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Doamnde  e risposte: Giovani

Domanda: In cosa consiste la liberalizzazione delle professioni intellettuali?

Risposta: La riforma delle professioni introdotta dal decreto “Cresci Italia” segna un passo avanti in direzione di un mercato equo e concorrenziale. L’accesso facilitato all’esercizio delle professioni intellettuali si propone di avvantaggiare i giovani, eliminando le barriere del mercato dei servizi professionali. Questi, in sintesi, i principali interventi:

A. Riduzione dei tempi e semplificazione delle procedure. Il primo ordine di interventi mira a ridurre i tempi e semplificare le procedure per accedere all’esercizio delle professioni intellettuali. La durata massima dei tirocini per l’accesso all’esame di abilitazione è fissata in diciotto mesi. Per i primi sei mesi (se i Consigli nazionali degli ordini professionali e il Ministero dell’Istruzione hanno concluso un accordo in tal senso) il tirocinio potrà essere svolto in concomitanza con il corso di studio per la laurea di primo livello, magistrale o specialistica. I Consigli nazionali degli ordini possono stipulare convenzioni anche con il Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni successivo al conseguimento della laurea.

B. Disciplina del tirocinio per l’accesso all’ordine professionale. La riforma degli ordinamenti professionali, approvata dal Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2012 disciplina l’accesso al tirocinio necessario per lo svolgimento della libera professione. La riforma prevede:

- L’obbligatorietà e la durata del tirocinio per l’accesso alle professioni di diciotto mesi comprensivo di contenuto teorico e pratico al fine di conseguire le capacità necessarie per l’esercizio e la gestione organizzativa;

- l’iscrizione al registro dei praticanti quale condizione necessaria per lo svolgimento del tirocinio (il registro dei praticanti è istituito presso gli ordini professionali al quale occorre iscriversi per poter accedere al tirocinio previsto dalla legge).

- il requisito di cinque anni di anzianità per il professionista affidatario e un massimo di tre praticanti contemporaneamente al fine di rendere effettiva ed adeguata la formazione (il professionista affidatario è colui presso il quale il praticante svolge il tirocinio previsto dalla legge e permette l'iscrizione al registro del praticante.

- la possibilità di svolgere il tirocinio, per un periodo non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi e ribadisce la possibilità che il tirocinio possa essere svolto in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea;

- l’incompatibilità assoluta con qualsiasi tipo di impiego pubblico mentre vi è la possibilità, compatibilmente alla condizione di garantire un adeguato tirocinio, di svolgere un lavoro subordinato privato;

- l’interruzione del tirocinio per oltre sei mesi senza un valido motivo determina l’inefficacia del periodo già svolto ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo;

- l’obbligatorietà per i praticanti a seguire le stesse norme deontologiche del professionista abilitato;

- l’obbligatorietà di svolgere la pratica presso uno studio professionale e la frequenza di specifici corsi di formazione professionale organizzati dagli ordini, dai collegi, da enti autorizzati dai ministri vigilanti o associazioni. Il consiglio nazionale dell’ordine o del collegio, dopo aver acquisito il parere favorevole del ministro competente, è tenuto a regolamentare le modalità e le condizioni per l’istituzione dei corsi, i contenuti, la durata minima (non inferiore alle duecento ore), le modalità e le condizioni per la frequenza nonché la verifica intermedia e finale del profitto affidate ad una commissione di professionisti o docenti universitari (un ordine - o collegio - è costituito dai professionisti ad esso appartenenti in quanto iscritti in un albo previsto dalla legge). Il Ministro competente ha la facoltà di verifica, idoneità dei corsi e decisione in merito alla data di decorrenza, al fine di rendere operativo il tirocinio, invece al consiglio dell’ordine o del collegio spettano i poteri di certificazione sul tirocinio;

- l’inefficacia del tirocinio nel caso in cui l’esame di Stato non venga superato nei cinque anni successivi al completamento della formazione professionale.

C. Risparmio privato. Il secondo ordine di interventi mira a ridurre i costi per la collettività. Sono quindi abolite le tariffe, nel minimo e nel massimo. Il valore delle prestazioni è rimesso alla libera contrattazione tra il professionista e il cliente.

D. Trasparenza. Il terzo ordine di interventi incentiva la trasparenza. Le novità più importanti sono due. La prima è l’introduzione dell’obbligo di pattuire preventivamente il consenso, previa comunicazione del grado di complessità dell’incarico da parte del professionista. Quest’ultimo, su richiesta del cliente, è tenuto a comunicare il preventivo per iscritto. La seconda novità è l’obbligo di informazione, a carico del professionista, della garanzia di copertura assicurativa.

Un capitolo a parte nell’ambito delle professioni è quello dei notai. Per esigenze di equità e concorrenzialità è previsto l’ampliamento della piana organica dei notai. I nuovi posti vengono assegnati con concorso pubblico, uno per anno, per tre anni consecutivi.

Pagina pubblicata il: 31/01/2012
Ultimo aggiornamento: 09/07/2012

 

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