30 Dicembre 2012
In merito ad alcuni articoli di stampa che fanno riferimento allo stato di attuazione delle riforme varate dal Governo in carica, si precisa che le sette manovre legislative adottate tra dicembre 2011 e agosto 2011 (otto, se si considera che la spending review è iniziata con un primo decreto che prevedeva la nomina del dottor Enrico Bondi a Commissario) sono costituite da un complesso di quasi tremila disposizioni.
In circa 490 casi la norma primaria ha rinviato, per la sua integrazione, attuazione o esecuzione, ad atti secondari: regolamenti o atti amministrativi. La maggioranza (circa l’80%) delle disposizioni di legge adottate dal Governo è quindi “auto-esecutiva”, e cioè è già effettiva e sufficientemente disciplinata, e non richiede ulteriori norme per produrre effetti.
Alcuni esempi sono la riforma delle pensioni, l’IMU, la tracciabilità del contante, la tassa sul lusso e le misure anti-evasione. In materia di concorrenza e liberalizzazione, si pensi alla eliminazione delle tariffe professionali, al tribunale delle imprese, ai prezzi dei farmaci, ai farmaci generici, alla estensione alle microimprese della disciplina del codice del consumo per le pratiche commerciali scorrette. In tema di incentivazioni, infine, si pensi al bonus ristrutturazioni.
Il Governo e i Ministeri si sono impegnati con assiduità nell’attuazione delle norme, come dimostra la istituzione della task force voluta dal Presidente a fine agosto 2012 per definire la fase attuativa. Bisogna ricordare però che la legge (in particolare l’articolo 17 della Legge n. 400 del 1988) stabilisce che gli atti regolamentari (DPR, D.P.C.M., DM o decreti interministeriali) possono prevedere, secondo i casi, un iter procedimentale anche più lungo e complesso della stessa procedura di legge. Uno schem a di DPR, ad esempio, può prevedere la stesura da parte delle amministrazioni competenti, anche dopo avere sentito parti sociali e rappresentative, talune volte, approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri, parere del Consiglio di Stato, parere delle Conferenze, laddove previsto, pareri delle Commissioni parlamentari, concerti di altri Ministeri, approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri, visto della Corte dei Conti, pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, adozione formale da parte del Presidente della Repubblica.