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Domande  e risposte: Pensioni

Domanda: A chi non si applica la nuova riforma?

Risposta: La “riforma delle pensioni”, con l’aumento dell’età pensionabile e l’abolizione delle pensioni di anzianità, non si applica:

  • ai lavoratori che maturano  i requisiti previsti  entro il 31 dicembre secondo la normativa vigente alla predetta data del 31 dicembre 2011;
  • alle lavoratrici dipendente ed autonome,  in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome  per le quali, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015,  è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità qualora optino per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015.

La riforma per i lavoratori non occupati

La riforma non si applica ad alcune categorie di lavoratori che si trovano in particolari situazioni di non occupazione, e precisamente:

  • ai lavoratori che si trovano in situazioni di mobilità lunga in attesa che si perfezionino i requisiti per la pensione, oppure abbiano in corso l’esonero dal servizio o che abbiano risolto entro il 31 dicembre 2011 il rapporto di lavoro sulla base di accordi individuali, purché perfezionino i requisiti della pensione entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge 201/2011;
  • ai lavoratori che sono stati ammessi alla contribuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011;
  • ai lavoratori che al 31 ottobre 2011 si trovavano in congedo straordinario per assistere i figli disabili gravi, che maturano il requisito dei 40 anni entro 24 mesi dall’inizio del congedo.

I lavoratori in mobilità ed altre particolari situazioni
I requisiti di accesso e di regime delle decorrenze previsti dalla precedente normativa continuano ad applicarsi, nei limiti delle risorse stabilite, ad alcune categorie di lavoratori che si trovano in particolari condizioni e che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, e precisamente:

  • ai lavoratori collocati in mobilità  ordinaria  sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 4 dicembre 2011, che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
  • ai lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011
  • ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore , nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, anche nel caso in cui maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento  previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
  • ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 abbiano in corso l’istituto dell’esonero dal servizio, purché il provvedimento di concessione sia stato emanato prima di tale data;
  • ai lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli artt. 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivi all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi:
  • la data di cessazione del rapporto risulti da elementi certi ed oggettivi
  • il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che in base alla previgente normativa, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011.

Le modalità di applicazione della esenzione e i limiti numerici dei pensionamenti saranno stabiliti con un decreto che sarà adottato entro il 30 giugno 2012.
Gli enti previdenziali provvederanno al monitoraggio delle domande, per verificare il raggiungimento dei limiti numerici.
 (fonte INPS)

pubblicata 16 marzo 2012