Presentazione
Con 235 voti favorevoli, 11 contrari e 34 astensioni il Senato ha definitivamente approvato il 17 aprile 2012 il disegno di legge costituzionale che introduce il principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. Due i principi cardine della legge costituzionale appena approvata dal Parlamento: equilibrio dei bilanci delle amministrazioni pubbliche e sostenibilità del debito pubblico.
Il testo approvato è il risultato della unificazione di diverse proposte di legge, tra cui il disegno di legge governativo approvato dal precedente governo nella riunione del CdM del 9 settembre 2011.
Il disegno di legge costituzionale è stato esaminato due volte da entrambi i rami del Parlamento come prevede l'art.138 della Costituzione ed essendo stato approvato, nella seconda votazione da ciascuna delle Camere, a maggioranza di due terzi dei componenti, non sarà sottoposto a referendum.
Il presidente del Consiglio Monti, nel corso del discorso tenuto in Parlamento lo scorso 17 novembre per presentare le linee programmative del suo governo ha dichiarato che "l'adozione di questa regola può contribuire a mantenere nel tempo il pareggio di bilancio programmato per il 2013, evitando che i risultati conseguiti con intense azioni di risanamento vengano erosi negli anni successivi, come è accaduto in passato".
La legge costituzionale in sintesi*
Oltre alla riformulazione dell'articolo 81 della Costituzione con alcuni elementi di principio e rimettendo ad una legge ordinaria da approvare però a maggioranza qualificata la definizione degli ulteriori elementi di regolazione, il disegno di legge integra l'articolo 97, rettifica l'articolo 117 della Costituzione, diretta a trasferire, dalla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni alla competenza esclusiva della legislazione statale, la materia della "armonizzazione dei bilanci pubblici" ed integra infine l'articolo 119 per dare sviluppo coerente, a proposito degli enti territoriali, agli enunciati introdotti negli articoli 81 e 97.
Quanto alle disposizioni di legge costituzionale non "incorporate" nella Costituzione, l'articolo 5 del disegno di legge dispone un complesso di prescrizioni che vincolano, in larga misura, il contenuto della legge ordinaria "di sistema", da approvare con la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, legge prevista dal nuovo articolo 81. Inoltre, quelle stesse disposizioni di rango costituzionale contemplano anche l'istituzione presso le Camere di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi, verifica e valutazione in materia di andamenti di finanza pubblica e adempimento delle regole di bilancio. Il comma 4 dello stesso articolo 5, invece, rimette ai regolamenti delle Camere la disciplina della funzione parlamentare di controllo sulla finanza pubblica, con particolare riferimento a parametri determinati dalla stessa disposizione.
Per gli aspetti di rilievo istituzionale, vi è da segnalare poi la prevista deliberazione delle Camere, da assumere a maggioranza assoluta, diretta ad autorizzare il ricorso all'indebitamento "al verificarsi di eventi eccezionali", da definire con la legge "di sistema", ai sensi delle previsioni contenute nell'articolo 5, comma 1, lettera d).
La legge ordinaria "di sistema" dovrebbe essere approvata entro il 28 febbraio 2013, mentre la decorrenza di efficacia delle disposizioni contenute nel disegno di legge costituzionale è indicata nell'esercizio finanziario 2014.
* Intervento in Senato del relatore sen. Vizzini (seduta del 16 aprile 2012)