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Contenzioso costituzionale: Procedimento elettorale. Ricorsi avverso atti endoprocedimentali immediatamente lesivi. Diritto di azione ed effettività della tutela giurisdizionale
09/07/2010
La Corte costituzionale, con sentenza n. 236 del 7 luglio 2010, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 83-undecies del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico delle leggi per le elezioni degli organi delle amministrazioni comunali), nella parte in cui non consente la possibilità di autonoma impugnativa degli atti endoprocedimentali del procedimento elettorale, come l’esclusione di liste e di candidati, immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione degli eletti.
La Corte ha rilevato, inoltre, che l’esclusione dell’impugnabilità immediata degli atti relativi al procedimento preparatorio alle elezioni è in contrasto con gli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che tutelano, rispettivamente, il diritto ad un processo equo e ad un ricorso effettivo.
Si segnala che il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo), nel razionalizzare le norme sul contenzioso elettorale, ha disposto l’abrogazione dell’art. 83-undecies del DPR n. 570 del 1960 (All. 4, art. 2) ed ha previsto che i provvedimenti relativi al procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali concernenti l’esclusione di liste o candidati possono essere immediatamente impugnati innanzi al tribunale amministrativo regionale competente, nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, ovvero dalla comunicazione, se prevista (art. 129).
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