Normativa e soggetti esclusi
Le autovetture a disposizione della PA sono state oggetto negli ultimi anni di diverse disposizioni, oltre che di due monitoraggi.
- Il decreto legge 78/2010 ha introdotto l’obbligo, dal 2011, di non effettuare spese superiori all’80% della spesa sostenuta nel 2009 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio delle autovetture.
- Il Decreto Legge del 6 luglio 2011, n. 98 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha previsto “modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne numero e costo”.
- Il 3 agosto 2011, su proposta del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, viene approvato un Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri per disciplinare lʹuso delle autovetture nella PA.
Il Decreto prevede una drastica limitazione del numero di assegnatari aventi diritto allʹuso
della autovettura di servizio, in via esclusiva e non esclusiva e un censimento permanente (art. 5), rendendo obbligatoria la comunicazione in via telematica dellʹelenco delle autovetture, come definite dall’art. 54 del Codice della strada.
- Ultimo provvedimento è il DPCM del 13 gennaio 2012 che, in ottemperanza all’ordinanza del TAR del Lazio n. 4139/2011, estende alle Regioni e agli Enti locali le misure di razionalizzazione e limitazione del precedente DPCM. Inoltre, modifica il precedente decreto del 3 agosto 2011 laddove impone l’utilizzo alternativo dei mezzi di trasporto pubblico solo quando ne venga assicurata “uguale efficacia“.
Chi partecipa al censimento
Partecipano al censimento tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istat, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 incluse le Autorità indipendenti.
Anche le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, sono assoggettate al decreto: alla valutazione degli Organi Costituzionali è rimessa la propria disciplina dell’utilizzo delle auto di servizio e di rappresentanza.
Le disposizioni non si applicano:
- alle amministrazioni che non utilizzano più di un’autovettura di servizio;
- alle autovetture adibite ai servizi di tutela dell’ordine e della salute pubblica, della sicurezza stradale e militare, ai servizi ispettivi relativi a funzioni fiscali e contributive.
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Indice del Dossier del 17 febbraio 2012 aggiornato al 14 giugno 2012
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