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Contenzioso costituzionale: le pronunce della Corte in materia di intercettazioni di comunicazioni di membri del Parlamento (intercettazioni occasionali) e in materia di custodia cautelare in carcere per i reati sessuali di cui agli artt. 600-bis, 609-bis e 609-quater del codice penale
23/07/2010
- Ordinanza n. 263 del 7 luglio 2010 in materia di intercettazioni di comunicazioni di membri del Parlamento. Intercettazioni occasionali.
- La Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’ art. 3 Cost., dell’art. 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), nella parte in cui prevede l’obbligo di richiedere l’autorizzazione della Camera di appartenenza ai fini dell’utilizzazione delle intercettazioni occasionali di conversazioni o comunicazioni di parlamentari, anche quando si tratti di utilizzazione nei confronti dello stesso parlamentare interessato, essendo già stata dichiarata l’incostituzionalità dell’autorizzazione all’utilizzazione delle intercettazioni occasionali nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento le cui comunicazioni sono state intercettate (sentenza n. 390 del 2007).
La Consulta, con l’ordinanza n. 263 depositata il 21 luglio 2010 ha dichiarato la questione inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, con particolare riguardo alla qualificazione delle intercettazioni da utilizzare nei giudizi a quibus, ritenute dal remittente di natura “occasionale” e non “indiretta”.
- Sentenza n. 265 del 7 luglio 2010 in materia di custodia cautelare in carcere per i reati sessuali di cui agli artt. 600-bis, 609-bis e 609-quater del codice penale (induzione o sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale e atti sessuali con minorenni).
- La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 13, primo comma e 27, secondo comma Cost., dell’art. 275, comma 3 - secondo e terzo periodo, c.p.p., come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli artt. 600-bis, 609-bis e 609-quater del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
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