Ammortizzatori sociali
Gli interventi previsti mirano a ripristinare la coerenza tra flessibilità e coperture assicurative, ad ampliare e rendere più eque le tutele fornite dal sistema, a limitare le numerose distorsioni e spazi per usi impropri insiti in alcuni degli strumenti attualmente esistenti. A questo scopo si riordinano e migliorano le tutele in caso di perdita involontaria della propria occupazione; si estendono le tutele in costanza di rapporto di lavoro ai settori oggi non coperti dalla Cassa integrazione e straordinaria; si prevedono strumenti che agevolino la gestione delle crisi aziendali per i lavoratori vicini al pensionamento.
La proposta di riforma si articola su tre pilastri:
1.
Assicurazione sociale per l’Impiego (ASpI), a carattere universale
2.
Tutele in costanza di rapporto di lavoro (Cigo, Cigs, fondi di solidarietà)
3.
Strumenti di gestione degli esuberi strutturali
Questo sistema è ritenuto essenziale per garantire una copertura adeguata dal rischio di disoccupazione (totale o parziale), eliminando la necessità di intervenire con provvedimenti ad hoc, caratterizzati da ampia discrezionalità (deroghe).
Assicurazione sociale per l’impiego (ASPI)
La riforma si caratterizza, a regime, rispetto all’attuale sistema di assicurazione contro la disoccupazione involontaria, per un incremento dell’ambito soggettivo di copertura.
Dal punto di vista degli importi e delle durate vi è una convergenza rispetto agli attuali trattamenti di disoccupazione ordinaria e di mobilità.
La nuova Assicurazione sociale per l’impiego è destinata a sostituire i seguenti istituti oggi vigenti:
-
indennità di mobilità;
-
indennità di disoccupazione non agricola ordinaria;
-
indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
-
indennità di disoccupazione speciale edile (nelle tre diverse varianti)
L’ambito di applicazione viene esteso – tra i lavoratori dipendenti - agli apprendisti e agli artisti, oggi esclusi dall’applicazione di ogni strumento di sostegno del reddito.
Restano coperti dalla nuova assicurazione tutti i lavoratori dipendenti del settore privato ed i lavoratori delle Amministrazioni pubbliche con contratto di lavoro dipendente non a tempo indeterminato.
Con riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi, pur esclusi dall’ambito di applicazione dell’ASpI, si rafforzerà e porterà a regime il meccanismo una tantum oggi previsto.
I requisiti di accesso sono analoghi a quelli che oggi consentono l’accesso all’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria: 2 anni di anzianità assicurativa ed almeno 52 settimane nell’ultimo biennio. La durata massima
è di
12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni di età
e
18 mesi per i lavoratori con almeno 55 anni di età.
Viene del tutto modificato l’impianto dell’attuale indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, condizionandola alla presenza e permanenza dello stato di disoccupazione. L’indennità viene pagata nel momento dell’occorrenza del periodo di disoccupazione e non l’anno successivo.
Il requisito di accesso è la presenza di almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi (mobili).
L’indennità verrà calcolata in maniera analoga a quella prevista per l’ASpI.
La durata massima è posta pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo. Sarà tuttavia prevista la sospensione dell’erogazione del beneficio per periodi di lavoro inferiori a 5 giorni.
Fonte: documento di riforma