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Soppressione, accorpamento e riorganizzazione di enti e organismi

La soppressione e l’accorpamento di alcuni enti ed organismi pubblici è una delle direttrici scelte dal governo per ridurre la spesa pubblica nel nostro paese.

Enti soppressi

INPDAP ed ENPALS (DL 201/2011 convertito con modificazioni L. 214/2011)
Già con il decreto legge n.201 del 6 dicembre 2012 si è proceduto alla soppressione degli enti previdenziali dei dipendenti pubblici e dei lavoratori dello spettacolo. Con il decreto cosiddetto “Salva Italia”  INPDAP ed ENPALS sono soppressi dal 1° gennaio 2012 e le relative funzioni sono attribuite all'INPS. Ciò è coerente anche con il processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale. Dall’accorpamento dei due enti previdenziali all’INPS ci si attende una riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS ed agli Enti soppressi non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro per l'anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. I relativi risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato.

EIPLI (DL 201/2011 convertito con modificazioni L. 214/2011)
l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) è soppresso e posto in liquidazione al fine di razionalizzare le attività di approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonché nei territori della provincia di Avellino. Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse umane e strumentali, nonché tutti i rapporti attivi e passivi, sono trasferiti, entro il 30 settembre 2012 al soggetto costituito o individuato dalle Regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato. La tutela occupazionale è garantita con riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'ente soppresso.

Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua  (DL 201/2011 convertito con modificazioni L. 214/2011)
In particolare, sono trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. Le funzioni da trasferire sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in relazione ai compiti di regolazione e controllo dei servizi idrici di cui al comma 19, si provvede mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti i servizi stessi, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi del comma 19, la pianta organica dell'Autorità è incrementata di quaranta posti. La Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse idriche è soppressa.

Agenzia per la sicurezza nucleare (DL 201/2011 convertito con modificazioni L. 214/2011)
Con riguardo all’Agenzia per la sicurezza nucleare, in via transitoria e fino all’adozione, di concerto anche con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del decreto di cui al comma 15 e alla contestuale definizione di un assetto organizzativo rispettoso delle garanzie di indipendenza previste dall’Unione europea, le funzioni e i compiti facenti capo all’ente soppresso sono attribuiti all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)

Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale  (DL 201/2011 convertito con modificazioni L. 214/2011)

Le funzioni degli enti soppressi e le inerenti risorse finanziarie e strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, alle amministrazioni di competenza.

INRAN (DL 201/2011 convertito con modificazioni L. 214/2011)
I compiti svolti dall’INRAN sono attribuiti al CRA . Sono attribuite all'Ente risi le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle sementi elette. Sono soppresse le funzioni dell'INRAN già svolte dall'ex INCA.
Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito del trasferimento del personale di ruolo dell'INRAN, che mantiene il trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale del comparto ricerca, è ridotto del 10 per cento, con esclusione del personale di ricerca. Per i restanti rapporti gli enti incorporanti subentrano nella titolarità fino alla loro naturale scadenza.
Il personale INRAN (ex INCA) che al momento di entrata in vigore del presente decreto svolge le funzioni trasferite all'INRAN è posto in mobilità.
Al fine di ridurre la spesa di funzionamento, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi resi alle imprese agricole, a decorrere dal 1° ottobre 2012, le funzioni di coordinamento relativo al finanziamento della politica agricola comune sono svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA e al FEASR.
La consistenza numerica complessiva del personale di ruolo che rimane in servizio presso AGEA, a seguito del trasferimento costituisce il limite massimo della dotazione organica della stessa Agenzia.

BUONITALIA spa (DL 201/2011 convertito con modificazioni L. 214/2011)
La società Buonitalia s.p.a. è soppressa.
Al fine di razionalizzare l'attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale nell'ambito della promozione all'estero delle produzioni agroalimentari italiane e rendere più efficaci ed efficienti gli interventi a favore della internazionalizzazione delle imprese agricole, le funzioni, già svolte da Buonitalia s.p.a. in liquidazione, sono attribuite all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (nuova ICE)

ARCUS S.p.A. (DL 95/2012 convertito con modificazioni l.135/2012)
Dal 1° gennaio 2014 la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A., è posta in liquidazione. Il Commissario liquidatore dura in carica fino al 31 dicembre 2014 e non è prorogabile. Per lo svolgimento dei propri compiti il Commissario liquidatore si avvale della struttura e del personale della Società e non può procedere a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendano vacanti. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché, in ogni caso, i rapporti di qualsivoglia natura giuridica aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali, anche a tempo indeterminato, cessano di avere effetto ove non confermati dal Commissario liquidatore entro trenta giorni dal suo insediamento.

