Presentazione
Il d.l. n. 5 del 2012 disciplina l'ipotesi in cui un procedimento, attivato d'ufficio o su istanza di parte, non sia stato chiuso, con l'adozione del provvedimento, nel termine stabilito dalle norme.
Il Dipartimento della Funzione pubblica, dopo aver ricevuto diverse richieste di chiarimenti in merito, ha emanato il 10 maggio scorso, la circolare n.4, per dare corretta applicazione all'art. 2, l. 7 agosto 1990, n. 241, nel testo modificato dall'art. 1, d.l. 9 febbraio 2012, n. 5.
L'art. 1, d.l. n. 5 del 2012, prevede che le sentenze passate in giudicato, che hanno accolto un ricorso proposto avverso il silenzio-inadempimento dell'Amministrazione, devono essere trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti. La trasmissione sarà a cura degli Uffici giudiziari, i quali possiedono i dati relativi al passaggio in giudicato della decisione.
Di rilevante importanza il capitolo riguardante i "poteri sostitutivi". Infatti, l'art. 1, d.l. n. 5, individuate le sanzioni a carico del dirigente e del funzionario che hanno omesso di adottare il provvedimento o che lo hanno adottato in ritardo, ha disciplinato l'attivazione dei poteri sostitutivi; prevede quindi la nomina, da parte dell'organo di governo, di un soggetto al quale attribuire il potere di sostituirsi al dirigente o al funzionario inadempiente, e nel caso di mancata nomina, tale potere si considera attribuito al dirigente generale o al dirigente preposto all'ufficio o al funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione; dunque, anche al fine di responsabilizzare il vertice e assicurargli la conoscenza di tutti i casi in cui non è stata rispettata la tempistica prevista per chiudere i singoli procedimenti, evitando la frammentazione delle notizie.
Il nominativo del soggetto al quale sono stati affidati i poteri sostituitivi deve essere reso noto e pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione, con l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica al quale l'interessato possa scrivere per chiedere l'intervento sostitutivo.
Il titolare del potere sostitutivo, ricevuta la denuncia di omessa chiusura del procedimento, ha un termine, pari alla metà di quello originariamente previsto, per l'adozione del provvedimento, servendosi delle strutture competenti o nominando un commissario. In tutti i provvedimenti adottati su istanza di parte, ove non siano rispettati i termini per la conclusione del procedimento, deve essere indicato, oltre al termine di legge o di regolamento, quello effettivamente impiegato per il rilascio del provvedimento stesso.