Emblema della Repubblica
Governo Italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Servizi e ricerca nel sito

Ti trovi in: Home : Dialogo con il cittadino : domande e risposte

Domande e risposte

Domande e risposte sul decreto "Salva Italia"

Costi della politica

– Quali misure ha adottato, o prevede di adottare, il governo Monti per ridurre i costi della pubblica amministrazione e della politica?

Il Governo Monti è pienamente consapevole dell’importanza del contenimento dei costi della macchina dello Stato. È per questo motivo che l’argomento è divenuto, sin dal suo insediamento, parte integrante, e centrale, dell’agenda istituzionale. A oggi alcuni importanti risultati sono stati ottenuti. Il Governo ha dapprima provveduto a un interpretazione restrittiva delle norme disciplinanti le retribuzioni dei componenti del Governo; ha avviato – ed è tuttora impegnato a portare a compimento – un’incisiva opera di contenimento delle spese per il funzionamento degli apparati pubblici. Esemplificative, in tal senso, sono la consistente riduzione delle “auto blu” e, proseguendo l’azione già avviata dal precedente Governo, la riduzione delle retribuzioni percepite dai manager pubblici,  nonché la fissazione del limite massimo per il trattamento economico degli stessi. A tale ultimo proposito, le principali novità sono quattro:

  1. Viene finalmente messo un punto fermo, senza deroghe o esclusioni, sul  tetto massimo retributivo annuo (pari alla retribuzione del Primo Presidente della Corte di Cassazione che, nell’anno 2011, è stata di Euro 304.951,95 ) che può essere corrisposto alle persone fisiche che hanno un rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) con le amministrazioni pubbliche statali, comprese le Autorità indipendenti;
  2. Concorrono a determinare il tetto retributivo tutti gli emolumenti e le retribuzioni  percepite dallo stesso soggetto, a qualunque titolo erogati (da uno o più organismi;  in corrispondenza di uno o più incarichi);
  3. Non è più consentita la cumulabilità tra retribuzioni. Chi svolge un secondo incarico, scegliendo di mantenere la retribuzione dell’amministrazione di provenienza, può percepire un incremento retributivo non superiore al  25%. Anche in questo caso il cumulo non consente di superare  il tetto massimo individuato.
  4. Ulteriori riduzioni alle spese per la Difesa. Ulteriori riduzioni alle spese per la Difesa. A tale proposito è utile sottolineare che l’esborso italiano per la Difesa in rapporto al Prodotto interno lordo è già tra i più bassi d’Europa. Si attesta allo 0,9% contro una media europea dell’1,61%. La spesa di investimento per ogni militare è ferma a 16.424 Euro, contro una media europea di 26.458 Euro. Nonostante ciò, già nel periodo che va dal 2004 al 2011 le voci di spesa per la Difesa sono state già tagliate di un ulteriore 30%. Gli interventi al vaglio del Governo puntano a garantire ulteriormente la sostenibilità finanziaria e l’efficacia operativa delle Forze Armate. Il 50% del bilancio verrà assegnato alla spesa del personale; la parte restante verrà divisa a metà tra addestramento e investimenti. Il risultato sarà una Struttura Difesa ridimensionata nei numeri ma in grado di esprimere una operatività all’altezza delle aspettative dell’Unione europea e della Nato.
  5. Sono state inoltre approvate misure lungamente attese, tra le quali la trasformazione graduale delle province, la riduzione e l’accorpamento degli enti previdenziali. Si è altresì operato un rilevante contenimento della spesa per gli uffici di diretta collaborazione con i Ministri e del costo complessivo dell’apparato pubblico statale. Solo per fare un esempio, il numero dei consulenti per Palazzo Chigi e tutti i dipartimenti della Presidenza, con o senza Ministro delegato, è stato ridotto da 140 a 42.

