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Domande e risposte: Giovani

Domanda: Università 3.0 – Come verrà agevolata la vita dello studente?

Risposta: Gli ultimi dati diffusi dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sul numero degli studenti universitari rivelano un panorama complesso. Complessivamente, gli studenti universitari superano il milione e 700mila unità, suddivisi tra le lauree triennali e quelle specialistiche. Molti di questi studenti, tuttavia, faticano a portare a compimento gli studi nei tempi ordinari. La media dei “fuori corso” negli atenei di maggiori dimensioni (ad esempio il Politecnico di Milano, l’Università di Pisa, l’Università “La Sapienza” di Roma) è spesso equivalente – o superiore – alla metà degli studenti iscritti.
Le ragioni che spiegano il fenomeno sono, ovviamente, molteplici. Certamente, la difficoltà di reperire informazioni e le lungaggini burocratiche giocano un ruolo importante. “Semplifica Italia” tenta di offrire una soluzione al problema, accelerando il percorso di trasformazione dell’università. Il nuovo portale unico, tradotto anche in lingua inglese, raccoglie e rende accessibili le informazioni relative a tutti gli atenei italiani. Oltre ai benefici per gli atenei – che snelliscono così le procedure e riducono i tempi di conclusione dei procedimenti – si attendono vantaggi consistenti per gli studenti.
Attraverso il portale sarà possibile:

  • Reperire informazioni sui corsi di laurea di tutti gli atenei.
    Oggi, per raccogliere le informazioni sui corsi di laurea, gli studenti devono consultare i rispettivi siti internet o recarsi di persona presso le facoltà. Il nuovo portale aggrega tutte le informazioni, facilitandone la consultazione;
  • Verbalizzare gli esami. Attraverso il portale unico si eliminano le trafile burocratiche per la verbalizzazione degli esami sostenuti. Bastano pochi “click” per aggiornare il libretto elettronico, direttamente dal proprio computer.

In tema di programmazione accademica e diritto allo studio, il Governo a marzo 2012 ha approvato, salvo intese, due decreti legislativi che attuano la legge n.240 del 30 dicembre 2010 (c.d. Riforma dell’Università).
Il primo provvedimento riguarda le misure di revisione della normativa in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti. In particolare, si stabiliscono:

  • l’ambito di intervento: Università statali, non statali legalmente riconosciute, istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  •  i destinatari del diritto allo studio, e cioè gli studenti iscritti a tutti i corsi di istruzione superiore nella Regione o Provincia autonoma. E’ garantita la parità di trattamento ai cittadini italiani, indipendentemente dalla Regione o Provincia autonoma di provenienza e agli studenti stranieri, agli apolidi e ai rifugiati politici che usufruiscono degli strumenti e dei servizi per il diritto allo studio, secondo le vigenti disposizioni di legge;
  •  gli strumenti e i servizi per il successo formativo: i servizi abitativi, i servizi di ristorazione, i servizi di orientamento e tutorato, le attività a tempo parziale, i trasporti, l’assistenza sanitaria, l’accesso alla cultura, i servizi per la mobilità internazionale, il materiale didattico e gli altri servizi definiti dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dalle Università, dalle istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale. Questi strumenti e servizi sono assicurati attraverso l’erogazione della borsa di studio agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all’ articolo 8 e cioè: i requisiti di merito e la condizione di merito degli studenti.
  •  i soggetti istituzionali coinvolti nell’assicurare tali servizi e il sistema di finanziamento del diritto allo studio.

La misura individua due punti principali. Innanzitutto, il concetto di Lep (livelli essenziali della prestazione) che devono essere garantiti a tutti gli studenti in possesso dei requisiti economici e di merito richiesti per la borsa di studio.  In secondo luogo, è introdotta la valorizzazione dei collegi e delle residenze universitarie, considerati “strumenti” per migliorare la qualità del percorso universitario di ogni studente. Per collegi si intendono quelle strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative. Le residenze universitarie sono strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, anche con servizi alberghieri, strutturate in modo da ottemperare entrambe le esigenze di individualità e di socialità.

 

Cosa si intende per Lep?
I livelli essenziali delle prestazioni che riguardano i diritti civili e sociali – spesso abbreviati con la sigla Lep - devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, secondo l’articolo 117, comma 2, lettera m, della Costituzione della Repubblica Italiana. Il compito della loro definizione spetta esclusivamente allo Stato ma la loro realizzazione compete oltre che allo Stato stesso anche ai diversi Enti locali, e cioè: Regioni, Province e Comuni. I Lep vanno inquadrati nella vasta riforma che, con la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, ha interessato il Titolo V della Costituzione: è stata abbandonata la concezione centralistica dell’amministrazione statale e sono state potenziate le autonomie locali, secondo il principio di sussidiarietà recepito dalla normativa europea.
A sua volta l’articolo 120 della Riforma, comma 2, attribuisce allo Stato il potere sostitutivo nel caso in  cui gli enti territoriali non rispettino i livelli essenziali delle prestazioni: “il Governo può sostituirsi a organidelle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso dimancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitariaoppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare latutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali prescindendo dai confini territoriali dei governi locali”.
I Lep riguardano, in particolare, tre ambiti:
- diritti connessi all’istruzione e alla formazione;
- diritti connessi alla salute;
- diritti connessi all’assistenza sociale.

 

Il secondo provvedimento prevede invece la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei. Il decreto inquadra, in maniera organica, le seguenti misure:

  • la programmazione economico-finanziaria degli atenei;
  • i criteri per perseguire la sostenibilità delle spese di personale e di quelle per l’indebitamento;
  • l’introduzione del costo standard per studente in corso: la sua determinazione è stabilita con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita l’ANVUR (Agenzia per la valutazione del sistema universitario e della ricerca)  e tenuto conto della tipologia del corso di studi, delle dimensioni dell’Ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l’Università.

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca individua con proprio decreto, di validità almeno triennale, le percentuali del fondo di finanziamento ordinario (FFO) da ripartire in relazione a criteri basati sul costo standard per studente, sulla valutazione dei risultati della didattica e della ricerca, sui risultati conseguiti nell’ambito delle politiche di reclutamento del personale e a fini perequativi. Il Ministero dà comunicazione annuale al Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’esito della programmazione medesima, in particolare ai fini del monitoraggio della finanza pubblica.

  • l’introduzione dei criteri per la valutazione delle politiche di reclutamento del personale, sulla base delle procedure di valutazione stabilite dall’ANVUR. L’Agenzia fisserà le procedure per dare le pagelle alle politiche di assunzione degli Atenei che dovranno influenzare il finanziamento “meritocratico” delle varie sedi.

 

Che cos’è l’Anvur?
L’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca è un ente pubblico vigilato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur) con i seguenti compiti:

  • valutazione esterna e della qualità delle attività delle Università e degli enti di ricerca pubblici e privati, destinatari di finanziamenti pubblici sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca;
  • indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli Atenei e degli enti di ricerca;
  • valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e di innovazione.

L’Anvur è stata costituita a seguito del decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006 (disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalle legge n. 286 del 24 novembre 2006.

Ultimo aggiornamento: 28 marzo 2012

 

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