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Corte europea - Matrimonio tra persone dello stesso sesso
24/06/2010
La Corte europea dei diritti dell’uomo, decidendo
sul ricorso Schalk e Kopf c. Austria (ric. nr. 30141/04), ha
dichiarato che l’Austria non ha violato l’articolo 12 (diritto
al matrimonio) e l’articolo 14 (divieto di discriminazione) in
relazione all’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e
familiare), non consentendo il matrimonio tra persone
dello stesso sesso.
La
Corte europea, pur prendendo atto che vi è un crescente interesse
europeo verso il riconoscimento giuridico delle coppie
dello stesso sesso, sviluppatosi rapidamente negli ultimi dieci anni,
ha rilevato che la materia in questione deve essere ancora considerata
come appartenente a quella dei diritti in evoluzione, in cui gli Stati
devono godere di un margine di valutazione per i tempi di introduzione
di modifiche legislative. L’articolo 12 della Convenzione
non sarebbe stato violato perché esso assicura il diritto al matrimonio
di un uomo ed una donna. Inoltre la Corte, a stretta maggioranza, ha ritenuto
che neppure sussiste la violazione dell’articolo 14, in relazione all’articolo
8, che assicurano parità di trattamento a situazione significativamente
simili, perché deve considerarsi il margine di apprezzamento che ogni
Stato deve avere su misure economiche e sociali.
Gli
Stati membri, pertanto, sono liberi, ai sensi dell'articolo
12 della Convenzione, nonché ai sensi dell'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo
8, di limitare l'accesso al matrimonio alle coppie di sesso diverso, così come
hanno un certo margine discrezionale nel regolare lo status giuridico conferito
da istituti alternativi di riconoscimento (nel caso dell’Austria, l’istituto
del partenariato (partnership), introdotto a partire
dal 1 gennaio 2010.
Nel
riconoscere agli Stati la libertà di intervento nella materia, la Corte
europea, con questa pronuncia, dimostra di non discostarsi dal filone interpretativo
seguito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 138 del 14 aprile 2010,
nella quale ha dichiarato in parte inammissibili ed in parte infondate le questioni
di costituzionalità degli articoli del codice civile relativi all’istituto
del matrimonio, nella parte in cui non consentono il
matrimonio tra persone dello stesso sesso, sollevate dal Tribunale di
Venezia e dalla Corte di Appello di Trento in riferimento agli articoli
2 e 117.
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