A febbraio 2012, il Presidente del Consiglio ha diramato una circolare per assicurare l’economicità e l’efficienza nell’azione amministrativa di tutte le strutture che dipendono dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Presidenza del Consiglio. Il fine della comunicazione è chiaro: assicurare la puntuale osservanza dei limiti di spesa fissati dalle norme ed evitare spese non indispensabili o non ricollegabili in modo diretto ai fini pubblici assegnati alle singole strutture amministrative. In questo contesto, il Presidente ha sottolineato l’esigenza di osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nel codice etico di ciascuna amministrazione, con particolare riferimento a quelle relative al divieto di accettare regali e omaggi di qualsiasi natura di valore superiore a 150 euro. In ogni caso, i regali di valore superiore dovranno essere restituiti o ceduti all’Amministrazione di appartenenza.

 

Evasione fiscale

– Quali misure ha adottato, o prevede di adottare, il governo Monti per contrastare l’evasione e l’elusione fiscale?

Da anni, in Italia, le pratiche diffuse di evasione ed elusione fiscale affliggono l’economia e, di riflesso, l’equità sociale. Le recenti stime condotte dall’ISTAT e dall’Agenzia delle entrate rivelano dati preoccupanti: l’evasione raggiunge il 18% del Prodotto Interno Lordo.
È per queste ragioni che l’esecutivo guidato da Mario Monti ha deciso di fare del contrasto all’evasione fiscale uno dei pilastri portanti dell’azione di governo. Sono tante, e diverse, le misure concretamente approvate dall’esecutivo.

A – Il regime della trasparenza fiscale. Prima, e più importante, è l’introduzione di un regime premiale a favore della trasparenza. Il regime di “trasparenza fiscale” prevede, a fronte di una volontaria accettazione di adempimenti in grado di rafforzare i controlli e l’accertamento da parte del fisco, un effetto premiale per le imprese e i professionisti. Il regime premiale si applica ai soggetti che svolgono attività artistica o professionale ovvero attività d’impresa, in forma individuale o attraverso società di persone.
L’idea innovativa alla base del nuovo regime è quella di abbinare la volontaria accettazione di adempimenti che potenziano la capacità di controllo del fisco (ad esempio, la fatturazione elettronica e la registrazione automatica dei corrispettivi, con invio telematico all’amministrazione finanziaria delle fatture e delle risultanze delle cessioni non soggette a fattura, la tracciabilità delle operazioni bancarie) a una serie di vantaggi. Nello specifico, si tratta di:

1)         Sostanziale riduzione degli adempimenti amministrativi;

2)         Accesso al tutoraggio prestato dall’Agenzia delle entrate. Il tutoraggio può comportare numerosi vantaggi. Può, ad esempio, garantire la predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate dei modelli di liquidazione, versamento e dichiarazione dell’IVA e del modello semplificato 770 dei sostituti d’imposta, con notevole risparmio per il contribuente.

3)         Attivazione di una corsia preferenziale per i rimborsi e le compensazioni di crediti IVA (una misura, quest’ultima, particolarmente importante per chi esporta).

B – Applicazione volontaria agli studi di settore – I soggetti cui si applicano gli studi di settore che dichiarino, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità ai fini dell’applicazione degli studi medesimi, possono godere di alcune disposizioni di favore. Condizione necessaria per l’applicabilità di tali disposizioni è costituita dalla necessità che la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore applicabile. Deve dunque trattarsi di soggetti denominati “congrui” e “coerenti”.

C – Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti – Un ulteriore rafforzamento dei meccanismi di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi illeciti è realizzato con la riduzione da 2.500 a 1.000 Euro dell’utilizzo legale dei contanti e dei titoli al portatore. Questo intervento è in grado di garantire la maggiore efficacia delle misure per il contrasto degli illeciti finanziari e, contestualmente, il potenziamento degli strumenti di contrasto all’evasione fiscale.

D – Rafforzamento dei controlli su tutto il territorio nazionale – Sin dai primi giorni del 2012 gli ispettori dell’Agenzia delle entrate hanno avviato un’intensa attività di controllo sul territorio. L’Agenzia ha un programma serrato di controlli, col fine di tracciare e, se necessario, sanzionare i soggetti evasori.

