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Domande  e risposte: Semplificazioni

Domanda: Quali sono le nuove regole per i concorsi pubblici?

Risposta: Il numero di concorsi pubblici banditi annualmente è consistente. Così anche per i candidati che, ogni anno, sostengono le prove d’esame. Nel solo triennio 2010-2011-2012 il Ministero della Funzione Pubblica ha autorizzato le amministrazioni centrali a bandire 38 concorsi. Accade spesso che il numero di candidati per le prove concorsuali sia estremamente elevato. Ad esempio, nella prova selettiva per Funzionario Processi Comunicativi e Informativi, bandita dal Comune di Roma a gennaio 2012, i candidati ammessi sono stati 12.343 candidati, a fronte di soli 50 posti disponibili. Il Governo ha avviato una vasta azione di ripensamento delle regole per i concorsi pubblici, per far fronte a una duplice esigenza:

  • Primo, rendere più semplice l’iscrizione e la partecipazione ai concorsi pubblici
  • Secondo, ridurre i costi per le amministrazioni.

Il decreto “Semplifica Italia” stabilisce che per partecipare ad un concorso pubblico i candidati dovranno iscriversi esclusivamente per via telematica. Quella che, prima del decreto, era solo una possibilità, oggi diventa obbligo. Le domande inviate telematicamente sono valide:
a) se sottoscritte con la firma digitale, il cui certificato è consegnato da un funzionario competente al rilascio;
b) se l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso l’utilizzazione della carta d’identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione;
c) se l’autore è identificato dal sistema informatico con strumenti informatici certificati ma diversi dalla carta di identità elettronica e nazionale dei servizi.

Commissioni per i concorsi

Viene modificata la composizione della commissione d’esame per l’abilitazione alla professione di avvocato. Alle categorie già previste dalla normativa in vigore, si aggiungono i ricercatori universitari.

Le commissioni saranno composte da cinque membri titolari e cinque supplenti dei quali:

  • due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati;
  • due titolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello;
  • un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati o ricercatori di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore.

pagina aggiornata il 16 febbraio 2012

 

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