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Comunicato stampa

Decisione della Corte Costituzionale sulla legittimità costituzionale della legge 7 aprile 2010, n. 51, “Disposizioni in materia di  impedimento a comparire in udienza”.

13/01/2011

In data 13 gennaio 2011 la Corte Costituzionale, pronunciandosi sulle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge n. 51 del 2010, ha così deciso:

“È illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 138 della Costituzione, l’art. 1, comma 4, relativo all’ipotesi di impedimento continuativo e attestato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
È illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 138 della Cost., l’art. 1, comma 3, nella parte in cui non prevede che il giudice valuti in concreto, a norma dell’art. 420-ter, comma 1, del codice di procedura penale, l’impedimento addotto;
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 1, comma 1, in quanto tale disposizione venga interpretata in conformità con l’art. 420-ter, comma 1, del codice di procedura penale;
Sono inammissibili le ulteriori questioni di legittimità costituzionale, relative alle disposizioni di cui all’art. 1, commi 2, 5 e 6, e all’art. 2.”.

 

 

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