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Dipartimento affari giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo

Notizia

Contenzioso europeo: le ultime pronunce della Corte nei confronti dell’Italia

19/01/2010

Caso HUSSUN ED ALTRI  c/Italia (ricorsi nn. 10171/05, 10601/05, 11593/05 et 17165/05)

I ricorsi riguardavano il caso di 84 immigrati di diverse nazionalità, provenienti dalla Libia, sbarcati sull'isola di Lampedusa nel marzo 2005 e subito collocati in centri di accoglienza temporanea.

I ricorrenti avevano contestato - per mezzo dei loro legali - la violazione dei seguenti articoli della Convenzione europea: l'articolo 2 (diritto alla vita), l'articolo 3 (divieto di trattamenti disumani o degradanti), l'articolo 13 (diritto ad un ricorso effettivo) e l'articolo 34 (diritto di ricorso individuale), nonché l'articolo 4 del Protocollo n. 4 (divieto di espulsioni collettive di stranieri). Si contestava, in particolare, il rischio a cui l'espulsione verso la Libia li aveva esposti, la mancanza di un rimedio efficace contro le decisioni di allontanamento, la loro espulsione collettiva come stranieri, e anche la limitazione nel loro diritto di adire la Corte.

In ordine alla presunta violazione degli articoli 2, 3 e 13 della Convenzione e dell'articolo 4 del Protocollo n. 4, la Corte ha disposto la radiazione dal ruolo delle relative domande, in considerazione del fatto che – ignorandosi le vicende successive di gran parte dei ricorrenti, con i quali gli stessi legali hanno perso ogni contatto - non è stata messa in grado di conoscere più approfonditamente la situazione specifica di ciascuno di loro, non potendo acquisire notizie sul tipo di accoglienza riservato loro dalle autorità libiche. In particolare, per quanto riguarda i ricorrenti espulsi verso la Libia, la Corte ha osservato che l'ordine di espulsione nei confronti di ciascuno di essi era stato singolarmente convalidato dal giudice di pace competente a seguito di una audizione in presenza di un avvocato e un interprete.

In ordine alla presunta violazione dell'articolo 34, la Corte, per gli stessi motivi,  ha disposto la radiazione dal ruolo, con la sola eccezione del caso specifico del sig. Kamel Midawi, rimasto in Italia: su questa vicenda specifica la Corte ha rilevato che non vi è stato alcun comportamento delle autorità nazionali finalizzato ad impedire o rendere inefficace il ricorso introdotto dallo stesso, con la conseguente pronuncia  di non violazione dell’art. 34 della Convenzione

Caso Montani c/Italia (ricorso n. 24950/06)

Il   ricorrente, condannato a 30 anni di reclusione per associazione a delinquere, omicidio, estorsione, traffico di stupefacenti e altri reati e sottoposto al regime speciale di detenzione previsto dall’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario, aveva ritenuto che le restrizioni del diritto di ricevere visite ed il controllo della corrispondenza costituissero una violazione degli articoli 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare e la corrispondenza) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La Corte ha constatato la violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea, sotto il profilo del diritto al rispetto della corrispondenza.

Caso Zuccalà c/Italia (ricorso n. 72746/01)
Caso D’Aniello c/Italia (ricorso n. 28220/05)

In entrambi i ricorsi viene contestata l’inadeguatezza dell’indennizzo liquidato per l’espropriazione dei terreni, calcolato sulla base dei criteri fissati dall’art. 5 bis della legge n. 359 del 1992. I ricorrenti lamentavano la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà).

Nel ricorso Zuccalà viene inoltre invocato l'articolo 6 § 1 (diritto ad un equo processo entro un termine ragionevole).

La Corte, nel caso Zuccalà, ha constatato la violazione dell’art. 1 del Protocollo 1 della Convenzione, nonché la violazione dell’art. 6 par. 1, in ragione della durata della procedura e dell’applicazione dei criteri riduttivi della legge 359/92

Nel caso D’Aniello, la Corte ha ritenuto che non vi è stata violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1.

Allegati

  • Decisione Caso Previti c/Italia (ricorso n. 45291/06) [testo]
  • Sentenza caso HUSSUN ED ALTRI  c/Italia (ricorsi nn. 10171/05, 10601/05, 11593/05 et 17165/05) [testo, sintesi, traduzione]
  • Sentenza caso Montani c/Italia (ricorso n. 24950/06) [testo]
  • Sentenza caso Zuccalà c/Italia (ricorso n. 72746/01) [testo]
  • Sentenza caso D’Aniello c/Italia (ricorso n. 28220/05) [testo]

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