Misure di semplificazione in materia di agricoltura
a) semplificazioni delle operazioni relative all’erogazione di aiuti e di contributi dell’Unione europea per le imprese del settore agricolo, consentendo economie e minori oneri per le aziende interessate (circa 800.000 aziende agricole) (articolo 25);
b) assimilazione agli impianti di frutticoltura e di arboricoltura da legno delle formazioni forestali artificiali realizzate su terreni agricoli a seguito dell’adesione a misure agro-ambientali (articolo 26);
c) possibilità per i produttori agricoli di vendere direttamente i propri prodotti in forma itinerante previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda (articolo 27);
d) semplificazione delle attività di movimentazione e di deposito di rifiuti aziendali con conseguente riduzione di oneri per le imprese (articolo 28);
e) disposizioni in favore del settore bieticolo-saccarifero, in relazione al quale si stabilisce che i progetti di riconversione del comparto rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell’effettiva entrata in esercizio (articolo 29).
Fonte: relazione illustrativa