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Domanda: Cosa cambia con la riforma del Titolo V della Costituzione?

Risposta: Il Titolo V della Costituzione (Parte seconda) regola i rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali. In passato il Titolo V è stato oggetto di due revisioni costituzionali: quella del 1999, che ha modificato l’organizzazione e la forma di governo delle regioni; quella del 2001 (approvata da un referendum costituzionale) che è intervenuta sulle competenze legislative, regolamentari e amministrative degli enti minori.
L’ultima riforma del Titolo V è stata approvata dal Consiglio dei Ministri il 9 Ottobre 2012 e promuove, undici anni dopo la precedente, un intervento migliorativo per risolvere le criticità emerse nel corso del tempo.
Titolo V è stata approvata dal Consiglio dei Ministri il 9 Ottobre 2012 e promuove, undici anni dopo la precedente, un intervento migliorativo per risolvere le criticità emerse nel corso del tempo.
Le novità principali riguardano:

  • Obbligo per le Regioni a statuto speciale di concorrere, con gli altri enti territoriali e lo Stato, al rispetto dei vincoli di finanza pubblica imposti a livello di Unione europea e internazionale.  
  • Formula di salvaguardia. Il testo introduce una “formula di salvaguardia” che affida allo Stato il compito di garante dei diritti costituzionali e dell'unità giuridica ed economica della Repubblica.
  • Ampliamento delle materie di legislazione esclusiva dello Stato. Lo Stato avrà legislazione esclusiva, e non più concorrente, in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Diventano di competenza statale anche le disposizioni in materia di comunicazione e le materie relative a:
    • Porti marittimi e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale;
    •  grandi reti di trasporto e di navigazione; 
    • produzione, trasporto e distribuzione dell’energia di interesse nazionale.
  • Inserimento in legislazione esclusiva dello Stato di materie attualmente non individuate dalla Costituzione. Lo Stato avrà competenza anche per le norme generali sul procedimento amministrativo e sulla semplificazione amministrativa, per la disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e per i principi generali sull’ordinamento di Comuni, Province e Città metropolitane.
  • Rapporti internazionali. La legislazione in materia di rapporti internazionali e comunitari è attribuita completamente allo Stato anche per la parte relativa alle Regioni, sopprimendo così l’attuale forma concorrente prevista dalla Carta.
  • Il turismo diventa materia concorrente e non più di competenza residuale regionale. Per le altre materie di legislazione residuale delle Regioni vige il rispetto della legislazione statale concernente le materie affidate esclusivamente allo Stato.
  • Viene ridefinito il rapporto tra legislazione statale e regionale nelle materie di competenza concorrente. Le Regioni eserciteranno la potestà legislativa nel rispetto della legislazione dello Stato che disciplina i profili funzionali all’unità giuridica ed economica della Repubblica.
  • Disposizioni riguardanti l’impugnazione delle leggi regionali. Si assicura la possibilità di impugnazione nei confronti di quelle leggi regionali che, a seguito della vana scadenza del termine fissato dalla legislazione statale per l’adeguamento della legislazione regionale in una materia di competenza concorrente, risultino non più compatibili con la “nuova” disciplina statale. Si uniforma, inoltre, la procedura di impugnazione delle leggi regionali siciliane a quella operante per le leggi di tutte le altre regioni, comprese quelle a statuto speciale.

pagina pubblicata il 29 ottobre 2012

 

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