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Dipartimento affari giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo

Notizia

Contenzioso costituzionale: la Corte è chiamata a decidere su tre nuove questioni di legittimità, due in tema di procedura civile e una in tema di imposte e tasse.

24/11/2009

Nuove questioni di legittimità rimesse alla Corte costituzionale in materia di:

Imposte e tasse
Ordinanza della Commissione tributaria regionale di Firenze del 28/09/2009
La Commissione tributaria regionale di Firenze, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 36, comma 34-bis, del decreto-legge n. 223 del 2006 (Interventi in materia di entrate e contrasto all’evasione fiscale) nella parte in cui, con norma interpretativa, dispone che, in deroga all’art. 3 della legge 212/2000 (efficacia temporale delle norme tributarie), la disposizione di cui al comma 4 dell’art. 14 della legge 537/1993, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all’art. 6, comma 1, del testo unico sulle imposte sui redditi, sono comunque considerati come redditi diversi.
Procedura civile
Ordinanza Tribunale Napoli – Sezione distaccata di Pozzuoli – del 25/09/2009

Il Tribunale di Napoli, Sezione civile distaccata di Pozzuoli, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 546, primo comma, del codice di procedura civile nella parte in cui prevede, nel caso di espropriazione presso terzi, che il terzo sia obbligato a vincolare solo ed esclusivamente l’importo del credito precettato aumentato della metà.
Ordinanza Giudice di pace di Comiso del 25/09/2009
Il Giudice di Pace di Comiso ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c. nella parte in cui fa decorrere, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, gli effetti della notifica, per il destinatario della stessa, dalla data in cui l’ufficiale giudiziario gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento; laddove, invece, la norma avrebbe dovuto prevedere che la notificazione si ha per eseguita decorsi 10 giorni dalla spedizione della lettera raccomandata, ovvero dalla data dell’effettivo ritiro della copia dell’atto e/o del ritiro della raccomandata contenente quest’ultimo, se anteriore.

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