Le misure per la crescita
Disposizioni per favorire la crescita economica (titolo II)
- Nel settore dell’innovazione tecnologica
istituzione di una cabina di regia per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana (articolo 47).
- Nel settore dell’università
a) dematerializzazione delle procedure: iscrizioni effettuate esclusivamente per via telematica, verbalizzazione e registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, esclusivamente con modalità informatiche (
articolo 48);
b) disposizioni di semplificazione e di funzionamento anche in relazione alla disciplina dei contratti per attività di insegnamento e dei contratti dei ricercatori a tempo determinato, per i quali si stabilisce che per tutto il periodo di durata dei contratti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa o in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza (
articolo 49).
- Nel settore dell’istruzione
a) consolidamento e sviluppo dell’autonomia gestionale delle istituzioni scolastiche (
articolo 50);
b) attribuzione all’Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione (INVALSI) dell’attività di coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione (
articolo 51);
c) semplificazione e promozione dell’istruzione tecnico-professionale, al fine di realizzare un’offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti interessati, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale (
articolo 52);
d) modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico attraverso l’approvazione di un Piano nazionale di edilizia scolastica (
articolo 53).
- Ulteriori disposizioni in materia di università
a) individuazione di tecnologi a tempo determinato nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione. Al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea ed eventualmente di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività. I destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università, fermo restando l’obbligo di pubblicità dei bandi, in italiano e in inglese, sul sito dell’ateneo e su quelli del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
Il bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature. I contratti hanno durata minima di diciotto mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni
(articolo 54);
b) introduzione di misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria (
articolo 55).
- Nel settore turistico (articolo 56).
a) promozione di forme di turismo accessibile mediante accordi con le principali imprese turistiche attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose, senza oneri per la finanza pubblica, per i giovani, gli anziani e le persone con disabilità;
b) possibilità di dare in concessione, a titolo oneroso, a cooperative di giovani di età non superiore a trentacinque anni i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, ove essi abbiano caratteristiche tali da consentirne un uso agevole per scopi turistici;
c)
aumentato il limite massimo delle risorse utilizzabili per le attività delle EXPO.
- Nel settore energetico e metanizzazione
a) disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del Mezzogiorno e in tema di bunkeraggio, nel quadro delle misure volte a migliorare l’efficienza e la competitività del settore petrolifero (articolo 57);
b) disposizioni di modifica ai poteri dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas che, nei casi di particolare urgenza, può, d’ufficio, deliberare, con atto motivato, l’adozione di misure cautelari, anche prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio (articolo 58).
- Per le imprese e i cittadini meno abbienti
a) estensione a ventiquattro mesi (in luogo degli attuali dodici) del credito d’imposta per le imprese che assumono lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno (articolo 59);
b) avvio di una sperimentazione, nei comuni con più di 250.000 abitanti, finalizzata alla proroga del programma « carta acquisti », anche per valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta (articolo 60).
Fonte: relazione illustrativa