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Dipartimento affari giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo

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Contenzioso europeo. Ricorso n. 75909/01 – SUD FONDI c/Italia.

15/11/2010

Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bari, in sede di rinvio, con decisione depositata in data odierna, ha revocato la confisca dei suoli del complesso di Punta Perotti, disponendo la restituzione dei terreni alle imprese costruttrici.

La vicenda relativa al complesso di “Punta Perotti”, abbattuto nell’anno 2006, è stata oggetto di ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, presentato dalle tre società proprietarie dei terreni e dei fabbricati che avevano subito la confisca e l’acquisizione al patrimonio del Comune di Bari dei suoli e dell’intero complesso immobiliare ivi costruito.

Le società ricorrenti hanno denunciato l’illegalità della confisca, assumendo che questa sanzione sarebbe stata inflitta in un caso non previsto dalla legge, in violazione dell’articolo 7 della Convenzione, nonché il suo carattere sproporzionato e, pertanto, contrastante con l’articolo 1 del Protocollo n. 1.

La Corte europea, con sentenza del 20 gennaio 2009, nel ritenere che l’irrogazione della sanzione della confisca dei beni non potesse prescindere dall’accertamento della responsabilità di colui che ha realizzato l’opera, ha dichiarato la contrarietà della norma nazionale, prevedente la confisca in assenza di tale presupposto, sia con l’articolo 7 della Convenzione, il quale esige che sia rinvenibile un elemento di responsabilità nella condotta materiale del reato, sia con l’articolo 1 del Protocollo 1, che assoggetta al principio di legalità ogni ingerenza nel godimento del diritto di proprietà.

In sede di equa soddisfazione, la Corte ha riconosciuto alle società ricorrenti un risarcimento a titolo di danno morale, riservando a successiva pronuncia la decisione sul danno patrimoniale, in considerazione della complessità della causa e dell’eventualità che le parti potessero trovare un forma di riparazione a livello nazionale, come la possibilità di un accordo amichevole.

La decisione del g.u.p. di Bari interviene in sede di incidente di esecuzione proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito delle iniziative per dare esecuzione alla sentenza della Corte europea, finalizzato alla revoca della confisca in questione, ai sensi del comma 4-ter dell’articolo 4 della legge 3 agosto 2009, n. 102 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78), che prevede la revoca della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, ai fini della restituzione all’avente diritto e della liquidazione delle somme reciprocamente dovute in conseguenza di decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo.

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