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Protesi mammarie alle minorenni, vietate quelle per soli fini estetici

Presentazione

Dal 12 luglio 2012 sarà vietato effettuare interventi di plastica mammaria alle persone minorenni. Entra in vigore, infatti, la legge 5 giugno 2012, n.86 «Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori» (G.U. n.148 del 27 giugno 2012).

Queste alcune delle prescrizioni della legge.

Limiti di età
L'impianto  di  protesi  mammaria  a  soli  fini  estetici  è consentito soltanto su coloro che abbiano compiuto la maggiore  età. Il divieto non si applica nei casi  di  gravi malformazioni congenite certificate da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o da una struttura sanitaria pubblica.
L'inosservanza del divieto è  punita  con l'applicazione della sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una somma pari a 20.000  euro  a  carico  degli  operatori  sanitari  che provvedono all'esecuzione dell'impianto; gli stessi sono sottoposti alla sospensione dalla professione per tre mesi.

Requisiti per l'applicazione di protesi mammarie

L'applicazione  di  protesi  mammarie  per  fini  estetici   è riservata  a  coloro   che   sono   in   possesso   del   titolo   di specializzazione in chirurgia plastica o a chi, alla data di  entrata in vigore  della  legge,  ha  svolto  attività  chirurgica equipollente nei precedenti cinque anni o è in possesso  del  titolo di specializzazione in chirurgia generale, ginecologia e ostetricia o chirurgia toracica.

Istituzione dei registri
I registri sono istituiti a fini di:

  • monitoraggio clinico del soggetto sottoposto a impianto,  allo scopo  di  prevenire  le  complicanze  e   migliorare   la   gestione degli eventuali effetti indesiderati, anche a  distanza;
  • monitoraggio epidemiologico,  a  scopo  di  studio  e  ricerca scientifica  e  di  programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria.

I registri raccolgono i dati relativi agli impianti protesici,  con particolare riguardo alle  informazioni  concernenti  la tipologia e durata degli impianti, il materiale di riempimento utilizzato e l’ etichettatura del prodotto, gli effetti collaterali ad  essi  connessi  nonchè  l'incidenza  dei tumori mammari e delle malattie autoimmuni. I dati personali  oggetto  di  trattamento  sono  raccolti,  nel rispetto della normativa vigente in materia di  protezione  dei  dati personali, in conformità ai principi di liceità,  proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento dei dati personali.
Le modalità di raccolta dei dati nel registro nazionale,  istituito presso  la  Direzione  generale  dei  farmaci  e dispositivi  medici  del  Ministero  della  salute, saranno disciplinate con decreto entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  legge.  

Sulla materia di recente è intervenuto il Comitato nazionale di bioetica, approvando il parere “Aspetti bioetici della chirurgia estetica e ricostruttiva (5 luglio 2012).

Il Comitato riflette sui limiti della legittimità di richieste di chirurgia estetica, in continuo aumento, specialmente nel rapporto che intercorre tra il paziente e il medico; trattandosi di un intervento non strettamente terapeutico, vengono richiamati i criteri deontologici che regolano la prassi medica.  La liceità dell’intervento, pertanto,deve essere  subordinata ad alcune condizioni e priorità. Il bilanciamento dei rischi e benefici deve essere commisurato alle condizioni psico-fisiche del paziente, con riferimento anche alla percezione che il paziente ha del proprio corpo e dei risultati che si attende dall’intervento; la funzionalità degli organi interessati deve avere la priorità sul risultato estetico; la informativa al paziente deve essere completa, con una adeguata consulenza anche psicologica.
Per quanto riguarda gli interventi sui minori e incapaci, il CNB ritiene che vi debbano essere limiti alla liceità, a meno che tali interventi non rispondano al loro esclusivo interesse oggettivo sotto il profilo della salute, tenuto in particolare conto dell’età adolescenziale. Va anche garantita una protezione dei minori vietando forme di pubblicità e di servizi televisivi che provochino il rifiuto della propria immagine.

Fonte: legge n. 86/2012