Notizia
Contenzioso europeo. Decisione di irricevibilità pronunciata
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti
della Francia per il caso Rinck (ricorso n. 18774/09)
17/11/2010
Sulla base delle nuove disposizioni della Convenzione in vigore dal 1° giugno 2010, finalizzate a migliorare l’attuale sistema e conferire alla Corte i mezzi procedurali per istruire le istanze entro termini accettabili, una richiesta può dichiararsi inammissibile qualora risulti che la parte ricorrente non abbia subito un pregiudizio importante, salvo che il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti della Convenzione e dai suoi Protocolli non necessiti che la Corte se ne faccia pienamente carico e ne esamini il merito e sempre che non si verifichi la circostanza in cui, per quanto minimo possa essere il pregiudizio, lo Stato chiamato in causa non ne preveda la tutela.
Nel caso in specie, la Corte, ritenendo soddisfatte le tre condizioni e riconoscendo mal fondate le pretese avanzate dalla parte ricorrente, ha dichiarato il ricorso irricevibile.
Allegati
- Rinck (ricorso n. 18774/09) [testo]