4 Giugno 2012
In caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o dell’intermediario di pacchetti turistici, il Fondo Nazionale di Garanzia, disciplinato dall’art. 51 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (cd. Codice del Turismo) interviene per:
a) consentire, in caso di fallimento o di insolvenza dell'organizzatore o dell’intermediario, il rimborso del prezzo versato;
b) consentire il rimpatrio del turista nel caso di viaggi all'estero, qualora si verifichino le circostanze di cui al punto a);
c) fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore, ad eccezione delle situazioni di rischio dell’incolumità personale dei turisti (alluvioni, terremoti, insurrezioni) per le quali interviene il Ministero degli Affari Esteri.
Le istanze di rimborso presentate al Fondo sono valutate, ai fini della loro accoglibilità, dal Comitato di gestione, presieduto dal Capo del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo o suo delegato, e composto da tre rappresentanti, rispettivamente del Ministero Affari esteri, del Ministero Sviluppo Economico e del Ministero Economia e Finanze.
Presupposti d’intervento
Il Fondo interviene esclusivamente nei casi in cui il pacchetto turistico, come definito dall’art. 34 del Codice del Turismo, sia stato venduto sul territorio nazionale da organizzatore o intermediario legalmente operante ai sensi della legislazione nazionale, che sia fallito o insolvente.
Il Fondo, secondo quanto stabilito dall’art. 51, comma 2 del Codice, viene alimentato esclusivamente da una quota pari al 2% dell’ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso il consumatore per risarcimento danni.
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