Le misure in materia di trasporti
Eliminazione dell’obbligo di applicare i contratti collettivi di settore nel trasporto ferroviario
Viene eliminato l’obbligo, per le imprese ferroviarie e per le associazioni internazionali di imprese ferroviarie che espletano servizi di trasporto sull’infrastruttura ferroviaria nazionale, di osservare i contratti collettivi nazionali di settore, anche con riferimento alle prescrizioni in materia di condizioni di lavoro del personale. Resta ferma invece l’osservanza della legislazione nazionale e regionale.
Liberalizzazioni delle pertinenze delle strade
E’ abrogato il comma 5-bis dell’art. 24 del codice della strada, il quale dispone che, per esigenze di sicurezza della circolazione stradale, le pertinenze di servizio relative alle autostrade devono essere previste dai progetti dell’ente proprietario ovvero, se individuato, dal concessionario, e approvate dal concedente. Con l’eliminazione del vincolo della preventiva determinazione delle pertinenze si consente l’individuazione delle pertinenze medesime anche in diverse da quella progettuale.
Servizio taxi
Si adeguano i livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti.
Autorità di regolazione dei trasporti
La norma apporta modifiche all’art. 37 del DL 201/2011, 214, con cui sono state dettate disposizioni in materia di liberalizzazione del settore dei trasporti, individuando nell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (che assume la denominazione di Autorità per le reti) l’Autorità competente ad esercitare funzioni di regolamentazione nei settori autostradale, ferroviario, aeroportuale, portuale e della mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti. La norma definisce inoltre le competenze dell’Autorità negli specifici settori delle autostrade e del servizio taxi.
Diritti aeroportuali
Le norme consentono di dare attuazione completa alla direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali, risolvendo così la procedura d'infrazione n. 2011/0608 avviata dalla Commissione europea per mancato recepimento.
Viene introdotto un regime vigilato e trasparente di fissazione delle tariffe aeroportuali, prevedendo che in attesa della nuova autorità di regolazione dei trasporti le funzioni di vigilanza vengano temporaneamente svolte dall’ENAC.
Per saperne di più:
- direttiva 2009/12/CE
- il sito dell'ENAC (ente nazionale aviazione civile)
Fonte: comunicato del Consiglio dei Ministri n.11