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Notizia

Contenzioso costituzionale: nuove questioni di legittimità rimesse alla Corte costituzionale

19/02/2010

Nuove questioni di legittimità rimesse alla Corte costituzionale in materia di:

Imposte e tasse (proventi illeciti)
Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Terni del 30 novembre 2009
La Commissione tributaria provinciale di Terni, in riferimento agli artt. 3, 27 e 53 Cost., ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica. Razionalizzazione e soppressione di agevolazioni tributarie e recupero di imposte e base imponibile) nella parte in cui dispone che, nella determinazione dei redditi di cui all’art. 6, comma 1, del testo unico sulle imposte sui redditi (DPR n. 917 del 1986), non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l’esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti.

Processo penale e misure di prevenzione
Ordinanza Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione 13 gennaio  2010
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 530 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, nel caso di sentenza di assoluzione, una disposizione affine a quella prevista dall’art. 166, comma 2, del codice penale che, nel disciplinare gli effetti della sospensione condizionale della pena, prevede che “la condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l’applicazione di misure di prevenzione…”.
Reati e pene
Ordinanza GUP di Napoli 1 dicembre 2009
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha sollevato, in riferimento agli articoli 24, 25, 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4 e 5, Legge 14 luglio 2008 n. 123.
La norma impugnata, prevede, al comma 5, che chiunque si introduce abusivamente o rende più difficoltoso l’accesso autorizzato alle aree di interesse strategico nazionale – individuate ai sensi del precedente comma 4 – è punito a norma dell’art. 682 del codice penale, fatta salva l’ipotesi di più grave reato.
Ordinanza del Tribunale di Ferrara del 20 gennaio 2010
Il Tribunale di Ferrara, nel corso di un procedimento penale a carico di un cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 61, comma 1, n. 11-bis) del codice penale, in tema di circostanze aggravanti comuni, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. f) del decreto-legge n. 92 del 2008, come modificato dalla legge di conversione n. 125 del 2008, nella parte in cui prevede che il reato è da considerarsi aggravato se il colpevole ha commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale.
Responsabilità amministrativa e contabile
Ordinanza Corte dei Conti – sezione giurisdizionale Lombardia del 12. 11.2009
La Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, in sede di decisione sulla declaratoria di nullità di tutti gli atti istruttori e processuali del giudizio di merito per responsabilità amministrativo-contabile, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 111 Cost.., ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 30-ter del decreto-legge n. 78 del 2009, aggiunto dalla legge di conversione n. 102 del 2009, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1) del decreto-legge n. 103 del 2009, convertito dalla legge n. 141 del 2009, nella parte in cui, nel disporre che “…Le procure della Corte dei conti esercitano l’azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse…”, prevede che detta nullità sia fatta valere “innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni”.

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