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VII giornata nazionale del malato oncologico

Azioni normative

La disciplina sul part-time

Tra i risultati conseguiti, di forte portata innovativa è la disciplina sul part-time introdotta dal D.L.gs n. 276 del 2003, art. 46, che, modificando l’articolo 12 bis del D.Lgs. n. 61 del 2000, ha stabilito per i malati di cancro il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, garantendo a quanti desiderano continuare a lavorare anche durante il trattamento terapeutico, la conservazione di un valido inserimento sociale e lavorativo mediante la riduzione dell’orario di lavoro, fin quando lo riterranno necessario per le loro condizioni di salute ed esigenze di cura.
Il diritto è stato poi esteso ai lavoratori del settore pubblico dalla l. n. 247 del 2007, art. 1, comma 44. Ai familiari dei malati spetta una preferenza nella conversione a part-time, compatibilmente con le posizioni disponibili.

Il recupero ed il reinserimento dei lavoratori

Il concreto interesse del Governo a favorire il recupero ed il reinserimento dei lavoratori colpiti da malattie gravi, si è manifestato anche nella modulazione dell’azione volta al controllo delle assenze per malattia ed alla repressione dei possibili abusi come riportato nel DM 18 dicembre 2009, n. 206 quando all’articolo 2 prevede i casi di esclusione dall’obbligo di reperibilità e nel DM 2 agosto 2009 concernente Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante.

L'accertamento dello stato di invalidità e di handicap

Una ulteriore tutela del lavoratore malato e dei suoi familiari si è realizzata su proposta della Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia recepita dal legislatore con la L. 80/2006 (di conversione del D.L. 4/2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11.3.2006) il cui all’art. 6 comma 3 bis ha velocizzato l'accertamento dello stato di invalidità e di handicap per i malati oncologici, riducendo a 15 giorni dalla data di presentazione della domanda il tempo entro il quale la Commissione medica della ASL deve fissare la data della visita ed imponendo alle Commissioni di emettere nei successivi 15 giorni il verbale di accertamento, avente efficacia immediata per il godimento dei benefici connessi allo stato di invalidità e di handicap. Per rimediare, infine, alla grave disparità territoriale di accesso ai trattamenti assistenziali INPS, causata dalle difformità di procedura nelle diverse Regioni e dalla molteplicità di enti coinvolti nel processo di accertamento, verifica e erogazione dei benefici connessi all’invalidità civile ed all’handicap, dal primo gennaio 2010 è stata resa operativa una nuova procedura unificata per l'accertamento dell’invalidità civile, dell’handicap e della disabilità (art. 20 del D.L. 78 del 1° luglio 2009, convertito con legge 102 del 3 agosto 2009 – cfr. circolare INPS n. 131 del 28 dicembre 2009).

La modalità telematica d'invio delle domande per l'accertamento

Le domande da parte dei cittadini per l'accertamento vengono presentate in tempo reale per via telematica, tramite i medici di famiglia ed altri soggetti qualificati ed autorizzati, direttamente all'INPS con conseguente abbreviazione della procedura e parità di trattamento su tutto il territorio nazionale. L’INPS è stato così messo in grado di garantire normalmente l'erogazione dei benefici spettanti al cittadino entro quattro mesi dalla domanda.

fonte: Dipartimento per il coordinamento amministrativo