Per saperne di più, consulta i documenti:
Nel primo documento sono illustrati:
1. i risultati conseguiti nel contrasto all’evasione e alle frodi fiscali dall’Agenzia delle entrate, nel triennio 2008-2010;
2. una sintetica spiegazione degli obiettivi della manovra di dicembre 2011 relativamente all’emersione degli imponibili evasi e alla lotta alle frodi fiscali.
Nel secondo documento sono illustrati i cinque strumenti per contrastare l’evasione:
1. regime premiale per i soggetti (piccole imprese e lavoratori autonomi) trasparenti;
2. regime premiale per i soggetti (piccole imprese e lavoratori autonomi) in linea con gli studi di settore;
3. nuove limitazioni all’uso del contante;
4. disponibilità per il fisco di tutte le movimentazioni relative ai rapporti finanziari;
5. introduzione di una nuova fattispecie di reato in caso di dichiarazioni false rese al fisco.

IMU

- Cos'è e come funziona l'imposta municipale sperimentale?

La manovra approvata dal governo Monti prevede che le risorse necessarie a finanziare le misure di stimolo alla crescita economica siano recuperate attraverso un importante intervento sulla tassazione patrimoniale degli immobili. In Italia, infatti, l’incidenza delle imposte patrimoniali sul Prodotto Interno Lordo è, in base ai dati OCSE (Revenue Statistics del 2001), pari a solamente lo 0,6% rispetto a una media OCSE dell’1,1% e a valori che arrivano a 2,4% per la Francia e a 3,5% per il Regno Unito. La manovra, quindi, prova a correggere l’anomalia italiana, eliminando l’esenzione concessa nel 2008 alle abitazioni principali. Sul piano della policy, inoltre, l’intervento è in linea con le raccomandazioni dei più autorevoli organismi internazionali che hanno costantemente sottolineato il significativo impatto positivo sulla crescita dello spostamento dell’onere tributario dai redditi alla proprietà immobiliare. In particolare, con la manovra si anticipa al 2012 l’Imposta Municipale Propria includendo le abitazioni principali nell’ambito di applicazione dell’imposta e prevedendo, ai fini della determinazione della base imponibili, un primo sostanziale adeguamento dei valori immobiliari ai valori di mercato. L’adeguamento dei valori immobiliari è finalizzato a ridurre l’attuale incongruità tra rendite catastali e valori di mercato degli immobili.

IMU e Chiesa cattolica

L’impianto normativo della Imposta Municipale Sperimentale richiama espressamente le disposizioni di esenzione che si applicano per l’ICI e che sono contenute nell’articolo 7 comma 1 del Decreto legislativo n. 504 del 1992 che per chiarezza riportiamo qui di seguito:

1. Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalla province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 , limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

IMU e agriturismi

L’articolo 13 del DL n. 201 del 2011, prevede l’applicazione dell’IMU ai fabbricati. I fabbricati destinati ad attività di agriturismo sono fabbricati rurali a uso strumentale, ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 9 del DL n. 557 del 1993, convertito in Legge n. 133 del 1994. A questi immobili si applica, in base al comma 8 dell’articolo 13 del DL citato, un’aliquota ridotta pari allo 0,2% che i Comuni, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, possono ulteriormente ridurre fino allo 0,1%.

Per saperne di più:
- il documento
contenente una spiegazione dettagliata – con grafici e tabelle – del riordino del prelievo sugli immobili introdotto dalla manovra di dicembre 2011. Sono presenti, tra le altre cose, un confronto tra l’Italia e alcuni Stati europei ed extra-europei, una stima del Dipartimento delle finanze del numero di abitazioni residenziali distribuite sul territorio, e alcune simulazioni che confrontano la nuova imposta municipale con l’ICI. Infine, nel documento è illustrata la distribuzione dell’imposta per classi di reddito e di popolazione.

Previdenza

– Com’è strutturata e cosa prevede la riforma del sistema pensionistico varata dal governo Monti?

Uno dei pilastri centrali della manovra approvata a dicembre 2011 dal governo Monti è la riforma della previdenza. Si tratta del primo tassello di una riforma più completa che riguarderà anche il mercato del lavoro (che dovrà recuperare efficienza ed efficacia nell’impiego delle risorse) e gli ammortizzatori sociali. L’insieme dei provvedimenti relativi alle pensioni abbraccia un’ottica di lungo periodo. Al tempo stesso, orienta nell’immediato l’applicazione di principi di equità, di trasparenza, di semplificazione e di solidarietà sociale.

