Servizi bancari ed assicurativi
Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o conto di pagamento di base
La disposizione applica a regime la norma prevista dall’art. 12 del DL. 201/2011 solo nell’ipotesi di mancata stipula della convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia, l’Associazione bancaria italiana, la società Poste italiane Spa e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, per la definizione delle caratteristiche di conti correnti e conti base, nonché dell’ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta.
Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica
L’articolo: a) modifica talune disposizioni del codice delle assicurazioni private, introducendo il criterio dell’efficienza produttiva e del controllo dei costi nel sistema di risarcimento diretto; b) riduce del 30% l’ammontare del risarcimento per equivalente, qualora questo sia accompagnato da idonea garanzia, in relazione alle riparazioni eseguite, fatte di validità non inferiore a due anni.
Repressione delle frodi
La disposizione introduce l’obbligo, a carico delle imprese assicuratrici autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile, a trasmettere a cadenza annuale una relazione all’ISVAP, recante informazioni dettagliate sul numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, oltre ad altre informazioni che pongano l’organo di controllo in grado di valutare l’adeguatezza dell’organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri nell’ottica di contrasto alle frodi.
Ispezioni del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni
Mediante modifiche agli articoli 132, 134 e 148 del codice delle assicurazioni private, il complesso delle disposizioni recate dall’articolo tende a rendere più rigido il sistema di accertamento e liquidazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, nella prospettiva, altresì, di potenziare il sistema dei controlli antifrode e di ridurre, in generale, l’entità della spesa nel relativo settore.
Sanzioni per frodi nell’attestazione delle invalidità derivanti da incidenti
L’articolo interviene sulla materia delle false certificazioni relative agli stati di invalidità conseguenti ad incidenti stradali, da cui derivi l’obbligo del risarcimento del danno a carico delle società assicuratrici, disponendo che agli esercenti una professione sanitaria, che accertino falsamente un’invalidità, si applicano, oltre che le pene previste al comma 1 dell’art. 55-quinquies, del d.lgs. 30 marzo 2001, n, 165, anche le sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dello stesso articolo. Le disposizioni sono estese ai periti assicurativi, in presenza delle medesime fattispecie.
Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto
Gli intermediari che distribuiscono servizi e
prodotti assicurativi del rao assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e
natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo
corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte
da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche
avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione
sui propri siti internet. Sono inoltre previste sanzioni per le compagnie assicurative che limitano, di fatto o con previsioni contrattuali, la libertà dell’agente nell’offrire servizi e prodotti ritenuti più adeguati.
Fonte: comunicato del Consiglio dei Ministri n.11