Presentazione - Analisi dell’impatto della regolamentazione: disciplina attuativa
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2008 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla “disciplina attuativa dell’Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)”. L’ AIR è un insieme di attività che le amministrazioni statali devono realizzare in fase di predisposizione degli atti normativi al fine di verificare ex ante l’opportunità di un nuovo intervento normativo e valutarne i probabili effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese e delle pubbliche amministrazioni.
Il regolamento mira a rendere pienamente operative le prescrizioni dell’art.14 della legge n. 246/2005, con riguardo alla sistematica applicazione dell’AIR.
Tra i punti fondamentali del Decreto
1) La disciplina dell'AIR si applica: agli atti normativi del Governo (compresi quelli adottati dai singoli Ministri); ai provvedimenti interministeriali; ai disegni di legge di iniziativa governativa.
2) Ciascuna amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL), le modalità organizzative prescelte per il coordinamento e l'effettuazione delle attività connesse all'AIR (Analisi dell'impatto della regolamentazione) e alla VIR (Verifica dell'impatto della regolamentazione) di rispettiva competenza.
3) Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati i contenuti, i metodi di analisi e i modelli di AIR, sottoposti a revisione con cadenza che non superi il triennio. In sede di prima applicazione, la relazione AIR è redatta in conformità al modello di cui all'Allegato A.
5) La redazione della relazione AIR è preceduta da un'adeguata istruttoria, che comprende le fasi di consultazione (anche telematica) delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della proposta di regolamentazione.
6) Riguardo ai contenuti la relazione AIR è articolata in distinte sezioni, che indicano: la sequenza logica delle informazioni raccolte e organizzate dall'amministrazione a cui compete l'iniziativa normativa; i risultati dell'analisi svolta e la giustificazione della scelta compiuta.
7) La relazione AIR – deve indicare con chiarezza le fonti da cui sono tratti i dati utilizzati per l'analisi - dà conto delle attività svolte al fine di derivare gli elementi essenziali dell'istruttoria e dell'attività conoscitiva svolta, in particolare dei seguenti aspetti:
l'analisi del contesto in cui si colloca l'iniziativa normativa;
la descrizione delle informazioni utilizzate per lo svolgimento dell'analisi;
l'indicazione delle consultazioni effettuate;
l'analisi dell'opzione di non intervento; la descrizione delle principali opzioni di intervento, evidenziando l'assoluta necessità dell'intervento normativo di livello primario;
l'analisi dell'opzione di intervento selezionata; l'analisi dei presupposti di natura giuridica, organizzativa, economico-sociale;
l'indicazione degli obblighi informativi e dei relativi costi amministrativi a carico di imprese e cittadini;
la stima dell'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato delle proposte regolatorie suscettibili di avere un impatto sulle attività d'impresa;
l'analisi delle conseguenze effettive delle norme in relazione ai processi di liberalizzazione e restituzione delle attività, ai meccanismi della società aperta;
la stima dell'incidenza sull'ampliamento delle libertà assicurate ai soggetti dell'ordinamento giuridico;
la descrizione delle modalità previste per l'attuazione amministrativa dell'intervento di regolazione e per la sua effettiva conoscibilità e pubblicità;
la descrizione delle modalità del successivo monitoraggio dei suoi effetti e la previsione di eventuali meccanismi di revisione periodica.
9) La relazione AIR può essere resa pubblica (anche mediante strumenti informatici o in un’apposita sezione del sito Internet) dall'amministrazione a cui compete l'iniziativa normativa, anche durante lo svolgimento del procedimento di formazione dell'atto normativo.
10) Le proposte di atti normativi da sottoporre all'esame del Consiglio dei Ministri non possono essere iscritte all'ordine del giorno se non sono corredate da un'adeguata relazione AIR, tranne i seguenti casi: disegni di legge costituzionale; norme in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato; ratifica di trattati internazionali, che non comportino spese o istituzione di nuovi uffici. Comunque, si deve procedere all’effettuazione dell’AIR anche in questi casi, qualora sia richiesto dalle Commissioni parlamentari, dal Consiglio dei Ministri, o dal “Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualità della regolazione”. Il DAGL, su motivata richiesta dell’amministrazione interessata, può consentire l’esenzione dall’AIR, in particolare, in casi straordinari di necessità ed urgenza, nonché nelle ipotesi di peculiare complessità e ampiezza dell’intervento normativo e dei suoi possibili effetti.
11) Il regolamento disciplina in dettaglio i contenuti della relazione annuale del Presidente del Consiglio al Parlamento sullo stato di applicazione dell'AIR e della VIR, prevista dall'articolo 14, comma 10, della legge 28/11/2005, n. 246.