La Carta costituzionale disciplina la formazione del Governo
con una formula semplice e concisa: "Il Presidente della
Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su
proposta di questo, i ministri". Stando a tale formula
sembrerebbe che la formazione del Governo non sia frutto di un
vero e proprio procedimento. Invece, nella prassi, la sua
formazione si compie mediante un complesso ed articolato
processo, nel quale si può distinguere la fase delle
consultazioni (fase preparatoria), da quella dell'incarico, fino
a quella che caratterizza la nomina; a queste potrebbe
aggiungersene una ulteriore che si risolve nell'effettuazione del
giuramento prescritto dall'art. 93 e della fiducia dei due rami
del Parlamento.
La fase preparatoria
Questa fase consiste essenzialmente nelle consultazioni che il
Presidente svolge, per prassi costituzionale, per individuare il
potenziale Presidente del Consiglio in grado di formare un
governo che possa ottenere la fiducia dalla maggioranza del
Parlamento. Questo meccanismo viene attivato, ovviamente, ogni
qualvolta si determini una crisi di governo per il venir meno del
rapporto di fiducia o per le dimissioni del Governo in carica.
L'ordine delle consultazioni non è disciplinato se non dal
mero galateo costituzionale e, difatti, tale ordine è
variato nel corso degli anni (in alcuni casi il Presidente della
Repubblica ha omesso alcuni dei colloqui di prassi). In sostanza,
questa fase può ritenersi realmente circoscritta a quelle
consultazioni che potrebbero essere definite necessarie e,
cioè, quelle riguardanti i Capi dei Gruppi parlamentari e
dei rappresentanti delle coalizioni, con l'aggiunta dei
Presidenti dei due rami del Parlamento, i quali devono essere
comunque sentiti in occasione dello scioglimento delle Camere. A
titolo esemplificativo può dirsi che l'elenco attuale
delle personalità che il Presidente della Repubblica
consulta comprende: i Presidenti delle camere; gli ex Presidenti
della Repubblica, le delegazioni politiche.
L'incarico
Anche se non espressamente previsto dalla Costituzione, il
conferimento dell'incarico può essere preceduto da un
mandato esplorativo che si rende necessario quando le
consultazioni non abbiano dato indicazioni significative. Al di
fuori di questa ipotesi, il Presidente conferisce l'incarico
direttamente alla personalità che, per indicazione dei
gruppi di maggioranza, può costituire un governo ed
ottenere la fiducia dal Parlamento. L'istituto del conferimento
dell'incarico ha fondamentalmente una radice consuetudinaria, che
risponde ad esigenze di ordine costituzionale. Nella risoluzione
delle crisi si ritiene che il Capo dello Stato non sia
giuridicamente libero nella scelta dell'incaricato, essendo
vincolato al fine di individuare una personalità politica
in grado di formare un governo che abbia la fiducia del
Parlamento. L'incarico è conferito in forma esclusivamente
orale, al termine di un colloquio tra il Presidente della
Repubblica e la personalità prescelta. Del conferimento
dell'incarico da' notizia, con un comunicato alla stampa, alla
radio e alla televisione, il Segretario Generale della Presidenza
della Repubblica. Una volta conferito l'incarico, il Presidente
della Repubblica non può interferire nelle decisioni
dell'incaricato, né può revocargli il mandato per
motivi squisitamente politici
La nomina
L'incaricato, che di norma accetta con riserva, dopo un breve
giro di consultazioni, si reca nuovamente dal capo dello Stato
per sciogliere, positivamente o negativamente, la riserva. Subito
dopo lo scioglimento della riserva si perviene alla firma e alla
controfirma dei decreti di nomina del Capo dell'Esecutivo e dei
Ministri. In sintesi il procedimento si conclude con l'emanazione
di tre tipi di decreti del Presidente della Repubblica:
quello di nomina del Presidente del Consiglio (controfimato
dal Presidente del Consiglio nominato, per attestare
l'accettazione); quello di nomina dei singoli ministri
(controfimato dal Presidente del Consiglio); quello di
accettazione delle dimissioni del Governo uscente (controfirmato
anch'esso dal Presidente del Consiglio nominato)
Il giuramento e la fiducia
Prima di assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio e i
Ministri devono prestare giuramento secondo la formula rituale
indicata dall'art. 1, comma 3, della legge n. 400/88. Il
giuramento rappresenta l'espressione del dovere di fedeltà
che incombe in modo particolare su tutti i cittadini ed, in modo
particolare, su coloro che svolgono funzioni pubbliche
fondamentali (in base all'art. 54 della Costituzione). Entro
dieci giorni dal decreto di nomina, il Governo è tenuto a
presentarsi davanti a ciascuna Camera per ottenere il voto di
fiducia, voto che deve essere motivato dai gruppi parlamentari ed
avvenire per appello nominale, al fine di impegnare direttamente
i parlamentari nella responsabilità di tale concessione di
fronte all'elettorato. E' bene precisare che il Presidente del
Consiglio e i Ministri assumono le loro responsabilità sin
dal giuramento e, quindi, prima della fiducia.
Formula rituale
"Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne
lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie
funzioni nell'interesse esclusivo della nazione"