
Domanda: Come si applica la nuova riforma per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti pubblici ex- INPDAP ?
Risposta:
Dal 2012 vengono introdotte importanti novità che riguardano le lavoratrici e i lavoratori dipendenti del settore pubblico, iscritti alla Gestione ex Inpdap.
Il nuovo sistema di calcolo della pensione, la pensione anticipata che sostituisce la pensione di anzianità, i requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia, sono alcune delle novità contenute nella riforma.
I requisiti per la pensione anticipata
I soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a partire dal 1° gennaio 2012, possono accedere alla pensione anticipata a condizione che risulti maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne. Tali requisiti sono aumentati di un mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014, fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013.
I requisiti prescritti a partire dal 1° gennaio 2012 per il diritto alla pensione anticipata, sia in un sistema di calcolo misto (contributivo pro-rata) sia contributivo, sono riportati nella tabella seguente.
Anzianità contributiva |
|
Anno |
Uomini |
Donne |
2012 |
42 anni e 1 mese |
41 anni e 1 mese |
2013 |
42 anni e 5 mesi |
41 anni e 5 mesi |
2014 |
42 anni e 6 mesi |
41 anni e 6 mesi |
Sulla quota retributiva del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età). Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi.
La pensione di vecchiaia
Il requisito anagrafico richiesto per l’accesso alla pensione di vecchiaia, per gli iscritti alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2012 il diritto a pensione, è determinato in 66 anni con un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni.
Per i lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, fermi restando il limite anagrafico minimo pari a 66 anni e quello contributivo pari a 20, l'accesso al pensionamento è condizionato all'importo della pensione che deve risultare non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale; tale importo è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, appositamente calcolata dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. Il predetto importo non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianità contributiva effettiva di cinque anni. Per “contribuzione effettiva” deve intendersi solo la contribuzione, sia obbligatoria che volontaria, effettivamente versata e accreditata con esclusione quindi di quella figurativa.
Considerato che i requisiti di accesso al sistema pensionistico devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e s.m.i., a decorrere dal 1° gennaio 2013 il requisito anagrafico di 66 anni e quello di 70 anni sono incrementati di 3 mesi.
I requisiti prescritti a partire dal 1° gennaio 2012 per il diritto alla pensione di vecchiaia, sia in un sistema di calcolo misto (contributivo pro-rata) sia contributivo, sono riportati nella tabella seguente:
ANNO |
ETA' |
ANZIANITA' CONTRIBUTIVA |
2012 |
66 anni |
20 anni |
2013 |
66 anni e 3 mesi |
20 anni |
Per esplicita previsione normativa, i requisiti anagrafici descritti devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al pensionamento non inferiore a 67 anni per coloro che maturano il diritto alla prima decorrenza utile al pensionamento dall'anno 2021; qualora, per effetto dei predetti adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, non sia assicurata l'età minima di 67 anni, con un decreto direttoriale sono ulteriormente incrementati i predetti requisiti anagrafici.
(fonte INPS)
pubblicata 16 marzo 2012