
Domanda: Che cosa prevede lo schema di decreto legislativo sull’incandidabilità?
Risposta: Lo schema del decreto legislativo sull’incandidabilità, approvato dall’Esecutivo nel Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2012, prevede dei limiti all’accesso al ruolo di parlamentare e membro del Governo per chi ha subito determinate condanne penali. Con il decreto sull’incandidabilità il Cdm ha esercitato la delega che gli era stata conferita attraverso la legge 6 novembre 2012 n. 190, nota come “legge Anti-corruzione”, all’articolo 1, comma 63.
Lo schema approvato definisce condizioni di incandidabilità non solo per Camera e Senato della Repubblica, ma anche per Parlamento europeo, consigli regionali, comunali e provinciali, per le giunte delle unioni dei Comuni, per il ruolo di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montane, e per il ruolo di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali – o degli organi strumentali degli enti locali creati per l'esercizio di servizi sociali, detti “istituzioni”.
L’obiettivo è creare le condizioni per un sistema trasparente di rappresentanza in Parlamento e restituire ai cittadini la necessaria fiducia nei confronti dei candidati alle elezioni delle istituzioni che li rappresentano. Negli ultimi anni, infatti, il susseguirsi delle indagini giudiziarie e delle condanne a carico dei rappresentanti della classe politica ha contribuito ad alimentare un clima di sfiducia diffusa, soprattutto da parte delle giovani generazioni, e di delegittimazione nei confronti delle istituzioni della Repubblica e dei loro rappresentanti. Sullo schema del decreto legislativo sono stati acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari, così come previsto dalla legge delega. Pertanto, il provvedimento può ora essere adottato in via definitiva.
Condizioni di incandidabilità alle cariche di deputato, senatore, membro del Parlamento europeo, e di interdizione dagli incarichi di governo
- aver riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, di maggiore allarme sociale, ad esempio mafia, terrorismo e tratta di persone
- aver riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, contro la Pubblica Amministrazione, ad esempio corruzione, concussione e peculato
- aver riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni reclusione per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista una pena che nel suo tetto massimo supera i quattro anni di reclusione. Si tratta di reati particolarmente gravi per i quali è anche possibile applicare la custodia cautelare in carcere
Accertamento incandidabilità politiche
Il decreto prevede che l’accertamento d’ufficio della condizione di incandidabilità comporti la cancellazione dalle liste o la mancata proclamazione del candidato. Nel caso in cui la condanna definitiva sopravvenga nel corso del mandato elettivo, per deputati e senatori sono le Camere a dover deliberare, come previsto dall’articolo 66 della Costituzione. I membri del Governo invece, decadono automaticamente.
Durata dell’incandidabilità
Se al condannato viene comminata una pena accessoria di interdizione temporanea dai pubblici uffici, l’incandidabilità alla carica di senatore, deputato o parlamentare europeo, o il divieto di accedere a incarichi di Governo ha effetto per un periodo corrispondente al doppio di questa pena. In ogni caso, anche in assenza della pena accessoria, l’incandidabilità non è inferiore a sei anni.
Se il delitto è stato commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato, la durata dell’incandidabilità o del divieto di incarichi di Governo è aumentata di un terzo.
Incandidabilità in caso di patteggiamento
Le norme sull’incandidabilità valgono anche in caso di patteggiamento, a meno che questo sia intervenuto prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina e riguardi le nuove cause di incandidabilità introdotte dal testo unico. Solo la sentenza di riabilitazione può causare l’estinzione anticipata dell’incandidabilità, e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo.
Incandidabilità alle cariche elettive regionali e a quelle negli enti locali
Il decreto ha natura di testo unico sull’incandidabilità. Pertanto, riporta anche le norme già esistenti in merito che riguardano gli amministratori regionali e locali, già disciplinata nel nostro ordinamento. Il testo provvede anche ad armonizzarne il contenuto con le nuove regole che esso introduce.
pagina pubblicata il 19 dicembre 2012