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Domande  e risposte: Fisco

Domanda: Cosa prevede il Governo in tema di sovraindebitamento?

Risposta: Per la legge una persona è in una situazione di “sovraindebitamento” in due circostanze:

  • quando c’è una differenza evidente tra l’ammontare dei debiti che la persona ha contratto e la sua disponibilità economica;
  • quando non può, perché non ha più liquidi o patrimonio, pagare regolarmente i propri debiti.

Il rapporto della Banca di Italia “La condizione finanziaria delle famiglie e delle imprese” dedica un capitolo all’indebitamento delle famiglie italiane in cui si evidenzia che: nel 2010 i prestiti concessi dalle banche alle famiglie (consumatrici e produttrici) sono cresciuti del 4,9 per cento (3,5 nel 2009) e i prestiti erogati da tutti gli intermediari finanziari alle sole famiglie consumatrici, al netto di sofferenze e pronti contro termine, sono aumentati in misura inferiore (3,4 per cento) e hanno rallentato nei primi mesi del 2011. I debiti finanziari hanno raggiunto il 66 per cento del reddito disponibile.

Il nuovo disegno di legge prevede invece che per sovraindebitamento debba intendersi una situazione di definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.
La legge numero 3 del 27 gennaio 2012 ha previsto una serie di tutele e vantaggi per le piccole e medie imprese che non possono ricorrere a specifiche procedure concorsuali (ad esempio quella del fallimento) introducendo nell’ordinamento un meccanismo di estinzione del debito, controllato in sede giudiziale. Il Governo ha ora esteso tali vantaggi anche ai consumatori, persone fisiche, che hanno contratto debiti per adempiere a necessità personali o familiari. In base alla legge attualmente vigente, il debitore ha la possibilità di proporre un accordo al creditore.
La nuova procedura prevede:

  • che il debitore, o il consumatore, depositi un “piano di rientro del debito” presso il Tribunale che si pronuncerà con l’approvazione o meno del piano;
  • che il debitore presenti, al fine di un accordo, il piano ai creditori;
  • la possibilità di un pagamento anche non integrale dei creditori privilegiati (con l’esclusione di determinati crediti tributari o previdenziali, dei quali è possibile la sola dilazione di pagamento).
  • la vincolatività della proposta omologata, ove superato il vaglio di convenienza, e quello di meritevolezza nel caso del consumatore, anche nei confronti dei creditori che non abbiano aderito alla proposta;
  • riduzione al 60% della soglia prevista per il raggiungimento dell’accordo tra debitore non consumatore e creditori;
  • introduzione di un autonomo procedimento di omologazione del piano del consumatore fondato su un giudizio di meritevolezza della condotta del debitore, basato a sua volta sulla ragionevolezza della prospettiva di adempimento delle obbligazioni avuta dal debitore e sulla mancanza di colpa nella determinazione del sovraindebitamento;
  • introduzione della possibilità di una procedura alternativa di liquidazione di tutti i beni del debitore, anche se consumatore;
  • subordinazione al verificarsi di determinate condizioni e ad uno specifico giudizio del tribunale l’effetto di esdebitazione per i crediti non soddisfatti.

Il piano deve essere redatto con l’aiuto di un organismo di composizione della crisi: si tratta di enti pubblici o privati dotati di requisiti di indipendenza, professionalità e adeguatezza patrimoniale. Il debitore dovrà inoltre fornire tutta la documentazione idonea a ricostruire la posizione debitoria e quella economica/patrimoniale: l’elenco di tutti i creditori con le relative somme dovute, l’elenco delle spese necessarie al sostentamento della famiglia, con l’indicazione del nucleo familiare.
I creditori, i cui nomi sono contenuti nella documentazione presentata, possono:

  • concordare con la proposta contenuta nel piano di rientro;
  • non essere d’accordo con la proposta del debitore;
  • concordare parzialmente, proponendo modifiche, con il piano di rientro.

Per l’approvazione del piano il Tribunale terrà conto di due criteri:

  • la convenienza economica per i creditori e i debitori;
  • la meritevolezza del debitore: si analizza il modo in cui il debitore si sia misurato in passato con le spese sostenute e come intende gestire l’accordo presentato ai creditori e depositato in Tribunale. Spetta al Tribunale, sentiti i creditori, valutare il piano del debitore, la sua meritevolezza e, dopo averlo approvato, obbligare sia i creditori che non erano d’accordo con la proposta sia quelli che non si erano iscritti alla procedura proposta dal debitore, a sottostare a tale decisione.

Rapporto della Banca di Italia (file pdf)

Pagina pubblicata il: 20/03/2012

 

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