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Contenzioso costituzionale: la Corte, in materia di espropriazione per pubblica utilità, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001 sull’utilizzazione sine titulo di un bene per pubblico interesse
08/10/2010
La Corte costituzionale, con sentenza n. 293 dell’8/10/2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intero art. 43 del d.P.R. n. 327 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) sull’utilizzazione di un bene per scopi di interesse pubblico, in assenza di valido provvedimento ablatorio, per violazione dei criteri direttivi recato dalll’art. 7 della legge di delega n. 50 del 1999, estendendo la pronuncia alla disciplina dell’acquisizione del diritto di servitù, di cui al comma 6-bis del medesimo art. 43.
Quanto alla idoneità della previsione censurata a garantire il rispetto dei principi della CEDU, la Corte Costituzionale ha affermato che la scelta legislativa di cui all’art. 43 rappresentava una delle molteplici soluzioni possibili, tra le quali l’opzione di garantire la restituzione del bene al privato, in analogia con altri ordinamenti europei.
Sulla possibilità di acquisto di un bene immobile connesso a fatti occupatori, ha sottolineato che la Corte EDU ha più volte precisato che “l’espropriazione indiretta si pone in violazione del principio di legalità, perché non è in grado di assicurare un sufficiente grado di certezza e permette all’amministrazione di utilizzare a proprio vantaggio una situazione di fatto derivante da azioni illegali, e ciò sia allorché essa costituisca conseguenza di un’interpretazione giurisprudenziale, sia allorché derivi da una legge, in quanto tale forma di espropriazione non può comunque costituire un’alternativa ad un’espropriazione adottata secondo buona e debita forma” (cfr. causa Sciarrotta c. Italia, sentenza 12 gennaio 2006).
Per l'illustrazione della posizione della Corte europea sella tematica dell'espropriazione "indiretta" o de facto si rinvia alla Relazione al Parlamento - Anno 2006 (Par. 2.1)
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