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La Corte Costituzionale si pronuncia sulle norme che disciplinano
le cosiddette “ronde”
25/06/2010
In data 22 settembre 2009 le regioni Emilia Romagna, Toscana ed Umbria
hanno proposto ricorso alla Corte Costituzionale per
l’illegittimità costituzionale
delle norme della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni
in materia di sicurezza pubblica), che disciplinano le
cosiddette “ronde”.
Il 24 giugno 2010, la Corte Costituzionale con sentenza n. 226 ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.
3, comma 40 della legge 15 luglio 2009, n. 94, limitatamente
alle parole “ovvero
situazioni di disagio sociale” per contrasto con l’art.
117, quarto comma, Cost. e ha dichiarato non fondate
le questioni di legittimità costituzionale dell’art.
3, commi 41, 42 e 43, in riferimento agli artt. 117,
secondo comma, quarto e sesto comma, e 118 Cost., nonché al principio
di leale collaborazione.
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