Associazione italiana di studi cooperativi «Luigi Luzzatti» (DL 95/2012 convertito con modificazioni l.135/2012)
L'Associazione italiana di studi cooperativi «Luigi Luzzatti» è soppressa e i relativi organi decadono.

Fondazione Valore Italia (DL 95/2012 convertito con modificazioni l.135/2012)
A decorrere dal 1° gennaio 2014 la Fondazione Valore Italia è soppressa.
Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla gestione diretta del programma, oggetto di specifica convenzione con la Fondazione, concernente la «Realizzazione del programma di agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione economica dei disegni e modelli industriali», utilizzando a tal fine le risorse trasferite alla Fondazione e depositate su un conto corrente vincolato allo scopo.

Promuovi Italia S.p.A (DL 95/2012 convertito con modificazioni l.135/2012)
La titolarità degli affidamenti diretti disposti dal Ministero dello sviluppo economico in favore di Promuovi Italia S.p.A. (nel seguito Promuovi Italia) e delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo Ministero è trasferita a titolo gratuito, a decorrere dalla data di stipula dell'accordo all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - Invitalia S.p.A. ovvero ad una società dalla stessa interamente partecipata. La società conferitaria subentra in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per l'individuazione della società conferitaria e delle attività, dei beni e del personale oggetto di trasferimento, nel quale sono individuate le modalità e i criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti economici;

CONI SERVIZI (DL 95/2012 convertito con modificazioni l.135/2012)
Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, transitato alla CONI Servizi S.p.A. si applica, non oltre il 31 dicembre 2013, l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alle amministrazioni destinatarie del personale in mobilità sono trasferite le risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del trattamento economico al personale medesimo.

Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI (DL 95/2012 convertito con modificazioni l.135/2012)
L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Resta comunque ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente normativa, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire.
Al fine di assicurare il controllo pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, Unirelab s.r.l. continua a svolgere le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasferimento delle quote sociali della predetta società al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Incorporazioni Amministrazione autonoma monopoli di stato e agenzia del territorio (Art. 23-quater decreto legge 95/2012 modificato dalla legge di conversione 135/2012)
L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° dicembre 2012 e i relativi organi decadono. Entro il 30 ottobre 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette una relazione al Parlamento.

Riordino ISFOL (DL 95/2012 convertito con modificazioni l.135/2012)
In funzione del processo di razionalizzazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e di contenimento dei costi degli organismi collegiali, il regime di commissariamento del suddetto Istituto disposto, a partire dal 22 dicembre 2011, è prorogato fino all'approvazione del nuovo Statuto, volto a riordinare il predetto Istituto secondo regole di contenimento della spesa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