I principi su cui poggiano i provvedimenti sono:
1. L’affermazione del metodo contributivo come criterio di calcolo delle pensioni. Dal punto di vista dell’impatto in aggregato, la scelta del criterio contributivo non solo migliora la sostenibilità finanziaria del sistema, sottendendo un trattamento equo tra generazioni, ma costituisce altresì un metodo di calcolo che migliora l'equità intragenerazionale, ossia garantisce parità di trattamento tra i membri di ciascuna generazione. Libera altresì risorse, anche nel lungo termine, utilizzabili per operare sul piano delle politiche di solidarietà sociale.
2. La previsione di un percorso predefinito di convergenza del trattamento previsto per uomini e donne.
3. L’abbattimento delle posizioni di privilegio.
4. La presenza di clausole derogative soltanto per le fasce più deboli e le categorie dei bisognosi.
5. La flessibilità nell’età di pensionamento, che consente al lavoratore maggiori possibilità di scelta nell’anticipare o posticipare il ritiro dal mercato del lavoro, a fronte di una sua valorizzazione da parte datoriale e di una piena tutela del diritto alla scelta.
6. La semplificazione e la trasparenza dei meccanismi di funzionamento del sistema, con l’abolizione delle finestre e delle quote.

A) MISURE SULLA TRANSIZIONE
• Dal 1° gennaio 2012 viene introdotto, secondo il meccanismo pro rata, il metodo contributivo di calcolo delle pensioni.
• Con l’obiettivo di semplificare e rendere più trasparente il sistema, si aboliscono le finestre di uscita, inglobate nei nuovi requisiti di accesso. Vengono altresì abolite le quote, e, conseguentemente, le pensioni di anzianità così come configurate dalle precedenti regole.
• Per accedere alle pensioni di vecchiaia, entrano in vigore nuovi requisiti minimi di età. Dal 1° gennaio 2012, per gli uomini e le donne dipendenti del settore pubblico occorrono 66 anni. Per le donne dipendenti del settore privato e le lavoratrici autonome, il requisito è rispettivamente di 62 anni e di 63 anni e 6 mesi. L’equiparazione dell’età delle donne a quella degli uomini (66 anni) avviene entro il 2018, sempre tenendo conto della variazione della speranza di vita. Il requisito minimo di età è accompagnato da un requisito contributivo minimo di 20 anni.
• Il pensionamento diviene flessibile. La fascia di flessibilità è compresa tra l'età minima oggi prevista per il pensionamento di vecchiaia e i 70 anni.
• A tutti i requisiti anagrafici anzidetti si applicano gli aumenti della speranza di vita (già previsti), con decorrenza dal 2013 (3 mesi già stabiliti dalla legge n. 122/2010 nella sua prima attuazione).
• L’accesso “anticipato” alla pensione è consentito con un’anzianità di 42 anni e un mese per gli uomini e di 41 anni e un mese per le donne, anch’essa indicizzata alla longevità. Si prevedono penalizzazioni percentuali progressive sulla quota retributiva dell’importo della pensione per i lavoratori che intendono accedere al pensionamento prima dei 62 anni. In tal modo, la permanenza al lavoro risulta incentivata.
• Per consentire un adeguamento più graduale alla nuova normativa, in particolare alla coorte dei lavoratori del settore privato che, a seguito del previgente schema basato su finestre e quote, avrebbe conseguito la prestazione pensionistica di anzianità nel 2013 (per esempio, un lavoratore che nel 2012 avrà 60 anni di età e 36 di contribuzione), si prevede che il trattamento della pensione anticipata sia conseguibile al compimento di un’ età anagrafica non inferiore a 64 anni (in deroga ai 66 previsti dal nuovo ordinamento).
• Similmente, a motivo dell’innalzamento previsto per il conseguimento della prestazione previdenziale di vecchiaia per le lavoratrici del medesimo settore, si rende più graduale l’uscita dal mercato del lavoro per la coorte che compie 60 anni di età e 20 anni di anzianità nel 2012, consentendo alla medesima di andare in pensione ad una età non inferiore a 64 anni.
• Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data in vigore del decreto continuano ad applicarsi ai lavoratori che risultano beneficiari di provvedimenti di mobilità e altre situazioni connesse alla perdita o alla sospensione del lavoro, sulla base di accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011 ed entro un limite numerico di domande commisurato alla copertura finanziaria prevista nel decreto.
• Si prevede l’aumento graduale delle aliquote contributive dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti, che sono incrementate fino a raggiungere il 24% (attualmente 20 – 21%) nel 2018.
• Si vara la revisione delle aliquote contributive dei lavoratori autonomi agricoli, portandole gradualmente al 24% (sono state eliminate le differenziazioni delle aliquote per età). Vengono aboliti i privilegi ancora esistenti in ambito previdenziale, attraverso l’introduzione temporanea di un contributo di solidarietà per i pensionati e gli attivi ancora avvantaggiati da precedenti regole di maggior favore rispetto a quelle vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria che non trovino giustificazioni oggettive. Il contributo di solidarietà è proporzionato all’incidenza di tali regole di favore.
• Si favorisce la totalizzazione dei contributi versati dai lavoratori, eliminando l’ultimo ostacolo dei tre anni non riconosciuti.
• Per le Casse Professionali, che operano in regime di autonomia, si propone di adottare un dispositivo che impone alle casse medesime di adottare – entro il termine di pochi mesi - provvedimenti funzionali al riequilibrio di medio-lungo periodo dei conti, e ispirati al rispetto dell’equità intergenerazionale. In assenza di tali provvedimenti, si prevede anche per esse l’adozione del metodo contributivo pro rata dalla medesima data del primo gennaio 2012 e all'imposizione, per gli anni 2012 e 2013, di un contributo di solidarietà a carico dei pensionati.
• Viene istituito un Fondo per il finanziamento di politiche attive per il lavoro allo scopo di favorire l'occupazione delle donne e dei giovani, il cui finanziamento è previsto in euro 200 mln nel 2012, 300 per il biennio 2013/2014 e 240 nel 2015.

