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La riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

Tipologie contrattuali

Contratti a tempo determinato

Gli interventi decisi dal governo mirano a rendere più semplice l’uso dei contratti a tempo determinato e a scoraggiare il contenzioso che deriva da presunti abusi. Nel dettaglio:

  • il primo contratto a termine – ovvero quello stipulato tra un certo lavoratore e una certa impresa per qualunque tipo di mansione – non dovrà più essere giustificato attraverso la specificazione della causale;
  • viene prolungato il periodo durante il quale il rapporto a termine può proseguire oltre la scadenza per completare il lavoro oggetto del contratto stesso: da 20 a 30 giorni per contratti di durata inferiore ai 6 mesi e da 30 a 50 giorni per quelli di durata superiore;
  • l’aumento del costo contributivo (aliquota 1,4%) destinato al finanziamento dell’ASpI (Assicurazione sociale per l’impiego) verrà in parte restituito al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a termine in uno a tempo indeterminato;
  • è confermato che nel caso in cui un contratto a tempo determinato venga ritenuto illegittimo e pertanto convertito in tempo indeterminato, l’indennità risarcitoria spettante al lavoratore, compresa tra 2,5 e 12 mensilità, è onnicomprensiva e copre tutte le conseguenze retributive e contributive che derivano dall’illegittimità del contratto.

Lavoro a tempo parziale (part time): è stato eliminato l’obbligo di comunicazione preventiva di variazioni per il part-time verticale.

Lavoro intermittente: la comunicazione obbligatoria di attivazione del rapporto (che seguirà modalità snelle e non onerose) potrà avvenire contestualmente a quella fatta al lavoratore interessato.

Lavoro a progetto

  • resta ampia la possibilità di ricorrere a questo istituto per mansioni e figure a elevato contenuto professionale. L’obiettivo del ddl è di evitarne l’uso improprio per lo svolgimento di mansioni ordinarie, esecutive e comunque tipiche dei lavoratori alle dipendenze dirette del datore di lavoro;
  • datori di lavoro e sindacati avranno la possibilità di definire con maggior dettaglio, nell’ambito della contrattazione collettiva, le figure professionali interessate da questo tipo di contratti;
  • viene eliminata la possibilità di introdurre clausole di recesso anticipato, ma si prevede esplicitamente la possibilità di recedere per inidoneità professionale del collaboratore che renda impossibile la realizzazione del progetto;
  • al fine di evitare il possibile contenzioso, le nuove norme saranno applicate solo ai contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della legge.

Apprendistato

  • - il rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati salirà dall’attuale 1/1 a 3/2;
  • per i primi 3 anni dall’entrata in vigore della riforma, per stipulare nuovi contratti di apprendistato sarà sufficiente avere confermato il 30% di quelli già in essere, anziché il 50% come previsto a pieno regime.

Lavoro autonomo e partite IVA

Gli interventi mirano a scoraggiare un uso improprio di questo tipo di contratti, tuttavia:

  • rispetto alla prima stesura, vengono indeboliti i criteri secondo cui si presume che il contratto di collaborazione con partita IVA nasconda in realtà un rapporto di collaborazione coordinata;
  • la nuova normativa si applica solo ai contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della legge;
  • si prevede un anno di tempo per l’eventuale adeguamento delle collaborazioni professionali già in essere ai nuovi criteri.

Incentivi a particolari categorie di assunzioni

In seguito alla cancellazione del contratto di inserimento, le somme previste per il finanziamento dei relativi incentivi verranno destinate alle imprese che assumeranno all’interno di particolari categorie:

  • lavoratori con almeno 50 anni disoccupati da più di 12 mesi;
  • donne di qualsiasi età disoccupate da almeno 24 mesi ovvero
  • donne residenti in regioni individuate annualmente dal Ministero del Lavoro disoccupate da almeno 6 mesi.

Lo sgravio contributivo del 50% dei contributi versati dal datore di lavoro dura per 12 mesi nel caso di assunzione a tempo determinato e per altri 6 in caso di trasformazione oppure per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato. Infine, rispetto al precedente contratto di inserimento, viene meno l’obbligo per il datore di lavoro di redigere un piano formativo per usufruire delle agevolazioni, eliminando pertanto le possibilità di contenzioso pretestuoso e alleggerendo gli oneri amministrativi connessi con la fruibilità dello sgravio.

Contributo di finanziamento per la mobilità

A seguito del nuovo impianto degli ammortizzatori sociali, il contributo che finanzia la mobilità per alcuni settori produttivi (industria sopra i 15, commercio oltre i 50 dipendenti) viene abrogato a far data dalla fine del periodo transitorio (2016) e può essere devoluto a fondi di solidarietà bilaterali. Identica norma è prevista per la contribuzione del finanziamento della disoccupazione speciale edilizia.

Associazione in partecipazione con apporto di lavoro

Si prevede di preservare l’istituto solo in caso di associazioni tra familiari entro il 1° grado o coniugi.

Lavoro accessorio

Sono previste misure di correzione dell’art. 70 del d.lgs. n. 276/2003, come modificato dalla legge n. 33/2009 e n. 191/2009, finalizzate a restringere il campo di operatività dell’istituto e a regolare il regime orario dei buoni (voucher). Si intende inoltre consentire che i voucher siano computati ai fini del reddito necessario per il permesso di soggiorno.

Tirocini formativi (stage)

Nel rispetto dei profili di competenza regionale, si individuano, unitamente alle regioni stesse, misure rivolte a delineare un quadro più razionale ed efficiente dei tirocini formativi e di
orientamento, al fine di valorizzarne le potenzialità in termini di occupabilità dei giovani e prevenire gli abusi, nonché l’utilizzo distorto dell’istituto, in concorrenza con il contratto di apprendistato. Ciò tramite la previsione di linee guida per la definizione di standard minimi di uniformità della disciplina sul territorio nazionale.
Potranno in ogni caso essere previste misure, riconducibili alla esclusiva competenza dello Stato, volte a disciplinare i periodi di attività lavorativa che non costituiscono momenti del percorso di tirocinio formativo, ad evitare un uso strumentale e distorto delle attività esclusivamente lavorative svolte nel tirocinio.

Fonte: documento sulla riforma

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