Riordino Scuole pubbliche di formazione (Art. 11 DL 95/2012 convertito con modificazioni l.135/2012)
Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare la qualità delle attività formative dei dirigenti e dei funzionari pubblici, garantendone l'eccellenza e l'interdisciplinarietà, con uno o più regolamenti adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate idonee forme di coordinamento tra le scuole pubbliche di formazione, gli istituti di formazione e le altre strutture competenti ed è riformato il sistema di reclutamento e di formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici anche mediante adeguati meccanismi di collegamento tra la formazione propedeutica all'ammissione ai concorsi e quella permanente, attenendosi ai seguenti criteri:
a.  eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle strutture e funzioni coincidenti o analoghe;
b.  precisa individuazione e disciplina delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;
c.  per il reclutamento e la formazione generica dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, previsione della concentrazione in una scuola centrale esistente;
d.  per la formazione specialistica e permanente dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, previsione della tendenziale concentrazione in un’unica struttura già esistente per singolo Ministero e per gli enti vigilati dallo stesso, con unificazione delle risorse e coordinamento con le strutture formative militari;
e.  ottimizzazione dei locali adibiti alla formazione, favorendo l'uso gratuito da parte di altre strutture formative pubbliche;
f.  individuazione di forme di razionalizzazione e di coordinamento della formazione permanente dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo che la relativa formazione possa svolgersi anche con modalità decentrate e in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri;
g.  previsione di convenzioni quadro tra la scuola centrale di cui alla lettera c) e gli enti territoriali per il reclutamento della dirigenza e la formazione dei dipendenti degli enti medesimi;
h.  revisione della disciplina degli incarichi di docenza al fine di garantire la stabilità del corpo docente e l'eccellenza dell'insegnamento presso le scuole pubbliche di formazione;
i.  previsione che, al fine di eliminare duplicazioni e di razionalizzare le risorse umane e finanziarie disponibili:
1)  l'attività di formazione riguardante ambiti omogenei è programmata e svolta in conformità con linee di indirizzo stabilite dai soggetti che operano nei predetti ambiti;
2)  la gestione delle risorse finanziarie relative alla formazione ed alle scuole ed agli istituti di formazione operanti in ambiti omogenei avvenga in maniera coordinata.
2.  Con uno o più regolamenti adottati su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione in conformità con i criteri indicati al comma 1.

Istituzione nuovi enti

(Nuova) ICE (DL 201/2011 convertito con modificazioni L. 214/2011)
È istituita l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, denominata "ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane", ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d’intesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero dell’economia e delle finanze. I poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico e composta dal Ministro dell’economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dai presidenti, rispettivamente, dell’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Confederazione generale dell’industria italiana, di R.E.TE. Imprese Italia e dell’Associazione bancaria italiana;
Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le risorse già destinate all'ICE per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
L'Agenzia opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le attività utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in particolare, offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.
L'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalità stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia, il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello sviluppo economico. Il personale dell'Agenzia all'estero - è individuato, sentito il Ministero degli Affari Esteri, nel limite di un contingente massimo definito nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 24 - e può essere accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri, secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile dell'ufficio è accreditato presso le autorità locali in lista diplomatica. Il restante personale è notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi missione, in linea con le strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri.
In sede di prima applicazione, con i decreti di cui al comma 26-bis, è trasferito all'Agenzia un contingente massimo di 300 unità, provenienti dal personale dipendente a tempo indeterminato del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per titoli. Il personale locale, impiegato presso gli uffici all'estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, è attribuito all'Agenzia.

Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini (DL 201/2011 convertito con modificazioni L. 214/2011)
E’ istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, che svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, al consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, al consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e al consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como.
La denominazione "Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore», «Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo» e «Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como».
La dotazione organica del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini non può eccedere il numero del personale in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso i soppressi Consorzi.

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Art. 13  decreto legge 95/2012 convertito con modificazioni l.135/2012)
Al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, è istituito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicità, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Codice delle assicurazione private.
l'IVASS svolge le funzioni già affidate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni) e dell'art. 5 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Alla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni precedentemente attribuite all'ISVAP, è trasferita alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, la tenuta del ruolo dei periti assicurativi e ogni altra competenza spettante all'ISVAP in materia.
Alla medesima data è trasferita alla Consap Spa la gestione del Centro di informazione previsto dagli artt. 154 e 155 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi di regioni, province e comuni (DL 95/2012 convertito con modificazioni l.135/2012)
Al fine di assicurare il coordinamento e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, le regioni, le province e i comuni sopprimono o accorpano o, in ogni caso, assicurano la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province, e città metropolitane ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione.  Le disposizioni non si applicano alle aziende speciali, agli enti ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge 95 con accordo sancito in sede di Conferenza unificata si provvede alla complessiva ricognizione degli enti, delle agenzie e degli organismi, comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica.
Se, decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni, le province e i comuni non hanno dato attuazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti, le agenzie e gli organismi indicati al medesimo comma 1 sono soppressi. Sono nulli gli atti successivamente adottati dai medesimi.

E’ fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione.

Organismi collegiali (DL 95/2012 convertito con modificazioni l.135/2012)
A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano. Restano fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori nazionali (Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, Comitato nazionale di parità e la Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità). A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennità.

 

Pagina pubblicata il 23 agosto 2012