B) SISTEMA A REGIME (pensioni totalmente contributive, a partire dal 2035)
• Il sistema previdenziale segue il modello della capitalizzazione virtuale, con formula contributiva e flessibilità nell'accesso al pensionamento (con correzioni rispetto all’età minima di accesso valide soltanto per i lavori usuranti).
• I requisiti di accesso alle prestazioni, nel sistema a regime, prevedono la coesistenza di una anzianità contributiva di 20 anni, 67 anni di età e un importo della pensione non inferiore ad almeno 1,5 volte l’assegno sociale (soglia indicizzata), per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia. Si prescinde dal requisito di importo minimo se in possesso di un’età anagrafica di 70 anni di età e di una anzianità contributiva di almeno 5 anni. Con riferimento alla possibilità di accedere alla pensione anticipata, il diritto si acquisisce al compimento dei 63 anni di età, una anzianità contributiva di 20 anni e l’ammontare mensile della prima rata di pensione non inferiore ad un importo soglia (indicizzato) pari a 2,8 volte l’assegno sociale.
• La regola è applicata uniformemente a tutti i lavoratori e incoraggia la permanenza in attività. Poiché il metodo restituisce, sotto forma di pensione, i contributi versati nel corso della vita lavorativa, l’anzianità minima deve essere tale da comportare un trattamento adeguato. Ciò potrà conseguirsi attraverso un minimo contributivo di almeno 20 anni. Sempre a regime, è attualmente allo studio la possibilità di indicizzare la pensione al Pil pro-capite.

Per saperne di più. Consulta il documento:
Nel documento una illustrazione sintetica dei principi della manovra e la spiegazione degli effetti della riforma del sistema pensionistico nella fase transitoria e a regime.

Argomenti

Sul "Salva Italia"

Per saperne di più: Approfondimento su decreto "Salva Italia"

Sul "Cresci Italia"

Per saperne di più: Approfondimento su decreto "Cresci Italia"

Sul "Semplifica Italia"