Notizia
Contenzioso costituzionale: nuove questioni di legittimità rimesse
alla Corte costituzionale
19/02/2010
Nuove questioni di legittimità rimesse alla Corte costituzionale
in materia di:
- Imposte e tasse (proventi illeciti)
- Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Terni
del 30 novembre 2009
La Commissione tributaria provinciale di Terni, in riferimento
agli artt. 3, 27 e 53 Cost., ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993
(Interventi correttivi di finanza pubblica. Razionalizzazione e soppressione
di agevolazioni tributarie e recupero di imposte e base imponibile)
nella parte in cui dispone che, nella determinazione dei redditi di
cui all’art. 6, comma 1, del testo unico sulle imposte sui redditi
(DPR n. 917 del 1986), non sono ammessi in deduzione i costi o le spese
riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato,
fatto salvo l’esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti.
- Processo penale e misure di prevenzione
- Ordinanza
Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione 13 gennaio 2010
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione
ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell’art. 530 del codice
di procedura penale, nella parte in cui non prevede, nel caso di sentenza
di assoluzione, una disposizione affine a quella prevista dall’art.
166, comma 2, del codice penale che, nel disciplinare gli effetti della
sospensione condizionale della pena, prevede che “la condanna
a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso,
di per sé sola, motivo per l’applicazione di misure di
prevenzione…”.
- Reati e pene
- Ordinanza GUP di Napoli 1 dicembre 2009
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha
sollevato, in riferimento agli articoli 24, 25, 27 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma
4 e 5, Legge 14 luglio 2008 n. 123.
La norma impugnata, prevede, al comma 5, che chiunque
si introduce abusivamente o rende più difficoltoso l’accesso
autorizzato alle aree di interesse strategico nazionale – individuate
ai sensi del precedente comma 4 – è punito a norma dell’art.
682 del codice penale, fatta salva l’ipotesi di più grave
reato.
- Ordinanza del Tribunale di Ferrara del 20 gennaio 2010
Il Tribunale di Ferrara, nel corso di un procedimento
penale a carico di un cittadino extracomunitario privo di permesso
di soggiorno, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell’art. 61,
comma 1, n. 11-bis) del codice penale, in tema di circostanze
aggravanti comuni, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. f) del
decreto-legge n. 92 del 2008, come modificato dalla legge di conversione
n. 125 del 2008, nella parte in cui prevede che il reato è da
considerarsi aggravato se il colpevole ha commesso il fatto mentre
si trova illegalmente sul territorio nazionale.
- Responsabilità amministrativa e contabile
- Ordinanza
Corte dei Conti – sezione giurisdizionale
Lombardia del 12. 11.2009
La Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione
Lombardia, in sede di decisione sulla declaratoria di nullità di
tutti gli atti istruttori e processuali del giudizio di merito per responsabilità amministrativo-contabile,
in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 111 Cost.., ha sollevato la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 30-ter del
decreto-legge n. 78 del 2009, aggiunto dalla legge di conversione n.
102 del 2009, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1)
del decreto-legge n. 103 del 2009, convertito dalla legge n. 141 del
2009, nella parte in cui, nel disporre che “…Le procure
della Corte dei conti esercitano l’azione di danno erariale a
fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie
direttamente sanzionate dalla legge. Qualunque atto istruttorio o processuale
posto in essere in violazione è nullo e la relativa nullità può essere
fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse…”,
prevede che detta nullità sia fatta valere “innanzi alla
competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide
nel termine perentorio di trenta giorni”.
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