Caratteristiche e tipologie della mediazione
La mediazione è l’ attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
L'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione in base al decreto 28/2010, è definito organismo di mediazione; gli organismi sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia ed erogano il servizio nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della giustizia.
Può essere:
- facoltativa, cioè scelta dalle parti;
- demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione
- obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione
Anche nei casi di mediazione obbligatoria è sempre possibile richiedere al giudice i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti e indilazionabili.
La mediazione si introduce con una semplice domanda all’organismo, scelto liberamente dalle parti, contenente, tra l’altro, l’indicazione dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Una volta avviata, il mediatore organizza uno o più incontri mirati alla composizione amichevole della controversia. L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo. Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno. Il tentativo di mediazione civile ha una durata massima stabilita dalla legge di 4 mesi.
Riguardo alla riservatezza, è stabilito che nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti nel procedimento di mediazione può essere utilizzata nel processo; inoltre nessuna dichiarazione o informazione data da una parte solo al mediatore può essere rivelata alla controparte, e ogni violazione viene sanzionata. Tutte le informazioni riservate sono in ogni caso inutilizzabili in ogni successivo ed eventuale processo.
Le parti devono anticipare le spese di avvio del procedimento e pagare le spese di mediazione; l’importo delle spese dovute agli organismi pubblici è indicato nella tabella A del decreto ministeriale n. 180 del 2010, e riportato nel sito del Ministero della giustizia, insieme a tutte le altre informazioni utili.
Fonte: Ministero della giustizia