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Dipartimento affari giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo

Notizia

Contenzioso europeo: attesa la pubblicazione di tre nuove sentenze contro l'Italia

27/11/2009

Si attende per il prossimo 1° dicembre la pubblicazione delle sentenze adottate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dell’Italia per i seguenti casi:

G.N. ed altri (ricorso n. 43134/05).

I ricorrenti, affetti da una malattia ereditaria (talassemia), hanno contratto il virus dell'immunodeficienza umana (HIV) o dell'epatite C, a seguito di trasfusioni di sangue effettuate dal servizio sanitario nazionale.

Ritengono che vi sia stata una violazione dell'articolo 2 della Convenzione europea (diritto alla vita) per il fatto che il servizio sanitario avrebbe omesso di effettuare i controlli necessari. Inoltre, richiamano gli articoli 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 3 (divieto di trattamenti disumani o degradanti), per le sofferenze psicologiche procurate dal contagio.

L’eccessiva durata delle procedure nazionali avrebbe inoltre violato l'articolo 6 § 1 (diritto ad un equo processo entro un termine ragionevole),

Infine, i ricorrenti sostengono di aver subito un trattamento discriminatorio rispetto ad altri gruppi di  malati, con conseguente violazione dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con gli articoli 2, 3 e 8.


HOKIC E HRUSTIC (ricorso n. 3449/05)

I ricorrenti, una coppia di cittadini della Bosnia-Erzegovina di origine rom, al momento dell’introduzione del ricorso vivevano con i loro bambini in un campo nomadi a Roma. Contestano la violazione dell’art.5 § 1 (diritto alla libertà e alla sicurezza) per la detenzione subita in vista dell’esecuzione di provvedimenti di esecuzione già annullati.

STOLDER (ricorso n. 24418/03)

Il ricorrente, dopo il suo arresto nel 1992, tra l’altro, per associazione a delinquere, è stato detenuto in diverse carceri italiane. Invocando gli articoli 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) ed 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), contesta di essere stato sottoposto a un regime di detenzione speciale, che comporta, tra l'altro, restrizioni alle visite e alle comunicazioni.

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