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Doamnde  e risposte: Giovani

Domanda: Cosa cambia per i cittadini, i medici e le aziende sanitarie, con la riforma della sanità?

Cosa prevedono le nuove norme in materia di farmaci?
Il decreto Salute stabilisce che i farmaci innovativi, laddove l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), abbia stabilito che sono rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, siano tempestivamente messi a disposizione delle strutture sanitarie di tutte le Regioni italiane.

Il decreto prevede inoltre l’aggiornamento del Prontuario farmaceutico nazionale per eliminare i farmaci obsoleti e avere più spazio per le medicine innovative. Entro il 30 giugno 2013, l’Aifa è incaricata di realizzare una revisione straordinaria del Prontuario facendo slittare in fascia C (e dunque a pagamento) i prodotti ritenuti obsoleti, di efficacia non sufficientemente dimostrata o ritenuti troppo costosi per il Ssn rispetto all’uso previsto e alle possibili alternative.

Rimborsabilità del Ssn. In caso di esclusione dalla rimborsabilità da parte del Ssn di un farmaco in precedenza oggetto di un accordo fra l’Aifa e l’azienda produttrice, è possibile predisporre una ulteriore dispensa gratuita per consentire il completamento dei trattamenti già in corso. Un farmaco non inserito nella lista dei concedibili a carico del Ssn potrà essere comunque rimborsato se l’Aifa lo giudica di pari efficacia rispetto a quelli già inseriti e se quest’ultimi risultano eccessivamente costosi.

Sempre nell’ottica del risparmio e in funzione antispreco, le Regioni potranno sperimentare confezionamenti personalizzati e metodi alternativi di distribuzione dei medicinali agli assistiti in trattamento presso strutture ospedaliere e residenziali. A tal fine l’Aifa, su richiesta della Regione, autorizza la distribuzione di macroconfezioni medicinali ad hoc alle strutture che partecipano alla sperimentazione.

Le regole sulle autorizzazioni dei farmaci omeopatici sono precisate e semplificate, mantenendo le necessarie garanzie di qualità e sicurezza.

Registrazione omeopatici. Per i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano dal 6 giugno 1995 è prevista una procedura semplificata di registrazione, consentendo alle aziende titolari di presentare una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti di qualità e sicurezza, e i dati di vendita al consumo degli ultimi cinque anni.
Farmaci veterinari
. È cancellato l’obbligo per i titolari degli allevamenti di produrre una dichiarazione controfirmata dal veterinario sui trattamenti cui sono stati sottoposti gli animali avviati alla macellazione.

Quali sono le nuove regole per la prescrizione dei farmaci sulle ricette?
Un medico che curi un paziente per la prima volta, per una patologia cronica, oppure per un nuovo episodio di patologia non cronica per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, è obbligato ad indicare nella ricetta il principio attivo del medicinale. Una ricetta del Servizio sanitario nazionale priva dell’indicazione del principio attivo non è valida. Il medico può indicare nella ricetta anche la denominazione (di marca o generica) di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo. L’indicazione dello specifico medicinale è vincolante per il farmacista nel caso in cui nella ricetta sia inserita, corredata obbligatoriamente da una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità. La norma afferma che l’indicazione di uno specifico farmaco “è vincolante per il farmacista anche quando il farmaco indicato abbia un prezzo pari a quello di rimborso, fatta comunque salva la diversa richiesta del cliente”. Il farmacista, quindi, potrà consegnare al cliente un medicinale diverso da quello (con denominazione di marca o generica) eventualmente indicato dal medico, soltanto quando la sostituzione sia chiesta dal cliente medesimo. In tal caso, qualora il medicinale chiesto dal paziente abbia un prezzo superiore a quello di rimborso, il paziente è tenuto a corrispondere al farmacista la differenza fra i due prezzi.

Come cambierà l'assistenza sanitaria primaria sul territorio?
Il decreto Salute ha disegnato una nuova organizzazione dei servizi di medicina generale sul territorio, con l'obiettivo di assicurare l'assistenza primaria 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Nasceranno le “Aggregazioni Funzionali Territoriali” (AFT), forme organizzative monoprofessionali tra medici di famiglia, e le “Unità Complesse di Cure Primarie” (UCCP), aggregazioni multiprofessionali con la partecipazione degli specialisti. Saranno le Regioni a organizzarle, con l’obiettivo di erogare le prestazioni assistenziali coordinando i medici, gli infermieri e tutte le altre professionalità convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. I poliambulatori territoriali saranno dotati di strumentazione di base, aperti al pubblico tutto il giorno e tutti i giorni, festivi inclusi, e saranno in collegamento telematico con le strutture ospedaliere. I medici di famiglia hanno l'obbligo di aderire alle nuove forme organizzative e anche al Sistema informativo sanitario nazionale: gli ambulatori dovranno integrarsi con i sistemi della tessera sanitaria e della ricetta elettronica.

Quali sono le nuove procedure per il reclutamento di primari e dirigenti Asl (azienda sanitaria locale)?
Con l’introduzione del decreto salute, le nomine dei direttori generali delle aziende e degli enti del S.s.r. (Servizio Sanitario Regionale) sono sottoposte a una nuova disciplina che privilegia il merito e tende a riequilibrare il rapporto tra indirizzo politico e gestione delle aziende sanitarie. Le Regioni, infatti, dovranno attingere obbligatoriamente da un elenco regionale degli idonei. L’elenco dovrà essere predisposto o aggiornato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova norma.

