
Domanda: È possibile prevedere una riduzione della tassa sui beni di lusso, sui natanti o alianti che hanno oltre dieci anni di vita?
Risposta: Con la manovra del 4 dicembre 2011 sono state introdotte diverse misure relative alla tassazione di alcuni beni mobili registrati. In particolare, la manovra prevede l’introduzione di: - un’addizionale erariale sul bollo delle auto. La misura dell’addizionale è fissata in 20 euro per ogni chilowatt di potenza che supera il limite di 185 chilowatt; - una tassa di stazionamento,navigazione, ancoraggio e rimessaggio, per le unità da diporto nazionali ed estere che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche anche se in concessione a privati. La misura della tassa varia da un minimo di 5 euro al giorno (per le piccole imbarcazioni di lunghezza compresa tra i 10 e i 12 metri) ad un massimo di 703 ero al giorno (per le navi di lunghezza superiore a 64 metri). - un’imposta erariale sugli aeromobili privati, analoga a quella a suo tempo disciplinata dall’articolo 9 del decreto-legge n. 151 del 1991, poi abrogata nel 1994. La misura dell’imposta varia da un minimo di 1,5 euro al chilo (per gli aerei fino a 1000 chili) a 7,55 euro al chilo (per gli aerei di peso superiore a 10000 chili). Per gli elicotteri l’imposta dovuta è pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso. Infine, per gli alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, l’imposta è pari a euro 450,00. Per le prime due misure è prevista una progressiva riduzione della tassazione in funzione del trascorrere del tempo. In particolare, per il bollo delle auto è prevista la riduzione dell’addizionale: - a 12 euro dopo 5 anni dalla data di costruzione del veicolo; - a 6 euro dopo 10 anni dalla data di costruzione del veicolo; - a 3 euro dopo 15 anni dalla data di costruzione del veicolo. Decorsi 20 anni dalla data di costruzione del veicolo, l’addizionale non è più dovuta. I predetti periodi decorrono dall’anno successivo a quello di costruzione. Per le unità da diporto nazionali ed estere è stata prevista la riduzione della tassa: - del 15 per cento dopo 5 anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto; - del 30 per cento dopo 10 anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto; - del 45 per cento dopo 15 anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto. I predetti periodi decorrono dall’anno successivo a quello di costruzione. Nessuna riduzione della tassazione è prevista per gli alianti.
Pagina pubblicata il: 6/03/2012