La legge 400/88 indica dettagliatamente le attribuzioni del
Consiglio dei Ministri.
Il Governo può esercitare la funzione legislativa in
due ipotesi previste e disciplinate in modo tassativo dalla
Costituzione quando:
- il Parlamento stesso conferisce al Governo - con
un'apposita legge di delega, secondo principi e criteri
predeterminati e per un tempo definito - il compito di provvedere
ad emanare decreti legislativi aventi forza di legge;
- può adottare, autonomamente e sotto la sua
responsabilità, decreti-legge per fronteggiare situazioni
impreviste e che richiedono un intervento legislativo immediato.
In questo caso, il Parlamento si riserva, nei sessanta giorni
successivi, di convertire in legge, anche con modifiche, il
decreto. In caso contrario, il decreto legge decade.
Al Governo è attribuita, in via ordinaria, la
potestà di emanare regolamenti, che costituiscono una
fonte secondaria di produzione giuridica. Con essi il Governo
può dare attuazione ed integrare le disposizioni
legislative, può disciplinare l'organizzazione delle
pubbliche amministrazioni e può regolare materie che la
Costituzione non riserva in via esclusiva alla legge.
Il Governo non esercita soltanto poteri normativi ma ha anche
il compito di deliberare la nomina dei soggetti che rivestono
incarichi di massimo rilievo nell'amministrazione dello Stato e
negli enti pubblici. Ad esempio, la nomina dei Segretari Generali
dei Ministeri, o dei Capi dei dipartimenti, struttura articolate
al loro interno in ulteriori uffici di rango dirigenziale
generale, è disposta con decreto del Presidente della
Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Manifestazione tipica dei poteri di indirizzo e coordinamento
si rinviene nelle "direttive" che il Presidente può
sottoporre all'attenzione del Consiglio dei Ministri per
indirizzare l'attività amministrativa verso obiettivi
coerenti con l'azione di Governo. In tali casi le amministrazioni
destinatarie risultano vincolate non tanto nei singoli
adempimenti, bensì nello scopo prefigurato in tali
atti.