Notizia
Contenzioso costituzionale: nuove questioni di legittimità rimesse
alla Corte costituzionale
25/02/2010
Nuove questioni di legittimità rimesse alla Corte costituzionale
in materia di:
- Elezioni
- Ordinanza del TAR per il Lazio del 11 dicembre
2009
Il TAR per il Lazio, in riferimento agli artt. 1, 3, 10, 11, 48,
49, 51, 97 e 117 Cost., ha sollevato questione di legittimità costituzionale
della normativa in oggetto nella parte in cui dispone che l’Ufficio
elettorale “attribuisce poi, alla lista, sia essa singola
sia formata da liste collegate nelle varie circoscrizioni, tanti seggi
quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto
nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono
ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, nelle circoscrizioni
per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso
di parità di resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta
la maggiore cifra elettorale circoscrizionale”, senza rispettare
il numero dei seggi preventivamente attribuito alle singole circoscrizioni,
in relazione alla popolazione residente.
- Ordinamento penitenziario
- Ordinanza Magistrato di sorveglianza di
Cuneo del 18 dicembre 2009
Il Magistrato di sorveglianza di Cuneo, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 111 Cost., ha sollevato questione
di legittimità costituzionale
della normativa in oggetto nella parte in cui, per
i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione, prevede
limiti di durata e di frequenza dei colloqui visivi e telefonici
con i propri difensori.
La legge n. 94 del 2009 (Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica) ha modificato in più parti l’art.
41-bis della legge 354 del 1975; in particolare, al comma
2-quater, lett. b), che disciplina il regime dei
colloqui mensili fruibili dal detenuto sottoposto al
regime speciale, sono state introdotte limitazioni ai colloqui con
i difensori (nell’assetto
precedente non sottoposti a restrizioni), prevedendo
che il detenuto abbia diritto a tre colloqui settimanali, personali
o telefonici, con il proprio difensore della stessa durata di quelli
previsti con i familiari.
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