Misure di semplificazione per le imprese
Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l’esercizio delle attività economiche e di controlli sulle imprese, attraverso:
a) l’attivazione, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, di percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per le imprese, in ambiti territoriali delimitati e a partecipazione volontaria.
Nel rispetto del principio costituzionale di libertà dell’iniziativa economica privata, il Governo, entro il 31 dicembre 2012, adotta uno o più regolamenti al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l’attività di impresa secondo specifici princìpi e criteri direttivi, consistenti:
nella semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative (anche mediante la previsione della conferenza di servizi telematica e aperta a tutti gli interessati e anche con modalità asincrona);
nella previsione di forme di coordinamento, anche telematico, attivazione e implementazione delle banche dati consultabili tramite i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l’Unioncamere, le regioni e il Portale nazionale impresa in un giorno, in modo che sia possibile conoscere contestualmente gli oneri, le prescrizioni e i vantaggi per ogni intervento, iniziativa e attività sul territorio; nell’individuazione delle norme da abrogare a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti e di quelle tacitamente abrogate ai sensi della vigente normativa in materia di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese. Al fine di coordinare tali nuove disposizioni con la normativa contenuta nel recente decreto-legge n. 1 del 2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, si stabilisce che i regolamenti siano adottati tenendo conto, oltre che dei risultati della sperimentazione, anche di quanto previsto dai regolamenti di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge. Sempre in funzione di coordinamento normativo, si prevede che con gli stessi regolamenti sono individuate le attività sottoposte ad autorizzazione, a SCIA con asseverazioni o SCIA senza asseverazioni ovvero a mera
comunicazione e quelle del tutto libere (articolo 12);
b) alcune modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e al relativo regolamento per l’esecuzione, al fine di ridurre gli adempimenti burocratici per un verso gravosi e per un altro verso superflui nonché di attenuare il carattere invasivo delle prerogative della pubblica autorità, in modo da contemperare le esigenze della pubblica sicurezza con gli ulteriori valori di cui all’articolo 41, secondo comma, della Costituzione. Nel dettaglio, è stata prolungata la validità di alcune autorizzazioni, quali l’autorizzazione di polizia (prolungata da un anno a tre anni); il porto d’armi (validità annuale), l’autorizzazione alla detenzione delle sostanze esplodenti (validità biennale), nonché dell’iscrizione nel registro delle attività commerciali in materia di prodotti audiovisivi (validità triennale in luogo della validità annuale). Inoltre, sono state eliminate numerose previsioni ritenute ormai non più necessarie a salvaguardare esigenze di sicurezza, quali il divieto di rilascio di autorizzazioni di polizia a chi non abbia rispettato l’obbligo di provvedere all’istruzione dei figli; l’obbligo della licenza per la vendita di bevande alcoliche nei circoli privati; l’obbligo di denuncia al prefetto dell’apertura e della chiusura delle fabbriche o dei depositi di essenze per la confezione delle bevande alcoliche; la licenza del questore per le agenzie di recupero dei crediti; la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza del regolamento di gioco per le gare sportive e l’avviso alla medesima autorità per lo svolgimento di attività sportive con carattere educativo; la licenza per lo svolgimento, nei pubblici esercizi, di spettacoli di qualsiasi genere; la determinazione da parte del sindaco degli orari di apertura degli esercizi pubblici (articolo 13);
c) la razionalizzazione del sistema dei controlli sulle imprese, in modo da garantire la semplicità e la proporzionalità di tali controlli e di favorirne lo svolgimento in un clima più « amichevole » e collaborativo. A tal fine, il Governo è autorizzato ad adottare appositi regolamenti di delegificazione che prevedano il coordinamento e la programmazione dei controlli stessi da parte delle amministrazioni per evitare duplicazioni e sovrapposizioni che possano recare intralcio al normale esercizio delle attività imprenditoriali (articolo 14).
Fonte: relazione illustrativa