
Domanda: come si applica l’IMU agli immobili in comodato d’uso?
Risposta: l'imposta sugli immobili IMU si applica anche sugli immobili in comodato d'uso. Il decreto Monti ha cancellato la disposizione (il comma 3, dell’articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) che consentivano nella vecchia imposta ICI di assimilare all'abitazione principale gli immobili concessi ad uso gratuito ai familiari. A partire dal 2012 le unità immobiliari date in comodato d'uso sono quindi considerati imponibili come seconde case con aliquota IMU ordinaria. Ad esempio, una casa data in uso gratuito ad un genitore o al figlio sarà soggetta all'aliquota ordinaria IMU e non potrà più beneficiare né delle detrazioni per l'abitazione principale, né delle aliquote ridotte previste in precedenza nel regime ICI.
E’ da precisare che l’IMU, sostituisce, a norma del comma 1 del citato art. 8 del D. Lgs. n. 23 del 2011, l’ICI e, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali comunali e regionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati.
La sostituzione dell’IRPEF comporta, in via generale, che per gli immobili non locati (compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito e quelli utilizzati a uso promiscuo dal professionista) o non affittati risulta dovuta la sola IMU, mentre per quelli locati o affittati risultano dovute tanto l’IMU quanto l’IRPEF.
Pagina pubblicata il: 05/10/2012