9 Aprile 2009

Le misure decise dal Consiglio dei ministri di oggi a favore dei cittadini delle zone terremotate si aggiungono a quelle già adottate con l’ordinanza del 6 aprile scorso che aveva previsto, fino al 31 dicembre 2009, la sospensione di tutti i termini processuali anche comportanti prescrizioni e decadenze.
In particolare l’ordinanza firmata oggi prevede:
1. per i lavoratori autonomi (anche del settore agricolo) la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e del premio delle assicurazioni contro infortuni e malattie professionali;
2. continuità dei pagamenti da parte degli enti previdenziali e assistenziali;
3. indennità di 800 euro mensili a tutti i titolari di attività commerciali, produttive, agricole, artigianali e simili, che hanno dovuto sospendere l’attività per gli eventi sismici. L’indennità viene riconosciuta anche ai collaboratori coordinati e continuativi in possesso dei requisiti di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto legge 185 del 2008;
4. i farmacisti pubblici e privati potranno consegnare i medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, senza alcuna formalità, per garantire i trattamenti di patologie acute e croniche in atto al momento del terremoto;
5. rinegoziazione dei mutui contratti dalla popolazione con gli istituti di credito;
6. apertura di specifici conti correnti bancari sui quali versare i proventi delle donazioni ed atti di liberalità da impiegare a favore delle popolazioni colpite;
7. sospensione per due mesi dei temini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica e di gas ed allo scadere di tale periodo potranno essere seguite nuove sospensioni d’intesa tra l’Autorità per l’energia elettrica ed il Commissario delegato;
8. contributo per l’autonoma sistemazione alle famiglie sfollate, fino ad un massimo di 400 euro mensili, con un contributo aggiuntivo di ulteriori 100 euro a favore dei soggetti di età superiore ai 65 anni o diversamente abili;