Emblema della Repubblica
Governo Italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Servizi e ricerca nel sito

Ti trovi in: Home : Il Governo Informa : Dossier :

Semplifica Italia: il decreto-legge in materia di semplificazione e sviluppo

Misure di semplificazione in materia di lavoro

a) attribuzione delle competenze in materia di astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza alla direzione territoriale del lavoro e all’azienda sanitaria locale (ASL) in luogo del servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (articolo 15);
b) la semplificazione e la razionalizzazione dello scambio di dati tra amministrazioni in modo da migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali degli enti erogatori di interventi e di servizi sociali mediante invio di tutte le informazioni possedute all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); si prevede, inoltre, al fine di favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento, che a decorrere dal 1o maggio 2012 tutti i pagamenti effettuati presso le sedi dell’INPS siano effettuati esclusivamente con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali (articolo 16);
c) per quanto concerne l’assunzione dei lavoratori non appartenenti all’Unione europea, l’estensione dell’efficacia della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro anche ai fini della comunicazione del contratto di soggiorno; la procedura agevolata del silenzio-assenso per l’assunzione di lavoratori stagionali; la possibilità di concedere l’autorizzazione al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impieghino il medesimo lavoratore straniero per periodi successivi (articolo 17);
d) alcune misure di semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio (articolo 18);
e) la precisazione delle nozioni di « omessa registrazione » e di « infedele registrazione » di dati nel libro unico del lavoro, al fine di chiarire l’ambito di applicazione delle relative sanzioni amministrative (articolo 19).

Fonte: relazione illustrativa

Informazioni generali sul sito