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Domande  e risposte: Fisco

Domanda: Cosa cambia grazie al recepimento della Direttiva Europea sull'avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta?

Risposta: Il 6 aprile 2012 il Governo Monti ha approvato un decreto legislativo di attuazione della direttiva europea sull’avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica (Direttiva 2009/110/CE). La Direttiva stabilisce le norme relative all’attività degli istituti di moneta elettronica e alla vigilanza su di essi, al fine di contribuire alla nascita di un mercato unico dei servizi di moneta elettronica e assicurare condizioni di parità a tutti i prestatori di questi servizi.

Moneta elettronica. Con questo termine si intende il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso dietro ricevimento fondi  per effettuare operazioni di pagamento. Caratteristica distintiva delle operazioni effettuate tramite moneta elettronica – e che distingue la moneta elettronica dagli altri sistemi di trasferimento elettronico di fondi, quali, ad esempio, le carte di debito dove i pagamenti sono regolati tramite trasferimenti da conti bancari – consiste nel fatto che esse non implicano necessariamente la presenza di un conto bancario.

Il decreto legislativo approvato dal Governo introduce alcune modifiche al Testo Unico bancario e tra queste, in particolare:

  • una più ampia definizione di “ moneta elettronica”. La nuova definizione è volta a favorire l’innovazione tecnologica, poiché consente di includere non soltanto tutti i prodotti di moneta elettronica attualmente disponibili sul mercato, ma anche quelli che verranno sviluppati in futuro.

La Direttiva stabilisce le norme relative all’attività degli istituti di moneta elettronica e alla vigilanza su di essi:

  • l’individuazione dei soggetti ai quali è riservata l’emissione di moneta elettronica: Si tratta delle banche e degli istituti di moneta elettronica. Possono inoltre emettere moneta elettronica, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, Poste Italiane, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali.
  • l’introduzione di nuove forme di tutela del consumatore (es. forme di  rimborso della moneta versata o forme di  tutela delle somme del cliente su cui non sono ammesse azioni dei creditori dell’istituto di moneta elettronica).

 

Istituto di moneta elettronica. Gli istituti di moneta elettronica emettono moneta elettronica. Per la distribuzione e il rimborso di moneta elettronica possono avvalersi di persone fisiche o giuridiche che agiscono a loro nome. In questo caso, devono essere autorizzate dagli Stati membri. Tali istituti hanno l'obbligo di detenere un capitale iniziale che non deve essere inferiore a 350 000 euro e devono tutelare i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa. Questa protezione deve essere effettiva al più tardi entro le cinque giornate operative dopo l'emissione di moneta elettronica.

Quali sono le condizioni di emissione e di rimborso della moneta elettronica?

Gli emittenti di carte prepagate emettono moneta elettronica pari al valore dei fondi ricevuti. Su richiesta del titolare di moneta elettronica, gli emittenti devono poter rimborsare in qualsiasi momento il valore monetario corrispondente alla cifra detenuta sulla carta.
I termini di rimborso sono chiaramente definiti nel contratto tra l’emittente e il detentore di moneta elettronica. Il rimborso può essere soggetto al pagamento di una commissione soltanto se previsto dal contratto e nei seguenti casi:

  • se il rimborso è richiesto prima della scadenza del contratto;
  • se il detentore di moneta elettronica recede dal contratto prima di tale scadenza;
  • se il rimborso è richiesto più di un anno dopo la data di scadenza del contratto.

Pagina pubblicata il : 13/04/2012