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Doamnde  e risposte: Giovani

Domanda: Quali misure sono state adottate per ridurre i costi delle Province?

Risposta: L’azione di contenimento dei costi della burocrazia mira a razionalizzare le spese di gestione degli enti territoriali provinciali. Il Governo è intervenuto disciplinando le modalità di elezione di secondo grado dei Consigli provinciali e dei Presidenti della Provincia. Per contenere i costi degli enti provinciali, i candidati al seggio di Consigliere potranno essere soltanto i Sindaci e i Consiglieri comunali della Provincia interessata. Gli eletti mantengono la carica di Sindaco o Consigliere comunale per tutti e cinque gli anni della carica. Il sistema precedente prevedeva l’elezione diretta del Presidente e del Consiglio provinciale. Il nuovo metodo prevede un sistema proporzionale, fra liste concorrenti, senza la previsione di soglie di sbarramento e di premi di maggioranza.

 Come si è eletto fino ad ora il Presidente della Provincia?
(Art. 74, Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)
Il Presidente della Provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del Consiglio provinciale. La circoscrizione per l’elezione coincide con il territorio provinciale. E’ proclamato ed eletto Presidente il candidato con la maggioranza assoluta dei voti validi. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva. Sono ammessi al ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità fra il secondo ed il terzo candidato è ammesso il più anziano di età. Come si è eletto fino ad ora il Consiglio provinciale?
(Art. 75, Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000  – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) L’elezione dei consiglieri provinciali avviene sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge n. 122 dell’8 marzo 1951 e le successive modifiche, compatibili con le norme dell’articolo 74. L’attribuzione dei seggi del Consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell’elezione del Presidente della Provincia. L’articolo 23, al comma 16 e 17, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha previsto che, con legge dello Stato, siano stabilite le nuove modalità di elezione “indiretta” (esclusivamente da parte dei Sindaci e dei Consiglieri comunali) dei Consiglieri provinciali. Questi ultimi, a loro volta, con modalità da stabilirsi sempre con la medesima legge statale, devono eleggere al loro interno il Presidente della Provincia.

Il nuovo sistema proporzionale e fra liste concorrenti introduce sei novità:
1. elezione contestuale del Consiglio provinciale e del suo Presidente;
2. elettorato passivo riservato ai Sindaci e consiglieri in carica al momento della presentazione delle liste e della proclamazione: non votano i cittadini ma soltanto gli eletti;
3. ciascuna candidatura alla carica di Presidente della Provincia è collegata a una lista di candidati al Consiglio provinciale;
4. i votanti possono esprimere fino a due preferenze: se decidono di esprimere la seconda preferenza, una delle due deve riguardare un candidato del Comune capoluogo o di sesso diverso da quello a cui è destinata la prima preferenza;
5. è proclamato Presidente della Provincia il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità si prevede il ballottaggio. In caso di ulteriore parità è eletto il più anziano d’età;
6. Le cariche di Presidente e Consigliere provinciale sono compatibili con quelle di Sindaco e Consigliere comunale. È però vietato il cumulo degli emolumenti.
Non è più consentita la cumulabilità tra retribuzioni. Chi svolge un secondo incarico, scegliendo di mantenere la retribuzione dell’amministrazione di provenienza, può percepire un incremento retributivo non superiore al 25%. Anche in questo caso il cumulo non consente di superare il tetto massimo individuato.

Cosa si intende per sistema proporzionale? Per sistema (o rappresentazione) proporzionale si intende qualsiasi sistema elettorale che mira a riprodurre le proporzioni delle diverse parti dell’elettorato in un organo di rappresentanza, generalmente un’assemblea elettiva. La finalità è risolvere le disuguaglianze di rappresentazione dei partiti che sorgono nei sistemi elettorali maggioritari, soprattutto quando vi sono più di due forze fondamentali o quando le circoscrizioni hanno dimensioni diverse.
In questo caso, il sistema di assegnazione dei seggi previsto è quello proporzionale con l’applicazione del metodo d’Hondt. Non sono previsti né collegamenti fra liste, né premi di maggioranza, né soglie di sbarramento poiché – considerato il numero particolarmente limitato dei consiglieri da eleggere – il sistema prescelto comporta un considerevole “sbarramento” per le liste “minori” e un oggettivo vantaggio per le liste più votate.

La riforma non prevede nuovi oneri per la spesa pubblica. Anzi ci saranno risparmi grazie al nuovo meccanismo elettorale: circa 118 milioni di euro per lo Stato e circa 199 milioni di Euro per le Province.

pagina pubblicata il 9 marzo 2012
aggiornata il 13 aprile 2012

 

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