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Domande e risposte: Imprese

Domanda: Cosa ha fatto il Governo per facilitare la fase di lancio delle start-up innovative?

Risposta:Spesso i primi mesi di vita per un’azienda sono i più problematici a causa di una serie di ostacoli: gli oneri burocratici, la normativa fiscale rigida e la difficoltà nel reclutamento di persone da coinvolgere nel progetto.
Per facilitare questa fase, il Governo ha deciso di intervenire su 2 aree: l’abbassamento degli oneri fiscali e una maggiore flessibilità del mercato del lavoro.

Di seguito le novità introdotte:

1) nei primi quattro anni di vita la start-up innovativa può decidere di retribuire  gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori continuativi con azioni, quote, titoli, opzioni. In questo caso il reddito che deriverà dall’attribuzione di questi strumenti d’investimento non sarà calcolato nella formazione dell’imponibile tanto ai fini contributivi tanto quanto ai fini fiscali.
Questa misura, oltre ad alleggerire i costi dell’azienda, responsabilizza i dipendenti coinvolgendoli direttamente nella raccolta degli utili della startup innovativa. Tramite gli incentivi messi in atto dal Governo per le startup appena costituite si intende anche contrastare il calo del tasso di natalità delle imprese che nel 2010 si è attestato al 6,7% (il valore più basso degli ultimi 6 anni). Infatti, come rivelato dall’ISTAT. nel 2010 sono nate poco più di 265 mila imprese, quasi 24 mila in meno rispetto all’anno precedente.

2) rendere più flessibile il mercato del lavoro introducendo misure volte a favorire l’assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato per facilitare il conseguimento dell’oggetto sociale della startup. Per combattere la precarietà dei lavoratori, il decreto Crescita 2.0 stabilisce che, qualora il soggetto abbia lavorato con contratto a termine per un periodo di 36 mesi, potrà essere riassunto solo per un altro anno a tempo determinato. Dopo i 4 anni di collaborazione l’unico modo per riassumere lo stesso dipendente è con contratto a tempo indeterminato.

Dopo aver incentivato i cittadini ad avviare una startup innovativa, come aiuta l’azienda neonata a crescere?

Una volta costituita, la startup ha bisogno di fondi per crescere.
Come rileva il rapporto Istat del 2010 sull’accesso al credito, in Italia il canale privilegiato dalle imprese per reperire capitali è il credito bancario. Secondo il rapporto “Restart, Italia!” (reperibile a questo link per ulteriori approfondimenti clicca qui) elaborato dalla task force sulle startup istituita lo scorso aprile dal ministro dello sviluppo economico Corrado Passera, si è registrato un incremento della domanda di credito bancario da parte delle aziende  - si è passati dal 36,5% del 2007 al 52,2% del 2010. La concessione dei prestiti da parte delle banche ha subito invece una notevole contrazione: dal 2007 al 2010 le concessioni sono diminuite dell’8,2%. A questo dato si aggiunge un problema frequente che riguarda la quantità di risorse accordate dalle banche alle aziende: per circa la metà delle imprese è inferiore alla cifra richiesta.
Alla luce di queste difficoltà, il Governo è intervenuto su 3 punti:

  • aumento della capacità di attrazione dei capitali privati con una normativa di favore valida per gli anni 2013, 2014, 2015 che permette di detrarre il 19% della somma investita in imprese startup innovative dal proprio reddito imponibile. Il massimo importo d’investimento agevolato è di 500 mila euro all’anno. Per quanto riguarda l’investimento da parte di soggetti passivi IRES (imposta sul reddito delle società) la detrazione è fissata al 20% delle somme investite e l’investimento massimo agevolato è di 1,8 milioni di euro l’anno.
  • Creazione di portali online per la raccolta di capitale (crowdfunding), la cui vigilanza viene affidata alla Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), che è delegata a emanare regole di condotta applicabili al rapporto con gli investitori.
  • Agevolazione rispetto alle normali PMI per l’accesso al Fondo Centrale di Garanzia.

Chi sono i soggetti passivi IRES?

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonche' le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
  b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
  c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
  d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Cos’è il Fondo centrale di garanzia?

Il Fondo Centrale di Garanzia sostiene lo sviluppo delle Piccole e Medie Imprese Italiane concedendo una garanzia pubblica a  fronte di finanziamenti concessi dalle Banche anche per investimenti all’estero.

Cos’è il crowdfounding?
Si tratta di uno strumento di raccolta di capitali che permette la partecipazione di un elevato numero di soggetti al finanziamento attraverso piattaforme online specializzate per raccogliere il capitale.

Molte aziende non riescono ad emergere e per questo sono costrette a chiudere. Come rende più semplice il Governo la fase di liquidazione d’azienda?

Come sottolineato dall’ISTAT nel 2010, il tasso di aziende che ha chiuso è in leggero calo rispetto all’anno precedente (-0,2%). Tuttavia il Governo con alcune facilitazioni intende incentivare quanti si trovano in difficoltà ad effettuare nuovi tentativi d’impresa rendendo più fluide e meno onerose le procedure fallimentari della startup in crisi. Si è cercato di contrarre i tempi per la liquidazione giudiziale, concentrandosi sul risarcimento dei creditori e cercando di non intaccare la capacità dello startupper di ricostruire un’impresa.
Sempre nell’ottica di aiutare a ricominciare una nuova attività senza essere pregiudicato da un fallimento precedente, si prevede che l’iscrizione del decreto di apertura della procedura liquidatoria sia accessibile al pubblico solo per 12 mesi, trascorsi i quali sarà visibile solo all’autorità giudiziaria e di vigilanza.


Pagina pubblicata il: 29 ottobre 2012