I requisiti previsti sono i seguenti:

  • Avere una laurea magistrale e un’esperienza dirigenziale di almeno 5 anni all’interno di strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie;
  • non avere più di 65 anni, al momento della nomina.

Questi invece sono i criteri per la valutazione dei dirigenti medici e sanitari:

1) Primari. L’incarico di primario (o direttore di struttura complessa), che dura dai cinque ai sette anni, sarà assegnato dal direttore generale scegliendo fra una terna di candidati selezionati da una commissione formata da tre direttori di struttura nella stessa specialità a bando. I membri della commissione dovranno essere sorteggiati da elenchi nominativi ed esterni alla Regione.

Cosa si intende per direzione di struttura complessa?
La struttura complessa è caratterizzata da un elevato grado di autonomia gestionale e da piena responsabilità nella realizzazione di processi operativi. Deve possedere i seguenti requisiti: dimensioni organizzative rilevanti, dotazione di personale specialistico dedicato, aree fisiche assegnate e dedicate, attrezzature dedicate. Fra l’incarico di direzione di struttura complessa è compreso l’incarico di direttore di Dipartimento, di Distretto sanitario e di Presidio Ospedaliero.
Per la conferma dell’incarico di direttore di struttura complessa è previsto un periodo di prova di sei mesi.

2) Direzione di struttura semplice. Il direttore generale assegna gli incarichi di direzione di struttura semplice, che durano tra i 3 e i 5 anni, in base alla proposta del primario o del capo dipartimento interessato. Gli incarichi non potranno essere affidati a dirigenti con contratto a tempo indeterminato. Il decreto Salute disciplina anche il Collegio di direzione, formato da tutte le figure professionali presenti nell’azienda, che partecipa alla pianificazione dell’attività delle aziende sanitarie, incluse la ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l’attuazione dell’intramuraria.

Cosa si intende per attività intramuraria (o intramoenia)?
L’attività intramuraria consiste nell’adempimento dell’attività di libero professionista all’interno della struttura ospedaliera e comunque al di là dell’impegno di servizio.

Il Collegio partecipa alla valutazione interna dei risultati in base agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal Direttore generale sulle questioni che riguardano le attività cliniche. Ai componenti del collegio non spettano compensi.

La legge introduce delle novità riguardo all’attività privata dei medici che lavorano per il Servizio sanitario nazionale?
Sì. Dopo più di dieci anni, il regime provvisorio in cui si è operato è stato finalmente superato e sono state introdotte nuove norme che mirano a superare le criticità emerse fino ad ora. In particolare, l’obiettivo è di risolvere i problemi riguardanti la mancanza di spazi adeguati all’esercizio della professione in forma privatistica all’interno delle strutture sanitarie pubbliche. Le aziende sanitarie dovranno procedere alla ricognizione definitiva degli spazi disponibili e potranno, con un sistema informatico studiato ad hoc, utilizzare spazi presso strutture sanitarie esterne oppure autorizzare i singoli medici a operare nei propri studi. Ma particolare attenzione è stata posta nel garantire ai pazienti che le prestazioni effettuate negli studi privati mantengano effettivamente il regime – anche economico – previsto dalle norme sull’intramoenia. Al fine di tracciare tutti i pagamenti e di rendere possibile un effettivo controllo del numero delle prestazioni che il professionista svolge (sia durante il servizio ordinario, sia in regime di intramoenia), il decreto prevede che i cittadini eseguano i pagamenti direttamente all’ente presso cui il medico opera e con un limitato uso dei contanti. Tutta l'attività sarà inoltre messa in rete per dare trasparenza. Infine, è previsto che parte degli importi riscossi siano destinati, oltre che per i compensi dei medici e del personale di supporto, anche per la copertura dei costi sostenuti dalle aziende.

Cosa s’intende per “ludopatie”? E cosa prevede il decreto per combatterle?
Le cosiddette “ludopatie” sono patologie del comportamento, che rendono i soggetti che ne sono affetti dipendenti dal gioco d’azzardo in maniera, per l’appunto, patologica. Il decreto Sanità compie un grande passo in avanti nell’assistenza a questi soggetti perché, per la prima volta, riconosce le ludopatie come patologie al pari di altre malattie croniche, garantendo ai pazienti il diritto all’assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza.
Inoltre, il decreto introduce una serie di norme volte a prevenire l’insorgenza e la diffusione nella popolazione delle ludopatie e a salvaguardare le fasce più deboli e sensibili, quali ad esempio i minorenni. In particolare, sono state introdotte disposizioni per:

  • limitare la pubblicità dei giochi con vincite in denaro, con particolare riguardo alla tutela dei minori;
  • rendere più chiare ed evidenti le informazioni sulle probabilità di vincita e sul rischio di dipendenza dal gioco;
  • vietare l’accesso dei minori alle sale ovvero alle aree destinate al gioco;
  • effettuare controlli mirati per verificare il rispetto delle norme a tutela dei minori;
  • rivedere, limitatamente alle nuove concessioni, anche su indicazione dei Comuni la dislocazione di punti di raccolta del gioco evitando la prossimità a luoghi sensibili (scuole, università, nosocomi, luoghi di culto).

pagina pubblicata il 22 dicembre 2012

 

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