.»
Le criticita' riscontrate in tema di abusivismo edilizio si
esemplificano, pero', tanto nella inerzia rispetto alle ordinanze di
abbattimento, quanto nella apparente azione di contrasto ai fenomeni
di lottizzazione abusiva.
Emblematiche in tal senso sono da ritenersi le ordinanze del
Responsabile della II Struttura Urbanistica n. 1312009 e 14/2009, con
le quali si contesta, rispettivamente, a OMISSIS e OMISSIS, in
rapporti di parentela con l'esponente apicale dei casalesi OMISSIS,
recentemente catturato, l'esecuzione di opere senza titolo e
l'alienazione di una lottizzazione abusiva ex art. 30 del D.P.R. n.
380/2001, limitandosi, come da documentazione a tutt'oggi fornita e
fatta salva ogni altra eventuale documentazione, ad ordinare il
divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse, con atti tra
vivi. In proposito risultano esibiti solo per la lottizzazione
OMISSIS due provvedimenti del TAR nn. 1841/09 e 789/09 di rigetto
dell'istanza cautelare di sospensiva per l'annullamento della
predetta ordinanza e non vi e' traccia, ad oltre tre anni
dall'accertamento tecnico dei conseguenti adempimenti che incombevano
sull'amministrazione, quali ad esempio l'iter procedurale preordinato
all'acquisizione dei suoli.
La carente azione di governo del territorio, sotto il profilo
urbanistico ed edilizio, e' intrinsecamente rappresentativa di una
amministrazione locale timida, debole, oggettivamente gregaria e
collusiva con il sistema camorristico di condizionamento dello
sviluppo sociale ed economico del territorio. L'aspetto concernente
la carente attivita' nella repressione dell'abusivismo costituisce,
del resto, l'ambito in cui maggiormente si puo' percepire la
sussistenza od il pericolo oggettivo di commistione tra i poteri
pubblici e gli interessi mafiosi: l'assenza, o la cattiva
programmazione dei primi avvantaggia, infatti, in maniera immediata e
diretta sul piano economico i secondi, concorrendo a precostituire,
nell'ambiente urbano degradato, una delle principali concause
effettive del corrispondente degrado sociale che fa da «humus» al
radicamento del potere mafioso nel territorio.
Un siffatto contesto, consolidatosi negli anni e al quale
l'Amministrazione, peraltro gravata dalle forme di collegamento
ampiamente esposte, non e' apparsa in grado di porre rimedio, non
puo' che costituire il presupposto per l'adozione di un'incisiva
azione di ripristino della legalita' e di buone prassi che rendano il
Comune di che trattasi, capace di respingere il condizionamento da
parte della criminalita' organizzata.
Nel caso di specie puo' ritenersi che, costituisce «asse portante
della valutazione di scioglimento, da un lato, la accertata o notoria
diffusione sul territorio della criminalita' organizzata e,
dall'altro, le precarie condizioni di funzionalita' dell'ente in
conseguenza del condizionamento criminale». (Cfr . Cons. Stato n.
227/2011 cit., ma anche 26 gennaio 2010, n. 1490; 30 marzo 2010, n.
3462).
Per quanto innanzi, e su conforme parere del Comitato per
l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nella riunione in data 6 giugno,
integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di S. Maria C.V. e del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Direzione Distrettuale
Antimafia - del Commissario Prefettizio incaricato della gestione del
predetto comune nonche' dei Coordinatore della commissione di
accesso, si ritiene che nel caso in esame si configurino i
presupposti di fatto e di diritto per l'adozione della misura di
rigore dello scioglimento del consiglio comunale ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 143 del TUEL
In tale sede e' stato riscontrato che le risultatone ispettive
palesano profili di univocita', gravita' e concretezza tali da far
emergere, in relazione alle vicende e circostanze in disamina, un
contesto amministrativo influenzato da forme di ingerenza della
criminalita' organizzata.
In particolare, il condizionamento dell'attivita' amministrativa
dell'ente e la strumentalizzazione delle scelte amministrative nei
casi considerati, sono da ritenersi ascrivibili alla responsabilita'
del Sindaco e del consigliere di maggioranza OMISSIS entrambi
destinatari, come accennato, della misura di custodia cautelare.
Per quanto concerne i profili di responsabilita' dell'apparato
burocratico si fa presente che i responsabili dell'Ufficio tecnico e
della Polizia municipale nominati a suo tempo ex art. 110 del TUEL
non risultano piu' in servizio in quanto gli stessi non sono stati
riconfermati nei rispettivi incarichi dall'attuale Commissario
Prefettizio.
Sempre sotto l'aspetto delle responsabilita' di carattere
gestionale si segnala il coinvolgimento del Responsabile dell'Area
Amministrativa OMISSIS nella vicenda relativa all'apertura della
terza farmacia.